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Sentenza

Sentenza n. 2206/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202503015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso contro il diniego di proroga dei titoli edilizio e paesaggistico, il diniego di mantenimento annuale di manufatti amovibili funzionali all'attività balneare e l'ordinanza di rimozione e ripristino dei luoghi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante contestava la sentenza del TAR Puglia deducendo, in sintesi: violazione ed errata applicazione dell'art. 10-septies del d.l. n. 21/2022, come modificato dalla normativa successiva, nonché eccesso di potere per illogicità e irrazionalità manifesta, con riferimento alla proroga delle autorizzazioni; omessa, contraddittoria ed errata motivazione; nullità e inefficacia, nei suoi confronti, della rinuncia contenuta nel verbale della conferenza di servizi del 1° giugno 2023; omessa applicazione dello ius superveniens costituito dall'art. 3, comma 3-bis, della legge n. 118/2022 e dall'art. 157 della legge regionale Puglia n. 42/2024; violazione ed errata applicazione dell'art. 45 del PPTR Puglia, con riferimento al mantenimento annuale dei manufatti balneari. Nel corso del giudizio d'appello l'appellante ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, osservando che la disciplina invocata sulla proroga aveva ormai esaurito i propri effetti rispetto a titoli scaduti il 15 novembre 2021 e prorogati soltanto fino al 29 giugno 2022, e dichiarando inoltre di avere rimosso le opere e i manufatti balneari presenti sull'area privata.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l'appello per sopravvenuta carenza di interesse. Ha applicato il principio della piena disponibilità dell'interesse a ricorrere: fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, la parte può dichiarare di non avere più interesse; il giudice deve prenderne atto, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Nel caso concreto, l'utilità conseguibile con la decisione era venuta meno sia perché il termine rilevante per la proroga dei titoli era ormai scaduto, sia perché le opere balneari erano state rimosse. Il Collegio ha rilevato che le questioni originarie erano due, riguardanti la proroga dell'autorizzazione e il mantenimento annuale dei manufatti, ma ha dichiarato l'improcedibilità dell'intero appello per la sopravvenuta perdita di interesse. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi, in ragione dell'esito processuale.

Norme richiamate

  • art. 10-septies d.l. n. 21/2022, convertito dalla l. n. 51/2022 e successive modifiche

    proroga di trentasei mesi delle autorizzazioni paesaggistiche e dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 30 giugno 2024

    La disciplina sulla proroga non conserva utilità per la parte quando, in relazione ai titoli concretamente coinvolti, il termine rilevante per la richiesta di proroga è ormai decorso e la normativa ha esaurito i propri effetti.

  • art. 3, comma 3-bis, l. n. 118/2022

    Norma invocata dall'appellante quale disciplina sopravvenuta, senza esame nel merito da parte del giudice a seguito della dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 157 l.r. Puglia n. 42/2024

    Norma regionale invocata dall'appellante quale ius superveniens, senza esame nel merito a causa dell'improcedibilità dell'appello.

  • art. 45 PPTR Puglia

    Parametro di legittimità invocato in relazione al mantenimento annuale dei manufatti, non esaminato nel merito per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nella decisione.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo il ricorrente dispone dell'interesse a ricorrere fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiararne la sopravvenuta insussistenza.
  • Quando la parte dichiara ritualmente di non avere più interesse e dall'esito del giudizio non può derivarle alcuna utilità concreta, neppure strumentale o morale, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, senza poter esaminare d'ufficio il merito.
  • La sopravvenuta perdita di interesse può derivare dall'esaurimento degli effetti temporali della disciplina invocata e dalla rimozione delle opere cui si riferiva la controversia, quando non residui alcuna utilità conseguibile dalla pronuncia.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziConcessioni demaniali marittimeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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