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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45132/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna emessa in appello per lesioni personali stradali gravi (sinistro del 3/10/2019). Il ricorrente deduce violazione di legge penale e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, contestando la dinamica dei fatti accertata in appello (sostiene che si sia trattato di un sorpasso del motociclo e non di un affiancamento, e che quindi egli, fermatosi allo stop, non poté vedere la Vespa). Inoltre lamenta il contrasto con una precedente decisione civile (giudice di pace) e chiede il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 co.1 n.6 cod. pen. e delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero principalmente di fatto e non consentite in sede di legittimità, poiché mancava una specifica e inequivoca indicazione di travisamento della prova; la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta puntuale, coerente e non manifestamente illogica. È stato escluso un conflitto con la decisione civile, che riguardava la sospensione cautelare della patente e non vincola il giudice penale. Quanto alle attenuanti domandate, la Corte di Cassazione non ha proceduto alla loro valutazione, in quanto ciò implicherebbe valutazioni di merito non ammissibili in sede di legittimità e perché non risultava dimostrata la tempestiva e concreta volontà riparatoria o il risarcimento integrale nei termini richiesti dalla giurisprudenza. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria come indicato nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 140 codice della strada

    Obbligo generale di non costituire pericolo per la circolazione; richiamato per valutare la condotta complessiva del conducente che immette il veicolo nell'incrocio.

  • art. 145 codice della strada

    Obbligo di prudenza massima in prossimità dei crocevia e di fermarsi alla striscia di arresto; la Corte l'ha interpretata come prescrittrice di un alto grado di attenzione e posto a fondamento della responsabilità per essersi immesso nell'intersezione senza attendere il termine della manovra altrui.

  • art. 590bis co. 7 codice penale

    Riferimento alla circostanza attenuante riconosciuta in appello nel calcolo della pena (circostanza specifica richiamata nella motivazione della Corte d'appello).

  • art. 62 co.1 n.6 codice penale

    Norma sulle circostanze attenuanti (ad esempio riparazione del danno); la Corte di Cassazione ha osservato che l'accertamento di tale circostanza comporta valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità e richiede prova della tempestiva e concreta volontà riparatoria.

  • art. 606 co.1 lett. e) codice di procedura penale

    Limiti del sindacato in Cassazione sulla motivazione: vieta alla Corte di legittimità di riformare la valutazione delle prove già svolta dai giudici di merito; consente il controllo della adeguatezza delle ragioni poste a fondamento del convincimento ma non la riconsiderazione puntuale dei fatti.

  • art. 616 codice di procedura penale

    Prevede la condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria quando il ricorso è inammissibile, salvo assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità; la Corte ha applicato tale norma per irrogare le spese e la somma indicata.

  • art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 (conv. L. 176/2020) e successive proroghe/modifiche

    Normativa procedurale richiamata in relazione alla redazione delle conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale; richiamata per attestare la regolarità del procedimento in Cassazione.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze di fatto compiute dai giudici di merito: i motivi che si limitano a contestare la valutazione probatoria dei fatti sono, di regola, inammissibili salvo che non sia specificamente indicato e decisivo il travisamento della prova.
  • Il "travisamento della prova" è deducibile in Cassazione solo se il ricorrente indica in modo preciso le prove ritenute travisate o omesse e dimostra che tali elementi erano decisivi per il convincimento; l'accusa generica di errore di fatto non è sufficiente.
  • Un accertamento civile (anche se definitivo) non vincola il giudice penale: le diverse finalità e presupposti delle valutazioni (es. sospensione cautelare della patente) escludono in genere la loro automatica coincidenza con l'accertamento di responsabilità penale.
  • In prossimità di un incrocio il codice della strada impone al conducente un obbligo di prudenza e, se presente, di fermarsi alla striscia di arresto; l'immissione senza attendere il completamento della manovra altrui può integrare responsabilità per colpa in caso di sinistro.
  • La richiesta di riconoscimento di attenuanti legate alla riparazione del danno richiede prova della tempestiva e concreta volontà riparatoria o dell'effettivo adempimento risarcitorio; la loro valutazione rimane materia di merito non sindacabile in Cassazione.

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