Sentenza n. 2939/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento a) del decreto del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 55272 del 18.7.2025 con cui è stata disposta la revoca della parità scolastica alla Scuola dell’infanzia e primaria denominata “Associazione San Vincenzo” sita in Via Po nn. 24/28/ e via Adige ex via Po – Casoria (NA), gestita dalla “associazione San Vincenzo Impresa Sociale” con decorrenza degli effetti giuridici dall’1.9.2025; b) ove e per quanto lesiva della Relazione ispettiva prot. n. 758 del 3.1.2025; c) ove e per quanto lesivo del preavviso di rigetto prot. n. 4541 del 20.1.2025; d) ove e per quanto lesivo dell’ulteriore preavviso di rigetto prot. n. 29567 del 14.4.2025; e) ove e per quanto lesivo della nota prot. AOODRCA n. 46317 del 5.8.2025; f) del provvedimento prot. n. 79176 del 6.12.2024 di sospensione del pagamento relativo ai 4/12 per l’a.s. 2024/25; g) di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali che ci si riserva di impugnare con motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca della parità scolastica, unitamente agli atti presupposti, e provvedimento di sospensione del pagamento relativo a parte dell’anno scolastico
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore scolastico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva impugnato il decreto con cui l’Ufficio Scolastico Regionale aveva revocato, dal 1° settembre 2025, la parità scolastica riconosciuta alla scuola dell’infanzia e primaria gestita dall’associazione, nonché gli atti procedimentali presupposti e la sospensione del pagamento relativo a quattro dodicesimi dell’anno scolastico 2024/2025. La revoca era stata adottata dopo un’ispezione, una relazione ispettiva e due preavvisi di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, a seguito dei quali la ricorrente aveva presentato osservazioni e documentazione. Il ricorso deduceva, sulla base della disciplina di settore, plurime censure di violazione di legge e illegittimità degli atti, contestando le criticità poste dall’Amministrazione a fondamento della revoca e chiedendo l’annullamento del decreto e degli atti connessi. La ricorrente aveva inoltre chiesto l’autorizzazione al trasferimento della sede scolastica, resosi necessario per la sopravvenuta indisponibilità dei locali precedentemente utilizzati.
La decisione
Nel corso del giudizio, anche a seguito dell’ordinanza cautelare collegiale che aveva imposto all’Amministrazione di valutare l’attuale organizzazione della ricorrente alla luce degli aggiornamenti e degli adeguamenti prodotti, l’Ufficio Scolastico Regionale ha adottato il decreto prot. U.0041612 del 27 aprile 2026. Con tale provvedimento ha recepito le osservazioni della ricorrente, annullato in autotutela il decreto di revoca della parità scolastica e autorizzato il trasferimento della sede scolastica. Il TAR ha ritenuto tale intervento integralmente satisfattivo dell’interesse azionato e, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare nel merito le censure originariamente dedotte. Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale e liquidate in euro 2.000,00, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La disposizione è richiamata quale base del preavviso di rigetto notificato dall’Amministrazione nel procedimento volto alla revoca della parità scolastica.
art. 34, comma 5, c.p.a.
La cessazione della materia del contendere ricorre quando un successivo comportamento o provvedimento della pubblica amministrazione soddisfa integralmente l’interesse azionato, rendendo non più attuale la controversia.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere si verifica quando un successivo provvedimento o comportamento dell’amministrazione determina un assetto integralmente satisfattivo dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio, anche se tale soddisfazione interviene per effetto dell’autotutela amministrativa e non di una pronuncia di annullamento.
- Quando l’amministrazione annulla in autotutela l’atto impugnato e adotta contestualmente il provvedimento richiesto dal privato, il giudice amministrativo deve dichiarare cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza procedere all’esame delle censure rivolte contro l’atto ormai rimosso.
- La declaratoria di cessazione della materia del contendere non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, in base alla valutazione della parte che avrebbe presumibilmente prevalso alla luce dell’evoluzione della controversia.
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