Cassazione Civile, Ordinanza n. 18966/2022 del 13/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
L'ente della riscossione ha impugnato la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva accolto l'opposizione proposta avverso una cartella di pagamento emessa per il recupero di spese processuali relative a una sentenza penale. Secondo la ricorrente, il Tribunale sarebbe incorso in ultrapetizione, annullando la cartella per un asserito difetto di motivazione, mentre l'opponente avrebbe dedotto in realtà solo contestazioni sulla quantificazione degli interessi accessori. La ricorrente ha quindi denunciato la violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice di merito pronunciato su un vizio non dedotto. La sentenza di merito, però, aveva ricostruito l'iter difensivo dell'opponente come volta a lamentare la lesione del diritto di difesa per la mancata conoscenza della pretesa creditoria, essendo la cartella il primo atto portato a sua conoscenza. In Cassazione l'ente non ha riportato compiutamente tale percorso processuale e non ha censurato la possibile novità/tardività della domanda così come emendata nelle memorie di primo grado.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la ricorrente non aveva descritto in modo specifico l'iter processuale decisivo, omettendo di considerare che l'opponente, nelle memorie ex art. 183 c.p.c., aveva precisato la domanda iniziale sulla mancata notifica dell'invito al pagamento, poi divenuto non più necessario per effetto della modifica normativa, deducendo la lesione del diritto di difesa per la conoscibilità della pretesa solo tramite la cartella. Inoltre, la censura proposta in memoria sull'inammissibilità della domanda come nuova e tardiva è stata ritenuta inammissibile perché nuova e formulata tardivamente in sede illustrativa. La Corte ha quindi confermato la soccombenza della ricorrente e l'ha condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Il ricorrente lo invocava per dedurre ultrapetizione; la Corte ha ritenuto che la censura fosse inidonea perché non teneva conto dell'effettiva ricostruzione della domanda operata dal giudice di merito.
art. 366, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è stato dichiarato aspecifico perché non riportava l'essenziale iter processuale e il contenuto delle deduzioni rilevanti ai fini della censura.
art. 183 c.p.c.
Le memorie assertive di primo grado sono state considerate rilevanti perché in esse l'opponente aveva precisato la domanda originaria.
art. 380 bis c.p.c.
Richiamato per la proposta del relatore nella procedura camerale.
art. 212 d.P.R. n. 115 del 2002
Norma originariamente richiamata in relazione all'invito al pagamento prima dell'emissione della cartella.
art. 227-ter d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte richiama la novella introdotta dalla L. n. 69 del 2009, che aveva reso non più necessaria la notifica dell'invito al pagamento.
L. n. 69 del 2009
È ricordata come la legge che ha modificato il regime dell'invito al pagamento previsto dal d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessario riportare in modo specifico l'iter processuale e i passaggi decisivi della domanda e delle difese, altrimenti il motivo risulta aspecifico e inammissibile.
- La censura di ultrapetizione ex art. 112 c.p.c. deve confrontarsi con la domanda effettivamente come precisata nel giudizio di merito; non è sufficiente contrapporre una diversa lettura astratta della pretesa.
- Le questioni nuove o introdotte tardivamente in una memoria meramente illustrativa del giudizio di legittimità non possono essere prese in considerazione come motivi di ricorso.
- Quando il giudice di merito interpreta la domanda alla luce delle memorie e dell'evoluzione del contraddittorio, il ricorrente deve contestare puntualmente tale ricostruzione processuale, non solo il dispositivo della decisione.
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