Cassazione Civile, Ordinanza n. 07364/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Una società produttrice e fornitrice di barattoli per conserve era stata convenuta da una cliente che aveva lamentato vizi occulti dei contenitori e chiesto il risarcimento del danno. La fornitrice, costituitasi, aveva negato la propria responsabilità e aveva chiamato in garanzia la propria assicurazione. La compagnia eccepiva però di avere validamente esercitato il recesso dal contratto con decorrenza anteriore alla denuncia del sinistro e sosteneva che, in base alla clausola contrattuale, non erano coperti i fatti verificatisi durante la vigenza della polizza ma denunciati dopo la sua cessazione. Il Tribunale e poi la Corte d'appello avevano accolto la domanda risarcitoria verso la fornitrice ma rigettato la garanzia verso l'assicuratrice, ritenendo valida la clausola. In Cassazione la società fornitrice ha proposto due motivi: con il primo ha dedotto violazione degli artt. 1322, 1362, 1363, 1375 e 1418 c.c., sostenendo che la clausola doveva essere valutata sistematicamente insieme a quella che consentiva il recesso ad nutum della compagnia e che la meritevolezza/liceità della pattuizione non poteva essere fatta dipendere da un comportamento successivo e esterno al contratto; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 132 c.p.c. per insufficiente motivazione sul criterio interpretativo seguito dalla Corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la clausola assicurativa fosse una clausola "a richiesta fatta" (claims made) e che la sua liceità dipendesse dalla meritevolezza della causa concreta, non da un giudizio astratto di meritevolezza della singola clausola. Ha osservato che la clausola non era unilateralmente sfavorevole all'assicurato, poiché bilanciava l'esclusione della copertura per sinistri denunciati dopo la cessazione con la copertura di eventi anteriori alla stipula ma denunciati in pendenza di contratto. Ha aggiunto che il richiamo alla possibilità per l'assicurato di stipulare una nuova polizza serviva solo a evidenziare che la mancata continuità della garanzia era evitabile, ma non costituiva il fondamento della liceità della clausola. Infine ha affermato che la clausola conserva validità anche se il contratto si estingue per recesso anticipato dell'assicuratore, poiché la funzione della pattuizione non muta in ragione della causa di cessazione del rapporto.
Norme richiamate
art. 1322 c.c.
La liceità della pattuizione va valutata alla luce della meritevolezza della causa concreta del regolamento contrattuale, non solo della singola clausola isolatamente considerata.
art. 1362 c.c.
L'interpretazione deve fondarsi sulla volontà delle parti e sul contenuto della clausola, non su fatti esterni successivi che non incidono sulla comune intenzione contrattuale.
art. 1363 c.c.
La clausola va letta sistematicamente nel contesto dell'intero assetto negoziale, ma tale lettura non ne rende illecita la funzione tipica se essa resta coerente con l'economia del contratto.
art. 1375 c.c.
La buona fede non è stata ritenuta violata dalla struttura della clausola, che mantiene una sua intrinseca funzione nell'assetto negoziale.
art. 1418 c.c.
Non emerge una causa di nullità della pattuizione, ritenuta lecita perché coerente con la causa concreta del contratto.
art. 132 c.p.c.
La motivazione della Corte di merito è stata ritenuta sufficiente, perché ha spiegato il fondamento della validità della clausola.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata in relazione all'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- La validità di una clausola claims made va apprezzata in relazione alla meritevolezza della causa concreta dell'intero assetto contrattuale, non mediante un controllo astratto e isolato della singola clausola.
- Una clausola che limiti la copertura ai sinistri denunciati durante la vigenza del contratto è di regola lecita se realizza un equilibrio funzionale tra rischio assunto dall'assicuratore e premio pattuito, potendo anche coprire eventi anteriori alla stipula ma denunciati in corso di rapporto.
- La sopravvenuta cessazione del contratto per scadenza o per recesso non incide, di per sé, sulla validità di una clausola claims made, perché la disciplina della copertura dipende dalla richiesta/denuncia del sinistro entro il periodo di efficacia della polizza.
- La liceità della clausola non può essere esclusa valorizzando come decisivo un comportamento futuro e ipotetico dell'assicurato; ciò che rileva è il contenuto negoziale effettivamente pattuito e la funzione della clausola nell'economia del contratto.
- Se la volontà delle parti sulla portata temporale della garanzia risulta chiara, la sua interpretazione non è censurabile in cassazione quando la doglianza mira solo a sostituire una diversa lettura del regolamento contrattuale.
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