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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03848/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro l'ordinanza del GIP che ha convalidato il provvedimento del Questore (divieto di accesso agli stadi e prescrizione di presentarsi in Questura dopo mezz'ora dall'inizio di ogni gara casalinga). Il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) contestazione dell'attribuzione di condotta violenta al Persia per mancata verifica concreta dell'addebito; (2) censura per avere il GIP ritenuto il Persia già destinatario di precedente D.A.Spo. nonostante la sua revoca; (3) vizio di motivazione rispetto ai presupposti di pericolosità richiesti dalla L. 401/89; (4) violazione delle regole sulle ragioni di necessità e urgenza che giustificano l'obbligo di presentazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività: la convalida è del 3 aprile 2025, la notificazione il 3 aprile 2025, il termine di impugnazione era di quindici giorni (scadente il 18 aprile 2025) mentre il ricorso è stato depositato il 16 maggio 2025. Per tale motivo la Corte non ha esaminato il merito. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401

    art. 6, comma 5, parte seconda; art. 6, comma 4

    La normativa disciplina il procedimento avverso i provvedimenti in materia di ordine pubblico e prevede il rimedio in Cassazione; il richiamo all'art. 6 comma 5 riguarda i presupposti per l'applicazione di misure come il divieto di accesso, mentre il comma 4 legittima il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di convalida

  • Codice di procedura penale

    art. 585 comma 1 lett. a), art. 616

    L'art. 585 c.p.p. stabilisce il termine di quindici giorni per proporre impugnazioni avverso provvedimenti adottati in camera di consiglio; l'art. 616 c.p.p. dispone l'onere delle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità o rigetto

  • Sentenza Corte costituzionale

    n. 186 del 13 giugno 2000

    La Corte di cassazione richiama la pronuncia costituzionale in relazione al meccanismo di contribuzione alla Cassa delle ammende e al criterio di valutazione della colpa o non colpa nella determinazione dell'obbligo di versamento

  • Cassazione Penale, Sez. 3

    sentenza 15 giugno 2016, n. 24819

    Citata in relazione alla possibilità di revoca di un precedente D.A.Spo. e all'effetto di tale revoca sulla posizione soggettiva del destinatario; il ricorso sostiene che la revoca era valida alla luce di tale giurisprudenza

Massime di principio

  • I termini per proporre ricorso contro provvedimenti adottati in camera di consiglio sono perentori: la mancata tempestiva impugnazione determina l'inammissibilità senza esame del merito.
  • Quando si contesta un provvedimento amministrativo-ristretto (es. DASPO/divieto di accesso), è essenziale verificare e documentare tempestivamente la revoca di precedenti provvedimenti, ma tale questione non potrà essere esaminata se il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività.
  • Le censure circa l'attribuzione di comportamenti violenti e la valutazione della pericolosità devono essere specifiche e ben motivate nel ricorso; tuttavia, anche le questioni di merito restano irrilevanti se non rispettati i termini processuali.
  • L'obbligo di presentazione in Questura e altri provvedimenti limitativi della libertà personale richiedono una motivazione chiara sulle ragioni di necessità e urgenza; in assenza di esame di merito (per inammissibilità) tali profili devono essere riproposti entro i termini corretti per essere valutati.
  • La prescrizione di somme a favore della Cassa delle ammende può essere disposta anche quando il ricorso è inammissibile per tardività, salvo che non emerga responsabilità esclusiva della cancelleria o causa non imputabile al ricorrente.

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