Cassazione Civile, Sentenza n. 34545/2021 del 16/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la determinazione della rendita catastale sostenendo che, in base all'art. 1, co. 21, l. 208/2015 (entrata in vigore il 1/1/2016), la torre dell'impianto eolico, pur stabilmente infissa al suolo, essendo componente impiantistica e "imbullonata"/separabile, non dovesse concorrere alla rendita catastale perché costituisce impianto funzionale al processo produttivo escluso dalla stima diretta
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto che la normativa previgente che includeva nelle rendite catastali anche elementi amovibili ma funzionalmente integrati (art. 1-quinquies d.l. 44/2005 e orientamento giurisprudenziale: pale eoliche considerate nella categoria "D/1 - Opificio") sia stata modificata dall'art. 1, co. 21, l. 208/2015: a decorrere dal 1/1/2016 la stima diretta delle unità speciali tiene conto del suolo, delle costruzioni e degli elementi strutturalmente connessi che accrescono la qualità/utility dell'immobile nei limiti dell'ordinario apprezzamento, mentre sono esclusi macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. Sulla base di tale norma la Corte ha confermato che non devono essere computati nella rendita quegli elementi impiantistici che costituiscono macchinari/impianti funzionali al processo produttivo, anche se infissi o imbullonati, mentre vanno considerati solo gli elementi che caratterizzano l'edificio nella sua identità immobiliare. Il ricorso incidentale della contribuente è stato dichiarato assorbito; le spese sono compensate.
Norme richiamate
art. 23, co. 8-bis, d.l. n. 137 del 2020, conv. con l. n. 176 del 2020
Norma citata nel fascicolo ma non decisiva per il principio espresso; contestualizza il quadro normativo successivo
art. 1, co. 21, l. 208/2015 (Legge di stabilità 2016)
A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
La Corte interpreta la norma come esclusione dalla determinazione della rendita degli impianti/macchinari funzionali al processo produttivo anche se in qualche modo connessi o imbullonati all'immobile; si considerano solo gli elementi che caratterizzano l'immobile in sé
art. 1-quinquies, d.l. 31 marzo 2005, n. 44
Norma di interpretazione autentica che, nella sua formulazione, aveva incluso nel computo della rendita catastale le "costruzioni stabili" connesse al suolo anche elementi mobili necessari all'attività industriale; tale impostazione è stata superata dalla legge 2016
art. 1, co. 244, l. 190/2014 (Legge di stabilità 2015)
Prevede risoluzioni e richiamo alle istruzioni tecniche e prassi per la determinazione della rendita degli immobili speciali; la disciplina del 2015 era orientata a considerare elementi impiantistici nella rendita ma è stata in parte sovvertita dalla l. 208/2015
art. 7, l. 212/2000 (Statuto del contribuente)
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'adeguatezza della motivazione dell'avviso di accertamento; la Corte ha ritenuto le censure assorbite e non decisive nel caso concreto
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3
Norma invocata dalla ricorrente per vizio di motivazione: la Corte ha rigettato il motivo ritenendolo infondato alla luce della nuova disciplina
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4
Richiamato nel ricorso incidentale per nullità per omessa pronuncia; la Corte ha dichiarato il ricorso incidentale assorbito per mancato concreto interesse
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione ai poteri della Corte d'appello; nulla di decisivo emerso nel caso concreto
art. 2697 c.c.
Norma sullo svolgimento dell'onere della prova richiamata dalla ricorrente contro l'accertamento basato su prezziari e dati OMI; la Corte ha ritenuto la questione assorbita o priva di rilevanza decisiva nel procedimento
Massime di principio
- Valutare la disciplina vigente alla data rilevante (es. data di presentazione Docfa): le regole introdotte dalla legge 208/2015 (1/1/2016) prevalgono su precedenti indirizzi che computavano impianti amovibili se funzionalmente integrati
- Distinguere tra elementi che "caratterizzano" l'immobile (inclusi nella stima diretta) e macchinari/impianti/attrezzature funzionali al processo produttivo (esclusi dalla stima secondo la l. 208/2015)
- La natura di "infisso" o "imbullonato" non è, di per sé, decisiva: se la rimozione dell'elemento comporta un pregiudizio alla funzione unitaria dell'impianto, precedenti giurisprudenziali potevano includerlo; dopo il 2016 prevale l'esclusione degli impianti funzionali
- La documentazione tecnica e la motivazione dell'avviso di accertamento devono essere adeguate: il contribuente può impugnare chiedendo spiegazioni puntuali sui criteri di stima e sui prezziari utilizzati, richiamando l'art. 7 dello Statuto del contribuente
- Classificazioni DOCFA proposte dal contribuente o decisioni favorevoli su altri lotti/parchi non producono automatico giudicato su rapporti diversi: ogni rapporto va valutato sulla normativa e fatti specifici
- In caso di dubbio, documentare e dimostrare che l'elemento in contestazione è parte integrante e caratterizzante dell'edificio (non mero macchinario produttivo) è essenziale per opporsi all'esclusione dalla rendita
- Verificare sempre l'effetto temporale delle norme: controversie sorte dopo il 1/1/2016 saranno valutate alla luce della l. 208/2015; controversie anteriori seguivano l'orientamento più inclusivo
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