Cassazione Penale, Ordinanza n. 07981/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di merito di appello, che aveva confermato la condanna per i reati contestati, è rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e bancarotta semplice documentale, ascrittegli nella qualità di amministratore di una società poi dichiarata fallita. Con il primo e il secondo motivo ha dedotto vizio di motivazione, contestando la valutazione del materiale probatorio e la sussistenza della responsabilità penale per entrambi i capi di imputazione; la Corte ha rilevato che tali censure si limitavano a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza una specifica critica della motivazione impugnata, e che miravano in sostanza a una nuova valutazione delle prove. Con il terzo motivo ha denunciato vizio di motivazione sull'elemento soggettivo, motivo ritenuto inedito. La difesa ha poi depositato memoria, ma senza apportare argomenti idonei a superare le ragioni di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito riproporre censure di merito già esaminate e respinte dal giudice di appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo generico o meramente assertivo, né può tradursi in una richiesta di rivalutazione o di alternativa lettura delle prove.
- Il motivo di ricorso che introduca per la prima volta una doglianza non precedentemente sviluppata può comunque essere scrutinato ai fini dell'ammissibilità, ma non supera l'inammissibilità se il ricorso nel complesso resta privo di specificità e di reale confronto con la decisione impugnata.
- La memoria difensiva successiva non è idonea a sanare l'inammissibilità originaria del ricorso quando non aggiunga elementi decisivi rispetto ai motivi già formulati.
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