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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29241/2022 del 07/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2005 con cui l'Ufficio recuperava a tassazione maggiori ricavi ai fini Irpef, addizionali, Irap e Iva, ritenendo sottostimate due operazioni: la vendita di un immobile, indicata in atto per 100.000 euro ma che un acquirente aveva riferito essere stata conclusa per 230.000 euro, e un'intermediazione in una vendita all'asta, contabilizzata per 500 euro ma che il soggetto interessato aveva dichiarato essere costata 2.000 euro. La CTR aveva accolto l'appello del contribuente ritenendo l'atto impositivo privo di idonea motivazione perché fondato su mere presunzioni e su dichiarazioni extra-processuali di terzi, considerate semplici informazioni di indagine amministrativa e non prove, e aveva inoltre osservato che l'Ufficio non aveva fornito elementi estimativi sul valore effettivo dell'immobile. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato omessa, insufficiente e illogica motivazione, lamentando che la CTR aveva ignorato sia le dichiarazioni di terzi sia un dato documentale, ossia la stipula di un mutuo di 230.000 euro coerente col prezzo effettivo; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 7 d.lgs. 546/1992, sostenendo che le dichiarazioni rese a verificatori e riportate nel pvc sono utilizzabili nel processo tributario e non violano il divieto di prova testimoniale.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo, assorbito il sub-motivo formulato come '1-bis'. Ha affermato che, nel processo tributario, le dichiarazioni rese da terzi e inserite nel pvc, anche se non rese in contraddittorio col contribuente, hanno valore indiziario e possono concorrere a formare il convincimento del giudice, senza che ciò integri il divieto di prova testimoniale di cui all'art. 7, comma 4, d.lgs. 546/1992. La CTR ha quindi erroneamente escluso la rilevanza probatoria di tali dichiarazioni e ha altresì omesso di valutare il dato documentale del mutuo in rapporto al prezzo effettivo dichiarato dal terzo. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    viene invocato per censurare omessa o insufficiente motivazione e omesso esame di fatti decisivi; la Corte accoglie la doglianza nei limiti in cui la motivazione di merito ha trascurato elementi rilevanti e ha mal valutato il materiale istruttorio

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato per denunciare violazione di legge, in particolare dell'art. 7 d.lgs. 546/1992

  • art. 7 d.lgs. 546 del 1992

    il divieto di prova testimoniale opera solo per la diretta assunzione della narrazione del terzo da parte del giudice tributario; non impedisce l'utilizzo delle dichiarazioni raccolte dai verificatori e confluite nel pvc come elementi indiziari e di prova

  • art. 32, comma 1, n. 8-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dalla giurisprudenza citata come base per utilizzare le dichiarazioni dei terzi raccolte in fase di verifica nell'accertamento dei redditi

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dalla giurisprudenza citata come norma che consente l'utilizzo delle dichiarazioni dei terzi ai fini dell'accertamento

  • art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato dalla giurisprudenza citata per affermare che le dichiarazioni di terzi possono costituire elementi indiziari nell'accertamento parziale

  • art. 2709 c.c.

    richiamato dalla giurisprudenza citata per indicare che le risultanze contabili fanno prova contro l'imprenditore ma non a suo favore

  • art. 2710 c.c.

    richiamato come eccezione al principio di cui all'art. 2709 c.c.

  • art. 68 d.lgs. 546 del 1992

    richiamato solo nel contesto fattuale per lo sgravio dei ruoli successivo all'esito del giudizio di appello

Massime di principio

  • Nel processo tributario le dichiarazioni rese da terzi ai verificatori e inserite nel processo verbale di constatazione sono pienamente utilizzabili come elementi di prova indiziaria, anche se non assunte in contraddittorio con il contribuente.
  • Il divieto di prova testimoniale nel processo tributario riguarda l'assunzione diretta della prova da parte del giudice e non impedisce all'Ufficio di fondare l'accertamento su dichiarazioni raccolte in sede amministrativa.
  • Le dichiarazioni di terzi non possono essere valutate isolatamente: il giudice deve esaminarle nel complessivo quadro probatorio, verificandone la coerenza con gli eventuali riscontri documentali.
  • L'omessa considerazione di documenti rilevanti, come la stipula di un mutuo coerente con il corrispettivo effettivo riferito da un terzo, integra vizio della motivazione e falsa valutazione del materiale probatorio.
  • In tema di accertamento dei maggiori ricavi derivanti da operazioni immobiliari, il giudice deve distinguere tra prezzo formalmente dichiarato e elementi oggettivi o indiziari idonei a dimostrare un corrispettivo maggiore.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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