Sentenza n. 553/2026 - Catania, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 147/2025 del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro, pubblicata in data 21/01/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto alla ricorrente la carta elettronica del docente per euro 1.500,00, oltre interessi legali
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 147/2025 del Tribunale di Messina - Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero. La pronuncia aveva condannato l'amministrazione ad attribuire la carta elettronica del docente per complessivi euro 1.500,00, oltre interessi legali. La ricorrente ha dedotto il perdurante inadempimento del Ministero, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, e ha chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione, inclusa la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare specificamente il titolo esecutivo né dimostrare l'avvenuto pagamento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza, poiché il titolo da eseguire era una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, espressamente ricompresa tra i provvedimenti eseguibili ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha verificato il rispetto del termine decennale per la proposizione dell'azione, delle regole sul deposito del ricorso e dell'onere di notificazione del titolo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha rilevato che il Ministero non aveva contestato l'idoneità del titolo all'esecuzione né provato fatti estintivi, modificativi o impeditivi, come il pagamento; pertanto, applicando l'art. 2697 c.c., ha riconosciuto l'obbligo dell'amministrazione di dare esecuzione alla sentenza. Ha ordinato al Ministero di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, assegnandogli ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione. Il commissario non avrà diritto a compenso, in quanto dirigente del Ministero resistente e attività rientrante nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore della ricorrente.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Prevede il termine decennale per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l'eventuale persistente inadempimento dell'amministrazione.
art. 87, comma 3, c.p.a.
Disciplina il termine per il deposito del ricorso nei giudizi camerali richiamati dal codice.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Richiede, ai fini dell'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice; il TAR ha ritenuto documentato tale adempimento.
art. 2697 c.c.
I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato devono essere provati da chi ha interesse a farli valere; nel caso concreto il Ministero non ha provato l'avvenuto pagamento.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Richiamato nel titolo esecutivo per la decorrenza degli interessi legali sulla somma riconosciuta alla docente.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex legge Pinto, può essere applicata analogicamente anche alle altre condanne pecuniarie; pertanto il dirigente del Ministero nominato commissario non ha diritto a compenso.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina applicata analogicamente al compenso del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando il titolo rientra tra i provvedimenti indicati dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione devono essere verificati, tra gli altri, il rispetto del termine decennale per la proposizione dell'azione, delle regole processuali sul deposito del ricorso e della notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice.
- Qualora l'amministrazione non contesti specificamente il titolo posto in esecuzione e non dimostri l'avvenuto adempimento o altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi, il giudice può ordinare l'esecuzione del giudicato applicando il principio dell'art. 2697 c.c. sull'onere della prova.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva in caso di persistente inadempimento.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'amministrazione resistente, l'incarico può essere svolto senza compenso aggiuntivo se rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; la disciplina prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente anche ad altre condanne al pagamento di somme di denaro.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 456/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 457/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 458/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 459/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 460/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 25 feb 2026Sentenza n. 461/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →