Cassazione Civile, Ordinanza n. 17446/2023 del 19/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda la rettifica della rendita catastale di una centrale elettrica geotermica, determinata a seguito di DOCFA presentata dalla società. L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR che aveva escluso dalla stima catastale il valore dei pozzi di estrazione e reiniezione, sostenendo che tali pozzi dovessero invece essere inclusi perché non semplici pertinenze di una miniera, ma parti costitutive dell'opificio e quindi soggetti alla disciplina speciale invocata dall'Ufficio. La società, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale con quattro motivi: ha dedotto extrapetizione della CTR per avere la sentenza valorizzato anche altri beni impiantistici non oggetto di contestazione; ha lamentato violazione dell'art. 115 c.p.c. per omessa valutazione della perizia di parte sulla sovrastima dei costi e sul deprezzamento per vetustà; ha denunciato omessa pronuncia sul motivo di appello relativo all'infondatezza nel merito della rendita rettificata. Il quadro fattuale ruota dunque intorno alla corretta inclusione o esclusione, nella rendita catastale di un impianto geotermico, dei componenti strettamente funzionali al ciclo produttivo, in particolare i pozzi geotermici.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate sia il ricorso incidentale della società. Ha ritenuto infondate le censure dell'Ufficio, affermando che, per gli avvisi emessi nel 2016 su DOCFA 2016, si applica la disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015, secondo cui nella stima diretta degli immobili del gruppo D ed E restano esclusi macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo. I pozzi geotermici, inseriti in una centrale elettrica e funzionali alla produzione di energia, non assumono rilievo ai fini della rendita catastale. Quanto al ricorso incidentale, la Corte ha ritenuto inammissibili o infondate le censure sulla pretesa extrapetizione e sull'omessa valutazione della perizia di parte, osservando che non vi era interesse a dolersi di aspetti non contestati e che le doglianze miravano in realtà a una rivalutazione del merito; ha inoltre escluso il vizio di omessa pronuncia, rilevando che la CTR aveva esaminato e respinto i motivi della società. Le spese sono state compensate integralmente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stata invocata per denunciare violazione di legge sul criterio di stima catastale; la Corte ha respinto la censura perché la disciplina applicabile esclude dalla stima gli impianti funzionali al processo produttivo
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stata invocata per i motivi incidentali di nullità della sentenza; la Corte ha ritenuto alcune censure inammissibili per difetto di interesse e altre infondate
art. 115 c.p.c.
la sua violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio
art. 116 c.p.c.
la violazione è apprezzabile nei limiti del vizio di motivazione, non come mero dissenso sulla ricostruzione dei fatti
art. 18, comma 1, R.D. 8 ottobre 1932, n. 1572
richiamato dall'Agenzia, ma ritenuto non pertinente dalla Corte al caso dei pozzi di una centrale geotermica
artt. 1 e 2 R.D. 29 luglio 1927, n. 1443
richiamati dall'Agenzia nel quadro normativo invocato a sostegno della tesi sulla natura mineraria dei pozzi
artt. 4 e 10 R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652
richiamati come norme sulla determinazione catastale della rendita
art. 1 quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44
richiamato dall'Agenzia nel tentativo di attrarre i pozzi nel perimetro della stima catastale
art. 1, comma 244, L. 23 dicembre 2014, n. 190
richiamato dall'Agenzia; la Corte ha invece fatto applicazione della disciplina sopravvenuta della legge n. 208 del 2015
L. n. 208 del 2015
norma ritenuta applicabile ratione temporis: dal 1° gennaio 2016, per gli immobili speciali e particolari, la rendita si determina includendo suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi, ma escludendo macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo
circolare n. 6 del 2012
ritenuta non decisiva perché anteriore alla disciplina del 2015 e quindi non idonea a regolare la fattispecie
d.P.R. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo a carico della ricorrente incidentale
Massime di principio
- Nella determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale o particolare, la disciplina sopravvenuta esclude dalla stima gli impianti, i macchinari e gli elementi funzionali al processo produttivo, anche se strutturalmente inseriti nel complesso immobiliare.
- Per gli impianti geotermici, i pozzi di estrazione e di reiniezione, in quanto funzionali alla produzione di energia elettrica, non devono essere trattati come componenti della miniera o come elementi imponibili ai fini della rendita catastale quando opera la disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non è invece deducibile per contestare la semplice valutazione, selezione o ponderazione delle prove da parte del giudice di merito.
- La consulenza o perizia di parte ha valore di mera allegazione difensiva tecnica e non impone al giudice un obbligo autonomo di confutazione, soprattutto quando la decisione si fondi su considerazioni incompatibili con essa e la censura sia generica.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando dalla motivazione, anche sintetica, risulti che il giudice di merito ha esaminato la censura e l'ha respinta; in tal caso la doglianza si traduce in una richiesta di riesame del merito non consentita in cassazione.
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