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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02625/2023 del 27/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce da numerosi versamenti di denaro effettuati da un soggetto in favore della nipote per consentirle di far fronte a debiti verso una cooperativa edilizia collegati alla preassegnazione di un alloggio. In un precedente giudizio tra le stesse parti era stata rigettata la domanda proposta dal soggetto per l'accertamento di un contratto di mutuo e la condanna alla restituzione di circa 121.225 euro, per mancata prova del titolo. Successivamente, egli ha agito ex art. 2041 c.c. chiedendo un indennizzo per ingiustificato arricchimento per la medesima somma. I giudici di merito hanno ritenuto la domanda inammissibile per difetto di residualità, perché già era stata proposta, e rigettata, una domanda ordinaria fondata su titolo contrattuale. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti: 1) violazione dell'art. 2041 c.c., sostenendosi che non vi fosse stata una vera precedente azione di adempimento del mutuo, ma l'allegazione di aver adempiuto spontaneamente un'obbligazione della nipote verso la cooperativa; 2) omesso esame di un fatto decisivo, ossia che nella precedente sentenza passata in giudicato non sarebbe stata accolta una domanda di mutuo ma sarebbe stata semplicemente respinta per difetto di prova, con conseguente erronea qualificazione della domanda originaria da parte della corte territoriale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito secondo cui l'azione generale di ingiustificato arricchimento è sussidiaria e non è proponibile quando il depauperato abbia già azionato una domanda tipica fondata su contratto, respinta per mancanza di prova del titolo. Ha inoltre osservato, in via ulteriore, che anche seguendo la diversa ricostruzione del ricorrente la fattispecie sarebbe stata riconducibile all'adempimento del terzo ex art. 1180 c.c., rispetto al quale il rimedio naturale sarebbe la ripetizione di indebito, non l'azione ex art. 2041 c.c., essendo il pagamento avente ad oggetto somme di denaro. Il secondo motivo è stato comunque ritenuto non esaminabile anche perché, in presenza di "doppia conforme", il vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate le diverse rationes fattuali delle due decisioni di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2041 c.c.

    L'azione generale di arricchimento ha natura sussidiaria e non è esperibile quando esista, o sia stata già proposta, un'azione tipica fondata su contratto, anche se poi respinta per difetto di prova del titolo; inoltre non può essere usata per aggirare il mancato assolvimento dell'onere probatorio nella pretesa contrattuale.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il parametro formale della censura di violazione di legge proposta sul primo motivo, ritenuto infondato.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo non è scrutinabile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi e dimostri la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di sentenza d'appello che conferma integralmente la decisione di primo grado, è escluso il ricorso per cassazione per il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., salvo la dimostrazione di un diverso fondamento fattuale delle due decisioni.

  • art. 1180 c.c.

    Se il soggetto che paga agisce come terzo adempiente in nome proprio e non in rappresentanza del debitore, il pagamento è riferibile a lui; in tale ipotesi il rimedio ordinario è la ripetizione di indebito, non l'azione di ingiustificato arricchimento, quando la prestazione consiste in somme di denaro.

  • artt. 2033 ss. c.c.

    Richiamati come disciplina della ripetizione di indebito oggettivo spettante al terzo che abbia eseguito un pagamento non dovuto riferibile a sé stesso.

  • art. 1815 c.c.

    Richiamato solo per qualificare il mutuo come titolo diverso dall'adempimento del terzo, senza costituire la base della decisione.

  • art. 1173 c.c.

    Richiamato nel ragionamento sul possibile inquadramento della pretesa come obbligazione restitutoria da mutuo, poi escluso dalla diversa ricostruzione del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • L'azione generale di arricchimento ha carattere sussidiario: non è ammissibile quando il soggetto abbia già azionato un rimedio tipico, soprattutto se la sua domanda è stata respinta per difetto di prova del titolo e non per mancanza originaria del titolo stesso.
  • La residualità dell'azione ex art. 2041 c.c. non consente di utilizzare tale rimedio per supplire all'insuccesso probatorio di una domanda contrattuale già proposta.
  • Quando il pagamento è eseguito da un terzo adempiente in nome proprio, la prestazione resta riferibile al terzo e il rimedio ordinario è la ripetizione di indebito, non l'azione di ingiustificato arricchimento, se la prestazione è fungibile e ripetibile come nel caso di somme di denaro.
  • In presenza di sentenza d'appello integralmente conforme a quella di primo grado, il motivo di ricorso ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra la diversità delle basi fattuali delle due decisioni.
  • La qualificazione della domanda originaria e l'interpretazione della precedente sentenza passata in giudicato sono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, sindacabili in cassazione solo nei limiti consentiti dal vizio di legge o di motivazione nei casi ancora ammessi.

Come è indicizzato

MaterieMandatoInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiArricchimento senza causaOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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