Cassazione Civile, Ordinanza n. 24201/2024 del 09/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da distinti avvisi di pagamento e relativi provvedimenti sanzionatori emessi dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli per il recupero dell'accisa sul gasolio ad uso industriale impiegato nel bunkeraggio di navi in sosta nel porto di Venezia. L'Agenzia contestava alla società depositaria fiscale una differenza tra la quantità di carburante uscita dal deposito e quella risultata a bordo della motonave al momento del rifornimento, oltre i limiti di calo consentiti. La CTR aveva accolto l'appello della società, ritenendo non attendibile la verifica dell'ammanco e valorizzando la mancata prova tecnica del guasto del sistema di misurazione di bordo, oltre al fatto che l'Amministrazione si era limitata a recepire le dichiarazioni del comandante senza ulteriori riscontri. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva la violazione degli artt. 115 c.p.c., 2697 e 2698 c.c., sostenendo che le dichiarazioni del comandante della nave, espressamente previste dalla disciplina amministrativa di settore, costituivano una prova utilizzabile e che non spettava all'Ufficio dimostrare con verifica tecnica la correttezza di quel sistema di misurazione, gravando invece sul fornitore l'onere di provare l'esatta quantità di carburante fornita e l'assenza di svincolo irregolare dal regime sospensivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha ritenuto fondato il motivo unico, affermando che la CTR non si era conformata ai principi in tema di accise e di svincolo irregolare dal regime sospensivo, avendo escluso l'ammanco solo sulla base di una supposizione circa il malfunzionamento del sistema di misurazione di bordo, senza un accertamento in concreto. La sentenza di merito è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura è stata veicolata come violazione di legge, per denunciare l'erronea applicazione delle norme in tema di prova e onere probatorio nella materia delle accise.
art. 115 c.p.c.
La Corte ha esaminato la doglianza relativa alla valutazione delle prove, richiamando la necessità di considerare gli elementi probatori raccolti e non svalutarli senza adeguato riscontro.
art. 2697 c.c.
È stato richiamato per affermare la ripartizione dell'onere della prova in tema di recupero dell'accisa e di svincolo irregolare dal regime sospensivo.
art. 2698 c.c.
È stato invocato dal ricorrente in relazione alla disciplina dell'onere probatorio e alla sua eventuale modificazione, ma la decisione si concentra soprattutto sulla prova dell'ammanco e della irregolare immissione in consumo.
Direttiva 2008/118/CE, art. 7, par. 4
la distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa in questione deve essere comprovata in un modo che sia ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti
La Corte la richiama per ribadire che la perdita o il venir meno dei prodotti soggetti ad accisa deve essere provata secondo modalità ritenute soddisfacenti dall'autorità competente.
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 1, comma 2, lett. g)
È richiamato per identificare il regime sospensivo dei prodotti sottoposti ad accisa fino all'immissione in consumo.
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 2, comma 2
l'accisa diviene esigibile all'atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato
La Corte ribadisce che l'esigibilità nasce con l'immissione in consumo, compreso lo svincolo, anche irregolare, dal regime sospensivo.
d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 2, comma 4
La norma è richiamata per individuare i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e per affermare che l'obbligazione può gravare anche su soggetti diversi da chi ha materialmente realizzato il fatto generatore, quando ne ricorrano i presupposti di esigibilità.
Determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane n. 158235/RU del 7 ottobre 2010, art. 6, comma 4
La Corte valorizza il fatto che la segnalazione del comandante della nave sia prevista specificamente dalla disciplina amministrativa richiamata.
art. 53 Cost.
È richiamato nel quadro dei principi sulle accise per collegare l'imposizione alla capacità contributiva espressa dall'immissione in consumo.
Massime di principio
- In materia di accise, l'esigibilità dell'imposta sorge con l'immissione in consumo del prodotto, anche quando lo svincolo dal regime sospensivo sia irregolare, e tale svincolo può risultare sia da una deficienza sia da un'eccedenza rispetto alle tolleranze normative.
- Quando l'Amministrazione fonda il recupero dell'accisa su una segnalazione di ammanco o irregolarità proveniente da soggetto coinvolto nell'operazione e prevista dalla disciplina di settore, il giudice di merito non può disattenderla con una mera supposizione di inattendibilità, ma deve compiere un accertamento concreto sull'effettivo funzionamento del sistema di misurazione e sulla sussistenza dell'irregolarità.
- Nel contenzioso sulle accise, il titolare del deposito fiscale e gli altri soggetti obbligati possono rispondere solidalmente del tributo, delle sanzioni e degli accessori se risulta lo svincolo irregolare dal regime sospensivo, a prescindere dal fatto che non abbiano personalmente realizzato il fatto materiale generatore.
- La prova dell'uscita irregolare dal regime sospensivo e dell'eventuale perdita o deficienza del prodotto deve essere valutata secondo criteri sostanziali, tenendo conto degli elementi raccolti dall'Amministrazione e non potendo essere esclusa senza un riscontro tecnico specifico.
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