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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48592/2022 del 21/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di resistenza (artt. 81 cpv., 337 e 99 c.p.), deducendo in sostanza che la sua condotta non poteva ritenersi penalmente rilevante perché egli non era consapevole di porre in essere un comportamento penalmente rilevante, ritenendolo sanzionabile solo a livello disciplinare; inoltre contestava l'applicazione della recidiva per mancata motivazione.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi proposti in Cassazione replicassero pedissequamente le doglianze già sollevate e debitamente esaminate e confutate dalla Corte di appello; per tale ragione il ricorso non ha assolto alla funzione di critica argomentata richiesta in sede di legittimità. In conseguenza è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 81 cpv., 337 e 99 cod. pen.

    artt. 81 cpv., 337 e 99 cod. pen.

    Le norme sono state ritenute applicabili alla condotta contestata (resistenza commessa durante un periodo di detenzione in carcere) e la corte di merito ha confermato la condanna. La Corte di cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito della ricostruzione fattuale ma ha dichiarato inammissibile il ricorso per questioni processuali.

  • Principio giurisprudenziale sulla inammissibilità per riproposizione pedissequa di motivi

    Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 (citata nel testo)

    La Corte ha applicato il principio secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a riproporre in modo sostanzialmente identico le doglianze già dedotte in appello e puntualmente affrontate dalla corte di merito, mancando una critica argomentata specifica della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • In Cassazione non è ammessa la mera ripetizione delle doglianze già proposte in grado di appello: il ricorso deve contenere censure nuove, specifiche e con funzione critica rispetto alla motivazione della corte di merito.
  • Se si contesta la qualificazione della condotta come reato (es. resistenza vs. fatto disciplinare), occorre sollevare un vizio di diritto preciso o dimostrare la manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione, non limitarsi a una diversa valutazione dei fatti.
  • La mancanza di consapevolezza (dolo) va comprovata o collegata a un errore di diritto o di fatto grave nella motivazione della corte di merito; affermazioni generiche sulla percezione soggettiva del ricorrente sono insufficienti.
  • L'applicazione di circostanze aggravanti o della recidiva deve risultare motivata: in Cassazione la censura deve riguardare specificamente l'eventuale carenza o illogicità della motivazione su tale punto.
  • Il rischio processuale di un ricorso manifestamente inammissibile comprende il pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende; è pertanto consigliabile selezionare censure effettivamente nuove e pertinenti prima di proporre ricorso per cassazione.

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