Sentenza n. 703/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento del decreto di revoca del nulla osta al lavoro subordinato del 13/02/2025 nr. -OMISSIS-adottato dalla Prefettura di Varese Sportello Immigrazione, notificato al ricorrente in data 14/02/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato non stagionale
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta rilasciato nell'ambito del Decreto Flussi 2023, deducendo violazione ed erronea applicazione del DPCM 29 dicembre 2022, del d.l. n. 73/2022 e della l. n. 50/2023, difetto dei presupposti, eccesso di potere e violazione dei principi di buona fede e buon andamento. Ha sostenuto che il mancato perfezionamento della procedura fosse imputabile esclusivamente al datore di lavoro, divenuto irreperibile e omettendo di produrre un'idonea asseverazione; che l'asseverazione non potesse costituire ostacolo alla validità del nulla osta, potendo i relativi accertamenti essere svolti dall'Ispettorato del lavoro; che l'Amministrazione avesse omesso la necessaria ponderazione degli interessi e non avesse tutelato il legittimo affidamento maturato dal lavoratore, anche perché la richiesta dell'asseverazione era intervenuta dopo il suo ingresso in Italia; che la revoca fosse stata adottata oltre un termine ragionevole; e che non fosse stata motivata la mancata conservazione dell'atto ai fini della convocazione del solo lavoratore per il rilascio di un permesso per attesa occupazione. In fatto, il lavoratore aveva riferito di essere stato condotto in Italia dal datore di lavoro, di avere svolto attività senza regolare retribuzione né sottoscrizione del contratto di lavoro e di soggiorno e di avere ricevuto una richiesta di denaro per la regolarizzazione. L'asseverazione iniziale era stata sottoscritta dal datore di lavoro e quindi non da un soggetto abilitato; quella successivamente trasmessa da un CAF risultava comunque inidonea, perché sottoscritta da un consulente tributario e priva di indicazioni essenziali.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha rilevato che l'asseverazione richiesta dall'art. 44 del d.l. n. 73/2022 era necessaria e che quella prodotta con la domanda era inidonea ab origine, essendo stata sottoscritta dal solo datore di lavoro; anche la successiva documentazione non conteneva un'asseverazione conforme ai requisiti normativi. L'asseverazione non costituisce una mera dichiarazione riepilogativa, ma l'esito di una verifica tecnico-valutativa concernente, tra l'altro, la capacità patrimoniale, l'equilibrio economico-finanziario, il fatturato e il numero dei dipendenti; tale verifica è riservata ai professionisti o alle organizzazioni datoriali abilitate e non può essere sostituita dall'ordinaria attività ispettiva dell'Amministrazione. La mancanza del requisito legittimava quindi la revoca del nulla osta ai sensi della disciplina vigente. Il Collegio ha inoltre escluso la possibilità di convocare il solo lavoratore per il rilascio del permesso per attesa occupazione: tale titolo presuppone la valida instaurazione e la successiva cessazione di un rapporto di lavoro, mentre nel caso concreto non erano stati sottoscritti né il contratto di lavoro né il contratto di soggiorno e non era stata dimostrata la sussistenza dei requisiti del datore di lavoro. Le osservazioni sulla mancata sottoscrizione del contratto di soggiorno e sull'irreperibilità del datore di lavoro sono state formulate anche in via incidentale, evidenziando che il contratto deve essere sottoscritto con il datore che ha richiesto il nulla osta. Le spese sono state compensate. Il TAR ha disposto la trasmissione della sentenza e del fascicolo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Varese.
Norme richiamate
art. 44 d.l. n. 73/2022
La verifica dei requisiti relativi all'osservanza del contratto collettivo e alla congruità delle richieste di assunzione deve essere attestata da un'asseverazione rilasciata da soggetti professionalmente abilitati; l'asseverazione è necessaria per dimostrare la sostenibilità economica dell'assunzione.
art. 24-bis d.lgs. n. 286/1998
La disciplina dell'asseverazione è stata sostanzialmente recepita nel Testo unico sull'immigrazione; la produzione dell'asseverazione accompagna la richiesta di assunzione del lavoratore straniero.
art. 22 d.lgs. n. 286/1998
Il datore di lavoro…. che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve trasmettere in via telematica…
La domanda di assunzione deve contenere, tra l'altro, l'asseverazione prevista dall'art. 24-bis; il comma 5-quater impone la revoca del nulla osta quando siano accertati elementi ostativi o la carenza dei requisiti del datore di lavoro. Il comma 6 collega la sottoscrizione del contratto di soggiorno al datore che ha richiesto il nulla osta, mentre il comma 11 consente il permesso per attesa occupazione solo dopo la perdita di un rapporto di lavoro validamente instaurato.
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone comunque che un rapporto di lavoro si sia previamente instaurato.
art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998
entro quindici giorni dalla data di ingresso del lavoratore straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero sottoscrivono il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5 bis
Il contratto di soggiorno deve essere sottoscritto dal lavoratore e dal datore di lavoro che ha richiesto il nulla osta.
art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998
La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno […]. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perde il posto di lavoro […] può rendere dichiarazione di immediata disponibilità […]
Il permesso per attesa occupazione tutela la perdita di un posto di lavoro già validamente instaurato e successivamente cessato; non si applica quando il rapporto non sia mai stato validamente costituito.
art. 9 d.l. n. 198/2022
Ha esteso all'annualità 2023 la disciplina dell'asseverazione originariamente riferita alle annualità precedenti.
art. 2, comma 1, lett. c), d.l. n. 20/2023
Ha sostanzialmente riprodotto nel Testo unico sull'immigrazione la disciplina dell'asseverazione.
art. 1 l. n. 12/1979
Individua i professionisti abilitati alla verifica e al rilascio dell'asseverazione, secondo quanto richiamato dalla disciplina speciale.
Massime di principio
- L'asseverazione richiesta per l'ingresso di lavoratori stranieri non è una mera attestazione ricognitiva, ma il risultato di una verifica tecnico-valutativa sulla sostenibilità economica dell'assunzione, comprendente anche capacità patrimoniale, equilibrio economico-finanziario, fatturato e numero dei dipendenti; essa deve essere rilasciata da un professionista o da un'organizzazione datoriale abilitata e non può essere sostituita dall'ordinaria attività ispettiva dell'Amministrazione.
- La produzione di un'asseverazione sottoscritta dal datore di lavoro, anziché da un soggetto abilitato, è inidonea ab origine e non assolve il requisito previsto dalla disciplina sull'ingresso dei lavoratori stranieri.
- La carenza dei requisiti del datore di lavoro, inclusa la mancata produzione di un'asseverazione valida, legittima la revoca del nulla osta al lavoro subordinato ai sensi dell'art. 22, comma 5-quater, del d.lgs. n. 286/1998.
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone la previa e valida instaurazione di un rapporto di lavoro e la sua successiva cessazione; non può essere rilasciato quando il rapporto non sia mai stato validamente costituito e non siano stati sottoscritti i contratti necessari.
- Il contratto di soggiorno deve essere sottoscritto con il datore di lavoro che ha richiesto il nulla osta, poiché la riferibilità del rapporto a tale datore impedisce l'elusione della disciplina sull'ingresso degli stranieri per lavoro subordinato.
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