Sentenza n. 964/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento, previa sospensione cautelare - degli atti della "Procedura di gara, ai sensi degli artt. 25, 59 e 71 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., per la fornitura, mediante Accordo Quadro, del service full-risk di microinfusori d'insulina e sistemi di monitoraggio della glicemia in continuo, per la terapia del diabete mellito, nonché del relativo materiale di consumo, per un fabbisogno di anni 4 delle AA.SS.PP. del Bacino orientale della Regione Siciliana", rettificata e modificata con Deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Provinciale di Enna n. 2093 del 24 novembre 2025, in relazione ai Lotti 5 (CIG B85523EC5A), 6 (CIG B85523FD2D) e 7 (CIG B855240E00) e, in particolare, del bando di gara, del disciplinare di gara, del Capitolato tecnico, del modello di offerta economica e di tutti gli altri atti della procedura, nelle parti di cui in esposizione; - della Deliberazione del Direttore Generale della Azienda Sanitaria Provinciale di Enna n. 2093 del 24 novembre 2025 con la quale è stata rettificata e modificata la disciplina di gara; - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale a quelli sopra menzionati, anche ove non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura di gara per la fornitura mediante accordo quadro di microinfusori d'insulina, sistemi di monitoraggio della glicemia e relativo materiale di consumo, limitatamente ai lotti 5, 6 e 7, nonché la deliberazione di rettifica della disciplina di gara
Esito
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato gli atti della procedura di gara, deducendo plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere. Nel corso del giudizio, l'amministrazione ha avviato il procedimento di revoca in autotutela della gara e, successivamente, ha disposto la revoca dell'intera procedura con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna n. 42 del 14 gennaio 2026. La ricorrente ha quindi dichiarato il venir meno dell'interesse alle misure cautelari e ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatto l'interesse azionato. L'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse; la Regione Siciliana ha dedotto la propria estraneità alla lite.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la revoca in autotutela dell'intera procedura aveva eliminato tutti gli atti impugnati e che le parti avevano concordemente rappresentato il venir meno della controversia. Il giudizio è stato quindi definito in rito, senza esame dei dedotti vizi di legittimità della gara. Le spese di lite sono state compensate, mentre il contributo unificato è stato posto a carico dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna.
Massime di principio
- La revoca in autotutela dell'intera procedura di gara, quando elimini tutti gli atti impugnati e soddisfi integralmente l'interesse sostanziale azionato, determina la cessazione della materia del contendere, senza necessità di esaminare nel merito i vizi dedotti contro la gara.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata sulla base della concorde rappresentazione delle parti e della documentata sopravvenienza dell'atto amministrativo che ha rimosso il provvedimento impugnato.
- La definizione del giudizio per cessazione della materia del contendere può comportare la compensazione delle spese, ferma restando la possibilità di porre il contributo unificato a carico dell'amministrazione la cui attività ha determinato la sopravvenuta definizione della controversia.
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