Cassazione Penale, Sentenza n. 31872/2026 del 25/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata era stata condannata dalla Corte di appello, in riforma di una precedente sentenza assolutoria del Tribunale, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione per evasione aggravata ai sensi degli artt. 385, commi primo e terzo, e 61 n. 2 c.p. I fatti riguardavano l'allontanamento dell'imputata dal percorso autorizzato durante una fascia oraria in cui era autorizzata a recarsi a scuola, con deviazione verso un supermercato ove era stato commesso un furto. L'identificazione era stata fondata sul riconoscimento effettuato da un carabiniere, sulle caratteristiche fisiche e su un tatuaggio visibile nelle immagini di videosorveglianza e riscontrato sul collo dell'imputata. La ricorrente ha articolato sei motivi. Con i primi due ha denunciato la violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata richiesto per riformare un'assoluzione, il superamento dei limiti devolutivi dell'appello, il travisamento della prova e l'illogica prevalenza attribuita al riconoscimento e al tatuaggio rispetto ai certificati scolastici attestanti la presenza a scuola. Con il terzo motivo ha contestato la configurabilità dell'evasione, sostenendo che la deviazione fosse breve e non significativa, nonché l'aggravante teleologica, assumendo che il furto fosse occasionale. Con il quarto motivo ha censurato il diniego della particolare tenuità del fatto, delle attenuanti generiche e delle pene sostitutive, nonché l'omesso avviso sulla possibilità di sostituzione della pena detentiva. Con il quinto ha contestato la motivazione della pena, ritenuta superiore al minimo sulla base della presunta modifica del tatuaggio. Con il sesto ha invocato l'attenuante della costituzione spontanea prevista dall'art. 385, comma 4, c.p., sostenendo che la consegna dei certificati presso la caserma fosse assimilabile a una spontanea riaffermazione del controllo dell'autorità.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato l'imputata al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto adeguata la motivazione rafforzata della Corte di appello, che aveva rinnovato l'istruttoria, riesaminato il riconoscimento, acquisito i filmati e la documentazione scolastica ed eseguito un'ispezione personale, spiegando perché gli elementi identificativi prevalessero sui certificati scolastici. La diversa forma del tatuaggio non è stata ritenuta incompatibile con il rilievo probatorio della sua collocazione, colore e dimensione; l'ipotizzata finalità ingannatoria della modifica è stata considerata una valutazione meramente ipotetica, comunque non decisiva per l'affermazione di responsabilità. La Corte ha escluso il travisamento della prova e ha ribadito che la Cassazione non può procedere a una nuova autonoma valutazione delle fonti. Ha ritenuto integrata l'evasione anche in presenza di una deviazione dal percorso autorizzato, quando essa sia finalizzata alla commissione di un reato, e ha ravvisato il nesso teleologico tra la deviazione e il furto. Sono stati confermati il diniego della particolare tenuità del fatto, delle attenuanti generiche e delle pene sostitutive; quanto a queste ultime, l'art. 545-bis c.p.p. non impone una preventiva interlocuzione sulla valutazione discrezionale dei presupposti, ma il contraddittorio opera solo dopo un positivo esame preliminare. La pena, prossima al minimo edittale e adeguatamente motivata, non è stata ritenuta sindacabile in cassazione. Infine, è stata esclusa l'attenuante della costituzione spontanea, poiché la consegna dei certificati presso la caserma costituiva adempimento connesso all'autorizzazione e non consegna spontanea a un'autorità obbligata a tradurre l'evaso in carcere.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
commi primo, terzo e quarto
Il delitto di evasione è integrato anche dall'allontanamento dal percorso autorizzato, quando la deviazione non sia giustificata rispetto alla destinazione consentita e sia strumentale alla commissione di un altro reato. L'attenuante della costituzione spontanea non ricorre per il semplice rientro nel luogo di esecuzione della detenzione domiciliare o per la consegna di documenti connessi all'autorizzazione, essendo necessaria la presentazione presso un istituto carcerario o la consegna a un'autorità tenuta a tradurre la persona in carcere.
art. 61 n. 2 c.p.
