Cassazione Penale, Sentenza n. 33440/2023 del 31/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in unico motivo con più punti: dedotta erronea applicazione di legge e apparente motivazione. Contestazione della collocazione temporale della pericolosità al 1995 che ha consentito la confisca del fabbricato costruito nel 1996; censura per l'uso di dichiarazioni di collaboratori (tra cui La Torre Augusto) ritenute non oggetto di verifica; critica alla mancata adeguata risposta ai rilievi dei consulenti tecnici in tema di sproporzione tra redditi e investimenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, ritenendo che la questione sollevata attiene alla valutazione di fatto e della motivazione, non sindacabile se non per vizio di legge o per totale mancanza della motivazione. Ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte di Appello, che ha legittimamente valorizzato elementi idonei a fissare la data di insorgenza della pericolosità e ha fornito risposte analitiche ai rilievi dei consulenti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.lgs. n.159 del 2011, art.4 comma 1 lett. a)
art.4 comma 1 lett. a) d.lgs. n.159/2011
La norma è stata interpretata come base per ritenere la sussistenza della pericolosità di La Torre Aldo in ragione dell'appartenenza al clan camorristico, giustificando l'applicazione di misure patrimoniali di prevenzione (confisca).
art.616 cod. proc. pen.
Applicata per fondare la condanna pecuniaria a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.
Orientamento giurisprudenziale (Sez. I 26.2.2009, rv 242887)
Sez. I 26.2.2009, rv 242887
Principio secondo cui, nelle decisioni di prevenzione, il ricorso per cassazione è limitato alla violazione di legge: non è sindacabile la motivazione se dotata dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; sindacabile è solo la totale carenza del percorso motivazionale.
Massime di principio
- In materia di misure di prevenzione il sindacato in Cassazione è sostanzialmente limitato a profili di violazione di legge; i rilievi sulla valutazione probatoria e sulla congruità della motivazione sono difficilmente recepibili se la motivazione è complessivamente coerente e completa.
- Il giudice della prevenzione può valorizzare elementi probatori anche diversi o ulteriori rispetto alla decisione penale, purché tali elementi siano logicamente collegati e adeguatamente motivati.
- Per contestare efficacemente una confisca per sproporzione occorre dimostrare, oltre alla discrepanza tecnica, che la decisione manca dei requisiti minimi di motivazione o violi norme di diritto; semplici contrapposizioni di perizie non sono sufficienti in Cassazione.
- Chi propone ricorso in Cassazione in materia di prevenzione deve valutare il rischio di inammissibilità e delle relative sanzioni (spese e ammenda ex art.616 c.p.p.); è preferibile concentrare il gravame su questioni di diritto chiaramente individuabili.
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