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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33440/2023 del 31/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in unico motivo con più punti: dedotta erronea applicazione di legge e apparente motivazione. Contestazione della collocazione temporale della pericolosità al 1995 che ha consentito la confisca del fabbricato costruito nel 1996; censura per l'uso di dichiarazioni di collaboratori (tra cui La Torre Augusto) ritenute non oggetto di verifica; critica alla mancata adeguata risposta ai rilievi dei consulenti tecnici in tema di sproporzione tra redditi e investimenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, ritenendo che la questione sollevata attiene alla valutazione di fatto e della motivazione, non sindacabile se non per vizio di legge o per totale mancanza della motivazione. Ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte di Appello, che ha legittimamente valorizzato elementi idonei a fissare la data di insorgenza della pericolosità e ha fornito risposte analitiche ai rilievi dei consulenti. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.159 del 2011, art.4 comma 1 lett. a)

    art.4 comma 1 lett. a) d.lgs. n.159/2011

    La norma è stata interpretata come base per ritenere la sussistenza della pericolosità di La Torre Aldo in ragione dell'appartenenza al clan camorristico, giustificando l'applicazione di misure patrimoniali di prevenzione (confisca).

  • art.616 cod. proc. pen.

    Applicata per fondare la condanna pecuniaria a favore della cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

  • Orientamento giurisprudenziale (Sez. I 26.2.2009, rv 242887)

    Sez. I 26.2.2009, rv 242887

    Principio secondo cui, nelle decisioni di prevenzione, il ricorso per cassazione è limitato alla violazione di legge: non è sindacabile la motivazione se dotata dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; sindacabile è solo la totale carenza del percorso motivazionale.

Massime di principio

  • In materia di misure di prevenzione il sindacato in Cassazione è sostanzialmente limitato a profili di violazione di legge; i rilievi sulla valutazione probatoria e sulla congruità della motivazione sono difficilmente recepibili se la motivazione è complessivamente coerente e completa.
  • Il giudice della prevenzione può valorizzare elementi probatori anche diversi o ulteriori rispetto alla decisione penale, purché tali elementi siano logicamente collegati e adeguatamente motivati.
  • Per contestare efficacemente una confisca per sproporzione occorre dimostrare, oltre alla discrepanza tecnica, che la decisione manca dei requisiti minimi di motivazione o violi norme di diritto; semplici contrapposizioni di perizie non sono sufficienti in Cassazione.
  • Chi propone ricorso in Cassazione in materia di prevenzione deve valutare il rischio di inammissibilità e delle relative sanzioni (spese e ammenda ex art.616 c.p.p.); è preferibile concentrare il gravame su questioni di diritto chiaramente individuabili.

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