Cassazione Penale, Ordinanza n. 08447/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza emessa in sede esecutiva dalla Corte d'appello, lamentando in sostanza il mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati già giudicati con sentenze di merito. Il testo indica che la domanda era volta a dimostrare l'unicità del disegno criminoso ex art. 81, secondo comma, c.p., sostenendo che le condotte dovessero essere considerate espressione di un programma delittuoso unitario. Il giudice dell'esecuzione aveva però rilevato che i fatti erano stati commessi in un ampio arco temporale, in luoghi diversi, con modalità esecutive differenti e talora con il concorso di complici diversi, sicché mancavano gli indici sintomatici del medesimo disegno criminoso. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate le censure, osservando che la motivazione del giudice dell'esecuzione era logica, coerente e conforme ai principi consolidati sulla continuazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta l'interpretazione dell'art. 81, secondo comma, c.p. fornita dal giudice dell'esecuzione, perché fondata sulla verifica della mancanza di prova dell'unicità del disegno criminoso e sull'assenza di indici rivelatori della continuazione: differente collocazione temporale dei reati, diversità dei luoghi, disomogeneità delle modalità esecutive e variabilità dei concorrenti. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersa l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, c.p.
la continuazione richiede la prova dell'unicità del disegno criminoso, inteso come programma deliberato fin dall'origine nelle linee essenziali, cui si aggiunge volta per volta il necessario elemento volitivo per l'attuazione del programma delinquenziale
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
"la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità"
la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non vi siano elementi per ritenere la mancanza di colpa del ricorrente nella causa di inammissibilità
Sez. 1, n. 12905 del 17/03/2010, Bonasera, Rv. 246838
gli indici sintomatici del medesimo disegno criminoso includono vicinanza cronologica, causalità, condizioni di tempo e luogo, modalità delle condotte, tipologia dei reati, bene tutelato e omogeneità delle violazioni
Massime di principio
- Il vincolo della continuazione non può essere riconosciuto sulla base di una mera affinità tra reati: occorre la prova dell'unicità del disegno criminoso, ossia di un programma unitario originario riferibile alle diverse violazioni.
- La valutazione del medesimo disegno criminoso è legittimamente negativa quando i fatti risultino distanziati nel tempo, commessi in luoghi diversi, con modalità esecutive differenti e con un diverso assetto concorsuale, perché tali elementi indeboliscono l'unitarietà del programma delittuoso.
- In sede esecutiva, la decisione sul diniego della continuazione è corretta se sorretta da motivazione logica e coerente, non apodittica né manifestamente illogica, e se si confronta con gli indici sintomatici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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