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Sentenza

Sentenza n. 867/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza alla SENTENZA N. 3038/2024, EMESSA NEL GIUDIZIO R.G. N. 8758/2023 DEL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE LAVORO, PUBBLICATA IN DATA 14.11.2024, NOTIFICATA IL 29.11.2024 E PASSATA IN GIUDICATO, CON CUI IL TRIBUNALE DEL LAVORO CONDANNA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO ALLA CORRESPONSIONE A PARTE RICORRENTE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO PER REITERAZIONE DEI CONTRATTI DELL'IMPORTO DI EURO 8.837,50

Giustizia amministrativa202600211

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza civile passata in giudicato che lo aveva condannato al pagamento di € 8.837,50 a titolo di risarcimento del danno per reiterazione di contratti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a corrisponderle € 8.837,50 a titolo di risarcimento del danno per reiterazione dei contratti, oltre agli interessi legali. Ha chiesto l'ordine di pagamento delle somme dovute e la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La sentenza azionata era stata attestata conforme all'originale ai sensi dell'art. 475 c.p.c. ed era stata notificata via PEC al Ministero presso il domicilio reale. Prima della proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l'avvio di azioni esecutive contro l'Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'omessa esecuzione del giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia quelli sostanziali. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile e di pagare alla ricorrente le somme liquidate, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare l'esercizio concreto dei poteri a un dirigente o funzionario della direzione generale competente e assegnando anche al commissario un termine di 60 giorni. Ha posto le spese del giudizio a carico del Ministero, liquidandole in € 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Ha inoltre disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, rilevando la serialità delle inottemperanze ministeriali relative a sentenze civili di lavoro dei docenti e i possibili effetti erariali.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, per l'eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 475 c.p.c.

    La sentenza civile azionata è stata attestata conforme all'originale ai fini della notificazione e dell'esecuzione.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c., sulla cui base è stata attestata la conformità della sentenza civile azionata.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo necessario per l'avvio di azioni esecutive contro l'Amministrazione; il TAR ne ha ritenuto l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.

  • d.m. n. 55/2014

    Parametri utilizzati per la liquidazione delle spese processuali, ridotte in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile contro un'Amministrazione inadempiente all'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato quando il titolo sia stato regolarmente attestato conforme all'originale e notificato all'Amministrazione soccombente.
  • Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l'avvio di azioni esecutive nei confronti della pubblica Amministrazione si applica anche alla proposizione del giudizio di ottemperanza; il suo inutile decorso costituisce presupposto di rito dell'azione.
  • In presenza di un giudicato recante una condanna pecuniaria e di una comprovata inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare il pagamento delle somme dovute entro un termine determinato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un organo apicale dell'Amministrazione inadempiente, con facoltà di delegare l'esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari della struttura competente, purché siano specificati il termine e gli adempimenti necessari all'integrale esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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