Cassazione Penale, Sentenza n. 48592/2022 del 21/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per il reato di resistenza (artt. 81 cpv., 337 e 99 c.p.), deducendo in sostanza che la sua condotta non poteva ritenersi penalmente rilevante perché egli non era consapevole di porre in essere un comportamento penalmente rilevante, ritenendolo sanzionabile solo a livello disciplinare; inoltre contestava l'applicazione della recidiva per mancata motivazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i motivi proposti in Cassazione replicassero pedissequamente le doglianze già sollevate e debitamente esaminate e confutate dalla Corte di appello; per tale ragione il ricorso non ha assolto alla funzione di critica argomentata richiesta in sede di legittimità. In conseguenza è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 81 cpv., 337 e 99 cod. pen.
artt. 81 cpv., 337 e 99 cod. pen.
Le norme sono state ritenute applicabili alla condotta contestata (resistenza commessa durante un periodo di detenzione in carcere) e la corte di merito ha confermato la condanna. La Corte di cassazione, tuttavia, non è entrata nel merito della ricostruzione fattuale ma ha dichiarato inammissibile il ricorso per questioni processuali.
Principio giurisprudenziale sulla inammissibilità per riproposizione pedissequa di motivi
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019 (citata nel testo)
La Corte ha applicato il principio secondo cui il ricorso per cassazione è inammissibile se si limita a riproporre in modo sostanzialmente identico le doglianze già dedotte in appello e puntualmente affrontate dalla corte di merito, mancando una critica argomentata specifica della sentenza impugnata.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammessa la mera ripetizione delle doglianze già proposte in grado di appello: il ricorso deve contenere censure nuove, specifiche e con funzione critica rispetto alla motivazione della corte di merito.
- Se si contesta la qualificazione della condotta come reato (es. resistenza vs. fatto disciplinare), occorre sollevare un vizio di diritto preciso o dimostrare la manifesta illogicità/contraddittorietà della motivazione, non limitarsi a una diversa valutazione dei fatti.
- La mancanza di consapevolezza (dolo) va comprovata o collegata a un errore di diritto o di fatto grave nella motivazione della corte di merito; affermazioni generiche sulla percezione soggettiva del ricorrente sono insufficienti.
- L'applicazione di circostanze aggravanti o della recidiva deve risultare motivata: in Cassazione la censura deve riguardare specificamente l'eventuale carenza o illogicità della motivazione su tale punto.
- Il rischio processuale di un ricorso manifestamente inammissibile comprende il pagamento delle spese e di una somma alla cassa delle ammende; è pertanto consigliabile selezionare censure effettivamente nuove e pertinenti prima di proporre ricorso per cassazione.
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