Cassazione Penale, Sentenza n. 03848/2026 del 30/01/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza del GIP che ha convalidato il provvedimento del Questore (divieto di accesso agli stadi e prescrizione di presentarsi in Questura dopo mezz'ora dall'inizio di ogni gara casalinga). Il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) contestazione dell'attribuzione di condotta violenta al Persia per mancata verifica concreta dell'addebito; (2) censura per avere il GIP ritenuto il Persia già destinatario di precedente D.A.Spo. nonostante la sua revoca; (3) vizio di motivazione rispetto ai presupposti di pericolosità richiesti dalla L. 401/89; (4) violazione delle regole sulle ragioni di necessità e urgenza che giustificano l'obbligo di presentazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività: la convalida è del 3 aprile 2025, la notificazione il 3 aprile 2025, il termine di impugnazione era di quindici giorni (scadente il 18 aprile 2025) mentre il ricorso è stato depositato il 16 maggio 2025. Per tale motivo la Corte non ha esaminato il merito. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 13 dicembre 1989, n. 401
art. 6, comma 5, parte seconda; art. 6, comma 4
La normativa disciplina il procedimento avverso i provvedimenti in materia di ordine pubblico e prevede il rimedio in Cassazione; il richiamo all'art. 6 comma 5 riguarda i presupposti per l'applicazione di misure come il divieto di accesso, mentre il comma 4 legittima il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di convalida
Codice di procedura penale
art. 585 comma 1 lett. a), art. 616
L'art. 585 c.p.p. stabilisce il termine di quindici giorni per proporre impugnazioni avverso provvedimenti adottati in camera di consiglio; l'art. 616 c.p.p. dispone l'onere delle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità o rigetto
Sentenza Corte costituzionale
n. 186 del 13 giugno 2000
La Corte di cassazione richiama la pronuncia costituzionale in relazione al meccanismo di contribuzione alla Cassa delle ammende e al criterio di valutazione della colpa o non colpa nella determinazione dell'obbligo di versamento
Cassazione Penale, Sez. 3
sentenza 15 giugno 2016, n. 24819
Citata in relazione alla possibilità di revoca di un precedente D.A.Spo. e all'effetto di tale revoca sulla posizione soggettiva del destinatario; il ricorso sostiene che la revoca era valida alla luce di tale giurisprudenza
Massime di principio
- I termini per proporre ricorso contro provvedimenti adottati in camera di consiglio sono perentori: la mancata tempestiva impugnazione determina l'inammissibilità senza esame del merito.
- Quando si contesta un provvedimento amministrativo-ristretto (es. DASPO/divieto di accesso), è essenziale verificare e documentare tempestivamente la revoca di precedenti provvedimenti, ma tale questione non potrà essere esaminata se il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività.
- Le censure circa l'attribuzione di comportamenti violenti e la valutazione della pericolosità devono essere specifiche e ben motivate nel ricorso; tuttavia, anche le questioni di merito restano irrilevanti se non rispettati i termini processuali.
- L'obbligo di presentazione in Questura e altri provvedimenti limitativi della libertà personale richiedono una motivazione chiara sulle ragioni di necessità e urgenza; in assenza di esame di merito (per inammissibilità) tali profili devono essere riproposti entro i termini corretti per essere valutati.
- La prescrizione di somme a favore della Cassa delle ammende può essere disposta anche quando il ricorso è inammissibile per tardività, salvo che non emerga responsabilità esclusiva della cancelleria o causa non imputabile al ricorrente.
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