Sentenza del 30/09/2016 n. 19531 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva annullato l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2000, con cui erano stati richiesti IRPEG, IRAP e IVA e irrogate sanzioni per l’omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte dell’associazione. Il primo motivo riguardava la responsabilità di C.A., quale presidente e legale rappresentante, per le violazioni omissive, ai sensi del D.Lgs. n. 472 del 1997, senza che fossero decisive la sua residenza negli Stati Uniti, l’eventuale attività associata o la delega conferita alla sorella. Il secondo motivo riguardava la validità della motivazione per relationem dell’accertamento, fondato sul processo verbale della Guardia di finanza, sostenendo che fosse sufficiente verificare se l’atto impositivo ne avesse riprodotto il contenuto essenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ha dichiarato assorbito il terzo, proposto in via subordinata. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio e rinviato la causa alla stessa Commissione, in diversa composizione, affinché riesamini la responsabilità di C.A. quale legale rappresentante dell’associazione e verifichi se l’avviso di accertamento contenesse un adeguato richiamo agli elementi essenziali del processo verbale, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità. Non vi è stata quindi una decisione definitiva sul merito dell’accertamento, ma l’esito processuale è favorevole all’Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2, comma 2
La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.
Le sanzioni tributarie sono imputate, in linea generale, alla persona fisica autrice o concorrente nella violazione.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5
La responsabilità prevista a carico della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente indicati nel medesimo articolo 11, comma 1.
La norma coordina la responsabilità personale dell’autore della violazione con quella dell’associazione o dell’ente, secondo il regime previsto dall’art. 11.
D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11
Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal rappresentante o dall’amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, l’associazione o l’ente sono obbligati al pagamento della sanzione.
Per le violazioni commesse dal rappresentante o amministratore nell’interesse dell’associazione, l’ente risponde del pagamento della sanzione, ferma la responsabilità dell’autore secondo il sistema previsto dal decreto. Nel caso di omissione delle dichiarazioni, deve essere valutato il ruolo del presidente quale soggetto tenuto all’adempimento.
Codice civile, artt. 36 e 38
Coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione rispondono delle obbligazioni assunte.
La responsabilità ex art. 38 c.c. riguarda le obbligazioni assunte agendo in nome e per conto dell’associazione e non coincide automaticamente con la responsabilità per violazioni fiscali omissive del legale rappresentante.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42
Se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.
La motivazione per relationem è valida anche senza allegazione dell’atto richiamato quando l’avviso riproduce il contenuto essenziale degli elementi posti a fondamento della pretesa.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56
La motivazione dell’avviso può fare riferimento ad altri atti secondo le condizioni previste dalla legge.
Anche per gli accertamenti IVA il richiamo a un processo verbale è ammissibile, purché il contribuente possa comprendere gli elementi essenziali della contestazione.
Codice civile, art. 2697
Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
La parte che fonda la propria pretesa o difesa su determinati fatti deve fornire la relativa prova, secondo la ripartizione ordinaria dell’onere probatorio.
Massime di principio
- In caso di omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali da parte di un’associazione, la responsabilità deve essere esaminata principalmente con riferimento al soggetto che, in qualità di presidente o legale rappresentante, era tenuto a presentarle; la mera assenza fisica o la residenza all’estero non escludono automaticamente tale responsabilità.
- Una delega interna o una procura conferita a un altro soggetto non esclude necessariamente la responsabilità del legale rappresentante per adempimenti fiscali omessi, soprattutto quando la violazione consiste proprio nella mancata presentazione di una dichiarazione.
- La responsabilità per omissioni fiscali del legale rappresentante è distinta dalla responsabilità civilistica prevista per chi ha agito in nome e per conto dell’associazione: occorre individuare la specifica norma applicabile alla violazione contestata.
- Un avviso di accertamento motivato richiamando un processo verbale non è automaticamente nullo se il verbale non è stato notificato al contribuente. È sufficiente, in linea generale, che l’avviso riproduca o esponga gli elementi essenziali sui quali si fonda la pretesa, consentendo una difesa effettiva.
- Quando il giudice di merito annulla l’accertamento senza verificare se l’avviso abbia riportato il contenuto essenziale dell’atto richiamato, la decisione può essere cassata per violazione di legge o motivazione insufficiente e la causa può essere rinviata per un nuovo esame.
- La cassazione con rinvio non equivale a una decisione definitiva sull’esistenza del debito tributario: comporta la rinnovazione del giudizio davanti a un diverso collegio, nel rispetto dei principi indicati dalla Corte di cassazione.
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