Sentenza n. 1040/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento - della cartella di pagamento n. 30020150000007678/000 emessa da AGEA, notificata al ricorrente in data 14 aprile 2015 a mezzo raccomandata A/R n. 67216175556-7, con la quale è stato intimato al medesimo il pagamento, entro 60 giorni, della somma di Euro 235.534,41. - del ruolo formato da Agea n. 2015/000002, nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento del deposito del presente atto, ed in particolare dell'atto e/o degli atti di iscrizione a ruolo e quindi del e/o dei ruoli indicati nella medesima cartella – non conosciuti – nella parte in cui detti atti incidono nella sfera giuridica della medesima
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: cartella di pagamento relativa al prelievo supplementare sul latte per le campagne 2000/2001, 2005/2006 e 2007/2008, nonché il ruolo presupposto; nella presente sentenza, limitatamente alla campagna 2000/2001
Esito
Favorevole al resistente (agenzia erogatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la cartella di pagamento AGEA per euro 235.534,41 e il ruolo presupposto, originariamente davanti al giudice ordinario e successivamente riassunti davanti al TAR dopo la declinatoria di giurisdizione. Sono state dedotte censure relative alla notificazione della cartella, alla notificazione nei confronti di un'azienda cancellata, alla mancanza della relata di notifica, alla formazione di un secondo ruolo, all'omessa notificazione e indicazione degli atti presupposti, all'individuazione dei responsabili del procedimento, alla sottoscrizione, alla motivazione, alla prescrizione o decadenza del potere di riscossione, alla debenza e decorrenza degli interessi, alla quantificazione del credito e alla mancata considerazione delle compensazioni con aiuti PAC. Sono state inoltre dedotte la nullità degli atti per contrasto della disciplina nazionale sulle quote latte con il diritto dell'Unione europea e l'incertezza sulla produzione nazionale complessiva di latte. Dopo la sentenza non definitiva n. 788 del 2025, il giudizio è proseguito soltanto per la campagna 2000/2001, allo scopo di verificare l'esistenza e gli effetti di contenziosi pregressi e degli atti interruttivi della prescrizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso, limitatamente alla campagna 2000/2001, in parte inammissibile e in parte infondato. Ha ritenuto decisiva la sentenza del TAR Lazio n. 8048/2017, divenuta definitiva nei confronti della ricorrente perché non aveva proposto appello, relativa all'impugnazione del provvedimento AGEA di compensazione nazionale per il periodo 2000/2001. Tale giudicato ha consolidato gli atti di imputazione del prelievo supplementare e ne ha impedito la contestazione, anche mediante un'azione riferita alla cartella di pagamento o un'azione di accertamento, attraverso censure attinenti al calcolo del prelievo o al contrasto con il diritto eurounitario. Il giudizio ordinario previamente instaurato non ha impedito tale consolidamento, poiché conteneva soltanto censure formali e non contestazioni fondate sul diritto dell'Unione. L'eccezione di prescrizione è stata respinta: la prescrizione è stata ritenuta interrotta e permanentemente sospesa durante il giudizio amministrativo pregresso, sino alla sua definizione, anche alla luce di un'ulteriore intimazione ricevuta nel 2013 e dei periodi di sospensione legislativamente previsti. Il TAR ha richiamato anche l'intimazione del 2017, pur rilevando incertezze sulla riferibilità della relativa cartolina di ricevimento alla specifica intimazione. Le ulteriori censure sono state respinte richiamando le statuizioni della sentenza non definitiva n. 788 del 2025. Il giudice ha tuttavia precisato che l'inoppugnabilità degli atti di imputazione non elimina il potere di autotutela di AGEA e ha qualificato come doveroso l'intervento dell'amministrazione quando permanga un contrasto con il diritto dell'Unione, ferma l'impossibilità per il giudice di disapplicare atti ormai coperti da giudicato o divenuti inoppugnabili. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. t), c.p.a.
Fondamento della giurisdizione amministrativa sulle controversie relative all'applicazione del prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario.
art. 8-quinquies, comma 10, d.l. 5/2009
Rilevante per i periodi di sospensione della prescrizione considerati dal giudice.
art. 8-quinquies, comma 10-bis, d.l. 5/2009
Invocato dalla ricorrente in relazione alla modalità di notificazione della cartella.
art. 8-ter, comma 2, d.l. 5/2009
Invocato in relazione all'iscrizione nel Registro nazionale dei debiti e alla formazione del ruolo.
art. 8-ter, comma 5, d.l. 5/2009
Invocato in relazione alla compensazione del debito con gli aiuti PAC.
art. 36, comma 4-ter, d.l. 248/2007
Invocato con riferimento all'indicazione dei responsabili della formazione, emissione e notificazione della cartella.
art. 25 d.P.R. 602/1973
Invocato per la decadenza dal potere di riscossione; la censura non è stata accolta.
art. 2945, comma 3, c.c.
Il giudice ne ha escluso l'applicazione analogica alla pendenza del giudizio amministrativo, richiamando l'effetto interruttivo e sospensivo permanente della prescrizione fino alla definizione del giudizio.
art. 82 c.p.a.
Richiamato nel ragionamento sull'effetto della perenzione e sulla possibilità del ricorrente di evitarla.
art. 99 c.p.a.
Massime di principio
- Quando gli atti amministrativi di imputazione di un debito sono divenuti definitivi per mancata impugnazione o per il passaggio in giudicato di una pronuncia, le relative questioni di quantificazione e di legittimità non possono essere riproposte impugnando il successivo atto di riscossione o mediante un'azione di accertamento, salvo che si contestino vizi propri dell'atto di riscossione.
- La proposizione di un precedente giudizio amministrativo direttamente riferito al credito della pubblica amministrazione interrompe la prescrizione e la mantiene sospesa fino alla definizione del giudizio; tale effetto opera anche quando il giudizio si concluda in rito, compresa la perenzione, secondo i limiti indicati dalla decisione.
- Il passaggio in giudicato o l'inoppugnabilità dell'atto amministrativo impediscono al giudice amministrativo di disapplicarlo per contrasto con il diritto dell'Unione europea, ma non eliminano in astratto il potere di autotutela dell'amministrazione, che può assumere carattere doveroso quando permanga un contrasto con il diritto eurounitario.
- Un giudizio previamente instaurato con sole censure formali avverso un atto di riscossione non impedisce il consolidamento degli atti presupposti quando le questioni sostanziali relative al fondamento o al calcolo del debito non siano state tempestivamente dedotte.
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