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Sentenza

Sentenza n. 4754/2026 - Napoli, Sezione 9

Giustizia amministrativa202504236

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale civile di Santa Maria Capua Vetere, Sezione lavoro, che aveva disposto il pagamento di 30.000 euro oltre interessi legali a titolo di danno da ritardo nell’assunzione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 1136/2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, passata in giudicato per mancata impugnazione, con la quale il Ministero era stato condannato al pagamento di 30.000 euro oltre interessi legali. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione di una penalità di mora per ogni giorno di ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con una memoria di stile. Il TAR ha verificato la definitività del titolo giudiziale e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, considerando che la sentenza era stata notificata all’amministrazione il 14 dicembre 2023.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ordinato al Ministero di eseguire integralmente il giudicato e di pagare le somme dovute entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega, assegnandogli un termine di 60 giorni decorrente dalla scadenza del termine concesso al Ministero. Il giudice ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza. Ha inoltre disposto, a carico del Ministero, una penalità di mora pari agli interessi legali calcolati sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo oppure, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere; da tale momento grava sull’interessato l’onere di attivarsi per l’insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato, se versato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le ulteriori misure necessarie.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di disporre una penalità di mora a carico dell’amministrazione in caso di mancata o tardiva esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie delle amministrazioni costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per l’azione di ottemperanza.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, artt. 55, 56 e 71

    Disciplina, secondo quanto precisato dal TAR, la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, nonché il termine per la presentazione della relativa parcella; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario divenuta definitiva quando l’amministrazione destinataria non abbia adempiuto e sia inutilmente decorso il termine speciale previsto per il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere, nominando contestualmente un commissario ad acta destinato a operare in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere quantificata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell’ordine giudiziale di pagamento fino all’effettivo soddisfo o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione per adempiere.
  • L’incarico conferito al commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura obbligatoria e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, una volta scaduto il termine assegnato all’amministrazione, spetta alla parte interessata attivarsi per l’insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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