Cassazione Civile, Ordinanza n. 25912/2025 del 22/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Tre soggetti, di cui una società quale debitrice principale e altri due quali garanti, hanno agito contro una banca deducendo che, in relazione a un rapporto di conto corrente e a un finanziamento collegato, fossero stati applicati interessi usurari, capitalizzazione trimestrale illegittima, condizioni non contrattualizzate, spese e commissioni non pattuite, tassi ultralegali e commissione di massimo scoperto non concordata. Hanno chiesto la declaratoria di gratuità della linea di credito, la nullità o inefficacia delle pattuizioni contestate, il ricalcolo dei rapporti di dare-avere senza anatocismo e senza interessi, la restituzione di quanto indebitamente versato, la corretta segnalazione in Centrale dei Rischi e la liberazione del fideiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c. La banca ha resistito e proposto domanda riconvenzionale di accertamento del proprio credito. In primo grado la domanda attorea è stata respinta e gli attori condannati al pagamento del saldo del conto corrente e del finanziamento, oltre spese. In appello vi è stata una parziale riforma soltanto sul quantum, con rideterminazione in diminuzione dell'importo dovuto; la corte territoriale ha ritenuto inammissibile per genericità il primo motivo di gravame relativo all'anatocismo e infondati i motivi sull'usura e sulle spese, rilevando che la consulenza tecnica non aveva riscontrato superamenti del tasso soglia e che alcune voci, come il conteggio di estinzione anticipata, non rilevano ai fini del calcolo dell'usura. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 6 della delibera CICR 9.2.2000 per omessa pattuizione del TAE e illegittima capitalizzazione trimestrale; 2) violazione degli artt. 1283, 1284, 1419 c.c. e 117 TUB per asserita nullità dell'ammortamento alla francese del finanziamento; 3) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese di appello nonostante il parziale accoglimento dell'impugnazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo fosse inammissibile perché non colpiva la ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata sulla declaratoria di inammissibilità del corrispondente motivo per genericità ex art. 342 c.p.c., e perché i ricorrenti non avevano riprodotto né illustrato il contenuto dell'atto di appello necessario a dimostrarne la specificità. Ha giudicato infondato il secondo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, nel mutuo bancario a tasso fisso con piano di ammortamento "alla francese" standardizzato, la mancata indicazione del metodo di ammortamento e del regime di capitalizzazione composta non determina nullità parziale per indeterminatezza dell'oggetto né per violazione della disciplina sulla trasparenza. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché la censura ex art. 91 c.p.c. è proponibile solo se le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa, situazione non ricorrente; inoltre ha richiamato il principio secondo cui l'accoglimento solo parziale di una domanda unitaria non integra reciproca soccombenza, potendo al più giustificare compensazione delle spese. Il ricorso è stato quindi respinto, senza spese del giudizio di legittimità per la mancata costituzione dell'intimata, ma con condanna dei ricorrenti in solido al pagamento di euro 2.500 alla Cassa delle ammende e con l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
L'appello deve contenere motivi specifici; se il giudice di merito dichiara inammissibile un motivo per genericità, il ricorso per cassazione deve censurare quella statuizione dimostrando la specificità del motivo di appello, non limitandosi a riproporre il merito della questione.
art. 380-bis c.p.c.
Nel procedimento accelerato, la Corte può aderire alla proposta del consigliere delegato; la richiesta di decisione ordinaria, in presenza di ricorso ritenuto infondato, comporta le conseguenze processuali previste dalla norma richiamata.
art. 6 della delibera CICR 09.02.2000
Richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla capitalizzazione trimestrale e sul TAE; la Corte non affronta un autonomo problema applicativo, perché la censura è dichiarata inammissibile per mancata critica alla ratio dell'appello.
art. 1283 c.c.
Richiamato per contestare l'anatocismo e la clausola di ammortamento alla francese; la Corte, in applicazione della giurisprudenza di legittimità, esclude che la mancata indicazione del regime di capitalizzazione composta renda nullo il mutuo.
art. 1284 c.c.
Richiamato insieme agli artt. 1283 c.c., 1419 c.c. e 117 TUB nella doglianza sull'ammortamento alla francese; non viene ravvisata alcuna nullità del contratto per tale profilo.
art. 1419 c.c.
La Corte esclude la nullità parziale del mutuo per indeterminatezza o per violazione della trasparenza in relazione al piano di ammortamento alla francese.
art. 117 TUB
Richiamato a sostegno della censura di invalidità del piano di ammortamento; la Corte, seguendo le Sezioni Unite, nega che la mancata esplicitazione del metodo di ammortamento determini nullità per violazione della normativa di trasparenza.
art. 91 c.p.c.
La doglianza sulle spese è inammissibile perché la violazione è censurabile solo se le spese siano state poste a carico della parte totalmente vittoriosa; nel caso concreto vi era stato solo un accoglimento parziale dell'appello.
art. 92 c.p.c.
L'accoglimento parziale di una domanda unitaria non integra reciproca soccombenza; può semmai giustificare compensazione totale o parziale delle spese, come avvenuto nel caso.
art. 96, comma 3, c.p.c.
Non applicabile nel caso di omessa costituzione dell'intimato nel procedimento accelerato, secondo la ricostruzione della Corte.
art. 96, comma 4, c.p.c.
La Corte ha condannato i ricorrenti, in solido, al pagamento della somma di euro 2.500 in favore della Cassa delle ammende quale conseguenza della definizione del giudizio in conformità alla proposta nel rito accelerato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Indicato come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
art. 1956 c.c.
Invocato dagli attori per sostenere la liberazione del fideiussore per obbligazione futura; il punto non viene accolto in sede di merito e non assume rilievo decisivo nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Quando una sentenza d'appello dichiara inammissibile un motivo per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c., il ricorso per cassazione deve aggredire quella specifica ratio processuale, dimostrando perché il motivo di appello fosse invece specifico; la mera riproposizione delle censure di merito è insufficiente e conduce all'inammissibilità.
- Nel mutuo bancario a tasso fisso con piano di ammortamento "alla francese" standardizzato, la mancata espressa indicazione del regime di capitalizzazione composta o della modalità di ammortamento non determina, di per sé, nullità parziale del contratto per indeterminatezza dell'oggetto né violazione delle regole di trasparenza.
- Ai fini della dedotta usurarietà di un rapporto bancario, la verifica deve essere condotta secondo i criteri di calcolo pertinenti e sulle sole voci rilevanti; voci come il costo del conteggio di estinzione anticipata non concorrono al calcolo del tasso usurario se non riconducibili al costo del credito in senso tecnico.
- La censura sulle spese processuali ex art. 91 c.p.c. è scrutinabile in cassazione soltanto quando le spese siano poste a carico della parte integralmente vittoriosa; l'accoglimento solo parziale di una domanda unitaria non integra reciproca soccombenza e non impedisce la compensazione, totale o parziale, delle spese.
- Nel procedimento accelerato per la definizione dei ricorsi manifestamente infondati, l'adesione della Corte alla proposta comporta le conseguenze previste dalla disciplina speciale, incluso, in presenza dei presupposti, l'onere di versamento in favore della Cassa delle ammende e dell'ulteriore contributo unificato.
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