Regolamento (UE) 2021/2247
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2247 della Commissione del 15 dicembre 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna un allegato del regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina i prezzi rappresentativi utilizzati nel meccanismo dei dazi addizionali all'importazione per alcuni prodotti agricoli. La Commissione interviene sulla base del controllo periodico dei dati di mercato, rilevando la necessità di adeguare i prezzi rappresentativi in funzione delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. La misura entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, per assicurare un'applicazione immediata.
Modifica del regolamento (CE) n. 1484/95 limitatamente ai prezzi rappresentativi per taluni prodotti dei settori uova e pollame e per l'ovoalbumina, con aggiornamento dell'allegato I.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione dei prodotti rientranti nei settori delle uova e del pollame, nonché dell'ovoalbumina, ai fini della determinazione dei prezzi rappresentativi e della correlata disciplina dei dazi addizionali all'importazione. La modifica riguarda in particolare il prodotto classificato al codice NC 0207 14 10, descritto come pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati, di origine BR (Brasile).
Modifica dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2247 della Commissione interviene sul regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina le modalità di applicazione del regime dei dazi addizionali all'importazione e la fissazione dei prezzi rappresentativi per i settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina. La misura è adottata alla luce del controllo periodico dei dati di mercato, che ha evidenziato la necessità di aggiornare taluni prezzi rappresentativi in funzione delle variazioni dei prezzi secondo l'origine.
Base giuridica e finalità
La Commissione fonda l'intervento sull'articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e sull'articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014. L'obiettivo è adeguare rapidamente i valori di riferimento utilizzati ai fini dell'applicazione del meccanismo dei dazi addizionali all'importazione, in modo da riflettere l'andamento aggiornato dei prezzi di mercato.
Contenuto normativo essenziale
L'articolo 1 sostituisce l'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il nuovo allegato allegato al regolamento di esecuzione. La modifica riportata nel testo fornito riguarda il codice NC 0207 14 10, corrispondente a "Pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati", per il quale sono fissati un prezzo rappresentativo di 207,3 EUR/100 kg e una cauzione di 28 EUR/100 kg; l'origine indicata è BR (Brasile), secondo la nomenclatura dei paesi richiamata nel regolamento (UE) n. 1106/2012.
Entrata in vigore e portata applicativa
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con applicazione immediata. Come tipico degli atti regolamentari UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e oggetto della modifica
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell'articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014. Esso modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 esclusivamente per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame e per l'ovoalbumina.
Aggiornamento dei prezzi rappresentativi
A seguito del controllo regolare dei dati su cui si basa la determinazione dei prezzi rappresentativi, la Commissione aggiorna i valori applicabili per talune importazioni, tenendo conto delle variazioni dei prezzi in funzione dell'origine delle merci.
Sostituzione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95
L'articolo 1 dispone la sostituzione integrale dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con il testo contenuto nell'allegato del presente regolamento. Nell'allegato aggiornato compare, tra l'altro, il codice NC 0207 14 10 relativo a pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati, con prezzo rappresentativo pari a 207,3 EUR/100 kg e cauzione pari a 28 EUR/100 kg, origine BR.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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