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Sentenza

Sentenza del 24/11/2016 n. 23993 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, che aveva confermato l'accoglimento del ricorso della contribuente contro la rideterminazione e il parziale recupero del credito d'imposta per incremento occupazionale previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 10. L'Amministrazione ha sostenuto che il beneficio fosse soggetto alla regola comunitaria de minimis e al relativo limite massimo triennale, anche alla luce della proroga prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 63. Ha inoltre contestato la qualificazione del beneficio come misura a favore dei lavoratori, anziché come aiuto di Stato a favore dell'impresa, e ha negato che il Regolamento CE n. 2204 del 2002 avesse escluso l'applicazione del limite de minimis.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli fondati. Ha affermato che il credito d'imposta per incremento occupazionale era soggetto alla regola de minimis e che, nel calcolo del limite triennale di Euro 100.000, dovevano essere considerati, con le relative limitazioni, anche altri benefici eventualmente cumulabili, compreso il credito d'imposta per nuovi investimenti previsto dall'art. 8 della L. n. 388 del 2000. La Corte ha inoltre stabilito che il Regolamento CE n. 2204 del 2002 non aveva modificato né fatto venir meno tale disciplina. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo, che dovrà riesaminare la controversia applicando questi principi e liquidare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Legge n. 388 del 2000, art. 7, comma 10

    "All'ulteriore credito di imposta di cui al presente comma si applica la regola de minimis ... purchè non venga superato il limite massimo ... nel triennio"

    Il credito d'imposta riconosciuto ai datori di lavoro per nuove assunzioni è soggetto alla regola de minimis e può essere cumulato con altri benefici solo entro il limite comunitario triennale.

  • Legge n. 289 del 2002, art. 63

    La norma ha prorogato il regime degli incentivi alle assunzioni, mantenendo ferme, per quanto non diversamente disposto, le regole della L. n. 388 del 2000, compreso il limite de minimis.

  • Legge n. 388 del 2000, art. 8

    Il credito d'imposta per nuovi investimenti può concorrere al calcolo complessivo degli aiuti rilevanti ai fini del limite de minimis, nei limiti stabiliti dalla disciplina applicabile.

  • Comunicazione della Commissione europea 96/C 68/06

    Introduce la regola de minimis, secondo cui gli aiuti di importo esiguo non incidono, in linea generale, sulla concorrenza e sugli scambi e sono soggetti a una soglia massima cumulativa nel triennio.

  • Regolamento CE n. 69 del 2001

    Disciplina gli aiuti de minimis e il relativo limite, richiamato dalla normativa nazionale per delimitare l'agevolazione fiscale.

  • Regolamento CE n. 2204 del 2002

    Non ha modificato né escluso l'applicazione della regola de minimis al credito d'imposta per incremento occupazionale previsto dalla normativa nazionale.

  • Trattato CE, artt. 87 e 88

    La disciplina sugli aiuti di Stato giustifica il controllo delle agevolazioni pubbliche e l'applicazione della soglia de minimis per gli aiuti di esigua entità.

  • D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 8, convertito dalla L. n. 46 del 2007

    "Sono esclusi dal cumulo per il computo dell'importo massimo fissato per l'applicazione della regola de minimis gli aiuti autorizzati dalla Commissione europea o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria"

    La disposizione non esclude dal cumulo il credito d'imposta in esame, perché riguarda gli aiuti concessi oltre la soglia de minimis, mentre il beneficio controverso era legislativamente parametrato proprio a tale soglia.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, comma 1

    Ha costituito la base processuale per il ricorso per cassazione contro la sentenza tributaria d'appello.

Massime di principio

  • Quando una norma nazionale richiama espressamente la regola de minimis, il beneficio deve essere verificato rispetto alla soglia cumulativa prevista per il periodo di riferimento, anche se l'agevolazione è descritta come incentivo all'occupazione.
  • La qualificazione sostanziale del beneficio va effettuata considerando che il credito d'imposta è attribuito al datore di lavoro o all'impresa: non è sufficiente sostenere che la misura favorisca indirettamente i lavoratori per escluderla dalla disciplina sugli aiuti di Stato.
  • Nel calcolo del limite de minimis possono rilevare anche altre agevolazioni fiscali cumulabili, se la normativa applicabile non ne esclude espressamente il computo.
  • Un regolamento europeo sopravvenuto non elimina automaticamente una limitazione nazionale: occorre verificare concretamente se le sue disposizioni siano incompatibili con il regime interno. In questo caso, la Corte ha escluso tale incompatibilità.
  • Il superamento della soglia de minimis può legittimare la rideterminazione o il recupero dell'agevolazione fruita in eccedenza; il giudice di rinvio deve quindi verificare il concreto ammontare degli aiuti percepiti nel triennio rilevante.

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