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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29677/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dalla pubblicazione, su un quotidiano, di un articolo ritenuto diffamatorio perché riferiva falsamente che un avvocato era stato rinviato a giudizio per favoreggiamento della prostituzione. La Corte d'appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva condannato in solido la società editrice e il direttore responsabile al risarcimento del danno, liquidando equitativamente il pregiudizio non patrimoniale in Euro 1.000, oltre accessori, e aveva altresì liquidato le spese di entrambi i gradi in importi pari ai minimi tabellari del relativo scaglione. Il ricorrente ha impugnato la sentenza lamentando, con il primo motivo, nullità e violazione dei criteri di liquidazione del danno non patrimoniale per carenza motivazionale: sosteneva che la Corte territoriale avesse liquidato una somma minima senza spiegare i criteri seguiti e senza considerare correttamente tutti gli indici di gravità della diffamazione a mezzo stampa. Con il secondo motivo ha censurato la liquidazione delle spese, deducendo violazione dei parametri tariffari e difetto di motivazione, nonché il mancato esame della nota spese depositata e la liquidazione globale e indistinta delle voci di compenso ed esborso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse correttamente esercitato il potere di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale da diffamazione, valorizzando elementi fattuali rilevanti e senza adottare una motivazione meramente apparente o illogica. Ha invece accolto, nei limiti indicati in motivazione, il secondo motivo: ha ritenuto legittima la liquidazione delle spese entro i minimi tabellari e ha escluso la necessità di motivare lo scostamento dai valori medi; tuttavia ha riconosciuto che, a fronte di una nota spese specifica della parte vittoriosa, il giudice di merito doveva motivare la riduzione o l'eliminazione delle singole voci, onere non assolto nella sentenza impugnata. La decisione è stata quindi cassata limitatamente alla statuizione sulle spese, con rinvio alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione per una nuova liquidazione delle spese dei due gradi di merito e per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    difesa da sé stesso ex art.86 cod. proc. civ.

    consente alla parte di difendersi personalmente nel giudizio di cassazione quando ne ricorrano i presupposti.

  • art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c.

    nullità della sentenza in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e 132, co.2 n. 4. 156 c.p.c.

    la motivazione deve essere esistente e non meramente apparente.

  • art. 156 c.p.c.

    nullità della sentenza in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. e 132, co.2 n. 4. 156 c.p.c.

    le nullità processuali sono configurabili solo se il vizio della motivazione incide sui requisiti essenziali dell'atto.

  • art. 2043 c.c.

    violazione degli artt. 2043 e 2059 cod. civ.

    richiamato come base generale della responsabilità risarcitoria per il danno da diffamazione.

  • art. 2059 c.c.

    violazione degli artt. 2043 e 2059 cod. civ.

    base del risarcimento del danno non patrimoniale da lesione dell'onore e della reputazione.

  • art. 1226 c.c.

    essendo pacificamente necessaria, in tal caso, una siffatta liquidazione, in applicazione dell’art. 1226 cod. civ.

    la liquidazione equitativa è necessaria quando il danno non è suscettibile di prova puntuale nel suo preciso ammontare.

  • art. 24 Cost.

    nullità della sentenza in relazione agli artt. 24 e 111 Cost.

    invocato a sostegno del diritto di difesa e della necessità di motivazione adeguata.

  • art. 111 Cost.

    nullità della sentenza in relazione agli artt. 24 e 111 Cost.

    invocato come parametro del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

  • art. 360 c.p.c.

    Art 360, co. 1 n.4 c.p.c.; Art.360, co 1, n. 3 c.p.c.

    norma sul ricorso per cassazione utilizzata per denunciare nullità della sentenza e violazione di legge.

  • art. 91 c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione degli artt. 90 e 91 c,p,c,

    le spese seguono la soccombenza, salvo specifiche ragioni di diversa regolazione.

  • art. 90 c.p.c.

    violazione e/o falsa applicazione degli artt. 90 e 91 c,p,c,

    richiamato nel contesto della disciplina delle spese processuali.

  • D.M. n. 55 del 2014

    liquidazione delle spese legali

    i parametri tabellari sono vincolanti tra minimo e massimo; la motivazione è necessaria solo se il giudice si discosta ulteriormente dai parametri o se deve spiegare la riduzione delle voci rispetto alla nota spese.

  • L. n. 794 del 1942

    nonché della l. n. 794 del 1942

    richiamata insieme alla disciplina delle spese professionali.

  • D.M. n. 585 del 1994

    D.M. n. 585 del 1994 art. 4 c. 1

    menzionato nel censurare la liquidazione delle spese, ma non decisivo nella soluzione adottata.

  • L. n. 1051 del 1957

    nonché della l. 1051 del 1957

    citata nel motivo sulle spese, senza incidere sull'esito della decisione.

  • art. 385, terzo comma, c.p.c.

    il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità

    il giudice di rinvio deve provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • La liquidazione equitativa del danno non patrimoniale non è censurabile in cassazione solo perché non espliciti analiticamente tutti i parametri utilizzati, purché la motivazione consenta di ricostruire il percorso logico seguito e risulti coerente con dati fattuali pertinenti al caso concreto.
  • Nel danno da diffamazione a mezzo stampa, il giudice può valorizzare, ai fini della quantificazione, elementi quali la professione del soggetto offeso, la diffusione del mezzo, l'avvenuta rettifica e gli specifici precedenti giudiziari della persona diffamata, purché tali elementi siano usati in modo non contraddittorio rispetto all'offensività della condotta.
  • La lesione dell'onore e della reputazione non integra automaticamente un danno in re ipsa: il danneggiato deve allegare e dimostrare, anche tramite presunzioni, le conseguenze pregiudizievoli della condotta.
  • In tema di spese processuali, la liquidazione compresa tra i minimi e i massimi dei parametri tariffari non richiede autonoma motivazione sul solo scostamento dai valori medi; una motivazione specifica è invece necessaria quando il giudice riduca o elimini voci indicate in una nota spese specifica depositata dalla parte vittoriosa.
  • Quando la parte vittoriosa deposita una nota spese dettagliata, il giudice non può limitarsi a una liquidazione globale e indistinta se questa si discosta dalle singole voci richieste, ma deve rendere controllabili le ragioni della riduzione o della non ammissione delle singole poste.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaDanno non patrimoniale

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