Cassazione Civile, Ordinanza n. 35008/2021 del 17/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (Agenzia fiscale)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una contribuente in qualità di erede di un imprenditore attivo nel settore estrattivo, con recupero a tassazione, ai fini IRPEF, IRAP e IVA, di costi e imposta relativi a fatture emesse da una ditta terza ritenute riferite a operazioni inesistenti. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente; la CTR aveva invece accolto l'appello ritenendo che l'atto impositivo fosse carente perché non era stato allegato integralmente il PVC richiamato nell'accertamento, e in particolare mancava una pagina che avrebbe impedito di comprendere le ragioni dell'inesistenza delle operazioni. L'Agenzia ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 e degli artt. 3 e 7 L. 212/2000, sostenendo che la motivazione dell'avviso riproduceva il contenuto essenziale del PVC e che la parte omessa del PVC era irrilevante. Deduce inoltre che, in tema di fatture per operazioni inesistenti, l'Ufficio deve fornire elementi anche presuntivi dell'inesistenza, ma una volta assolto tale onere grava sul contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni e la fonte legittima della detrazione o deduzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha censurato la CTR per non avere applicato correttamente i principi in tema di fatture per operazioni inesistenti, in particolare per avere addossato all'Ufficio l'onere di provare l'inesistenza delle operazioni pur in presenza di elementi indiziari riportati nell'accertamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio ad altra sezione della medesima CTR, in diversa composizione, che dovrà riesaminare il merito tenendo conto degli elementi probatori indicati nell'avviso e delle difese della contribuente, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 600/1973
la motivazione dell'avviso deve essere valutata in relazione al contenuto essenziale degli elementi richiamati; l'eventuale mancata allegazione integrale di documenti non è decisiva se l'atto consente di comprendere la pretesa.
artt. 3 e 7 L. 212/2000
gli obblighi di motivazione e di allegazione devono essere letti in funzione della conoscibilità effettiva della pretesa tributaria, non nel senso di imporre sempre l'allegazione integrale di tutti gli atti richiamati.
art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c.
è il vizio dedotto in cassazione per violazione e/o falsa applicazione di legge.
D.P.R. 633/1972
il riferimento è implicito al regime IVA e alla detrazione/deduzione correlata a fatture per operazioni inesistenti, secondo i principi richiamati dalla Corte.
Massime di principio
- In tema di IVA, quando l'Amministrazione contesta detrazioni o deduzioni fondate su fatture relative a operazioni inesistenti, l'Ufficio deve offrire elementi probatori, anche indiziari, idonei a dimostrare che l'operazione non è stata effettuata o che il documento è riferibile a una cartiera o a un soggetto non genuino.
- Una volta che l'Ufficio abbia assolto il proprio onere di allegazione e prova presuntiva dell'inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o la reale esistenza del costo, non essendo sufficiente la sola regolarità formale della contabilità o dei pagamenti.
- La motivazione dell'avviso di accertamento è sufficiente quando riproduce il contenuto essenziale del PVC richiamato e consente al contribuente di comprendere la pretesa; l'omissione di parti non decisive del verbale non determina di per sé invalidità dell'atto.
- Le presunzioni semplici possono costituire prova completa dell'inesistenza delle operazioni e possono essere poste dal giudice di merito a fondamento anche esclusivo del convincimento, purché siano specificamente valutate.
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