L'aggravante del nesso teleologico è configurabile quando la deviazione dal percorso autorizzato sia funzionale alla commissione del furto, non essendo sufficiente una mera coincidenza occasionale tra i fatti.
art. 597 c.p.p.
Nel giudizio di appello il giudice che riforma un'assoluzione deve confrontarsi puntualmente con il percorso argomentativo e probatorio della decisione riformata e fornire una motivazione rafforzata.
art. 192 c.p.p.
La valutazione della prova identificativa può fondarsi su un insieme di elementi convergenti, tra cui il riconoscimento testimoniale, le caratteristiche fisiche e i riscontri ricavati dalle immagini e dall'ispezione personale.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando le modalità della condotta e la sua connessione funzionale con la commissione di un ulteriore reato.
art. 62-bis c.p.
Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato con il richiamo all'assenza di elementi positivi, alla gravità del fatto e ai precedenti penali, quando la richiesta non indichi specifiche circostanze favorevoli.
art. 133 c.p.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; quando la pena è prossima al minimo edittale è sufficiente una motivazione non illogica fondata sulla gravità del reato e sulla capacità a delinquere.
art. 545-bis c.p.p.
Non è necessaria una preventiva interlocuzione con la difesa sulla valutazione discrezionale dei presupposti delle pene sostitutive; il contraddittorio si attiva, ove necessario, solo dopo un esito positivo della valutazione preliminare.
art. 616 c.p.p.
Il rigetto del ricorso per cassazione comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
art. 58 legge 24 novembre 1981, n. 689
La disposizione è richiamata in relazione alla disciplina delle pene sostitutive, la cui applicazione è stata esclusa per una prognosi negativa fondata sulle modalità dei reati e sui precedenti penali.
Massime di principio
- Il giudice di appello che riforma una sentenza assolutoria deve fornire una motivazione rafforzata, confrontandosi analiticamente con le ragioni dell'assoluzione e spiegando perché gli elementi probatori assumano una diversa valenza; non è sufficiente prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sulle fonti di prova; il controllo sulla regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio rileva solo quando l'eventuale violazione si traduca in manifesta e decisiva illogicità della motivazione.
- Il riconoscimento testimoniale può essere ritenuto affidabile sulla base della conoscenza pregressa della persona riconosciuta e di plurimi riscontri convergenti, comprese caratteristiche fisiche, immagini di videosorveglianza e particolari somatici o segni distintivi.
- Integra il delitto di evasione l'allontanamento dal percorso autorizzato durante la fascia oraria consentita quando la deviazione sia ingiustificata rispetto alla destinazione autorizzata, anche se di breve durata, e sia funzionale alla commissione di un ulteriore reato.
- L'aggravante del nesso teleologico sussiste quando la deviazione dal percorso autorizzato costituisca lo strumento per commettere il reato-fine; la mera prospettazione dell'occasionalità del reato non è sufficiente a escluderla se contraddetta dalle modalità concrete della condotta.
- La consegna presso la caserma di documentazione che la persona sottoposta a detenzione domiciliare è tenuta a produrre per dimostrare il rispetto dell'autorizzazione non equivale alla costituzione spontanea prevista per l'evasione; tale attenuante richiede la presentazione in carcere o la consegna a un'autorità obbligata a tradurre la persona in carcere.
- La procedura per le pene sostitutive non impone una preventiva interlocuzione difensiva sulla valutazione discrezionale dei presupposti: il contraddittorio è necessario, ove occorra, dopo che il giudice abbia positivamente valutato la sostituibilità della pena.
- Il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato con il richiamo all'assenza di elementi positivi e alla gravità del fatto quando la richiesta non individui specifiche circostanze favorevoli; la pena prossima al minimo edittale non richiede una motivazione analitica particolarmente dettagliata.
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