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Sentenza

Sentenza del 21/10/2019 n. 771 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Irap. Concetto di autonoma organizzazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato il rigetto della domanda di rimborso IRAP relativa agli anni 2005, 2006 e 2007, sostenendo che l’Amministrazione e la Commissione Tributaria Provinciale avessero erroneamente equiparato l’elevato ammontare dei costi dichiarati alla presenza di un’autonoma organizzazione. M. W. ha dedotto di avere svolto personalmente l’attività, in una stanza di circa 16 mq della propria abitazione, senza dipendenti o collaboratori e utilizzando soltanto beni strumentali essenziali, quali autovettura, computer e mobili da ufficio. L’Agenzia ha eccepito preliminarmente la tardività dell’appello e, nel merito, la mancata prova dell’assenza di autonoma organizzazione.

La decisione

La Commissione ha respinto l’eccezione di tardività, ritenendo tempestiva la notifica in quanto rilevava la data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, avvenuta il 13 marzo 2014, e non la successiva data di spedizione. Nel merito ha accolto l’appello, riformato la sentenza di primo grado e dichiarato fondata la domanda di rimborso IRAP per l’anno 2007, per euro 1.759,21, oltre agli interessi legali dalla data dei singoli pagamenti fino al saldo. L’Agenzia delle Entrate è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate in euro 200 per il primo grado ed euro 800 per il secondo, oltre accessori di legge. Dal testo risulta espressamente riconosciuto il rimborso relativo al 2007, mentre non viene disposto il rimborso per gli anni 2005 e 2006.

Norme richiamate

  • IRAP – requisito dell’autonoma organizzazione

    Il requisito della autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente "a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile della organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità od interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui".

    La sola presenza di costi o di beni strumentali non dimostra automaticamente l’esistenza di un’autonoma organizzazione. Occorre verificare se i beni eccedano il minimo indispensabile oppure se il contribuente utilizzi in modo non occasionale lavoro altrui, determinando un potenziale incremento della produttività rispetto alla prestazione personale.

  • Ordinanza della Corte di Cassazione n. 12929 del 15 maggio 2019

    Il professionista è escluso dall’IRAP qualora svolga un’attività non autonomamente organizzata; l’accertamento del requisito spetta al giudice di merito.

    Il giudice deve effettuare una valutazione concreta delle modalità di esercizio dell’attività, considerando responsabilità organizzativa, beni strumentali e lavoro altrui. Una motivazione basata esclusivamente sull’entità complessiva dei costi è insufficiente.

Massime di principio

  • Per stabilire se un lavoratore autonomo o professionista è soggetto a IRAP non è sufficiente considerare l’importo totale dei costi sostenuti: bisogna valutarne natura, funzione e incidenza concreta sull’organizzazione dell’attività.
  • L’autonoma organizzazione presuppone che il contribuente disponga di una struttura idonea a potenziare la propria attività oltre il mero apporto personale, mediante beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o l’impiego non occasionale di dipendenti o collaboratori.
  • L’utilizzo di strumenti ordinari e necessari, come computer, autovettura, arredamento, utenze, formazione, libri, pubblicità e assicurazioni, non comporta automaticamente l’assoggettamento a IRAP.
  • In una controversia sul rimborso IRAP è utile documentare concretamente l’assenza di dipendenti e collaboratori, gli spazi utilizzati, i beni posseduti e la natura ordinaria o necessaria delle spese sostenute.
  • La valutazione deve essere effettuata caso per caso e il contribuente deve dimostrare, con documentazione contabile e fiscale, che l’attività è svolta prevalentemente con il proprio lavoro personale e senza una struttura autonoma significativa.

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