Sentenza n. 677/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso n. 1254 del 2025: del provvedimento prot. Interno n.-OMISSIS- del 25/08/2025, notificato in pari data, con cui la Prefettura di Vibo Valentia ha emesso informazione antimafia interdittiva nei confronti della società -OMISSIS--OMISSIS-, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; quanto al ricorso n. 1445 del 2025: per l'annullamento delle ordinanze n. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, del 10.10.2025 e n. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, del 10.10.2025, notificate entrambe dal messo comunale il 17.10.2025, aventi rispettivamente ad oggetto la prima: “ordinanza di cessazione dell’attività di -OMISSIS- ubicato in -OMISSIS- – P.IVA -OMISSIS-”; la seconda: “ordinanza di cessazione dell’attività di commercio per -OMISSIS- ubicato in -OMISSIS- alla -OMISSIS-. -OMISSIS- e -OMISSIS-; nonché occorrendo delle ordinanze nr. -OMISSIS- e nr. -OMISSIS- del 4.9.2025, emesse dal medesimo Comune di -OMISSIS-, notificate entrambe il 4.9.2025, aventi ad oggetto “divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti prodotti dalla segnalazione certificata di inizio attività” nonché di ogni altro atto presupposto, prodromico, connesso e/o conseguente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Informazione antimafia interdittiva prefettizia e successive ordinanze comunali di divieto di prosecuzione e cessazione delle attività commerciali
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa destinataria di interdittiva)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'informazione antimafia interdittiva, deducendo violazione degli artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e manifesta illogicità della motivazione. Ha contestato la valorizzazione dell'imputazione penale a carico del legale rappresentante per partecipazione a un cartello diretto alla predeterminazione del prezzo del pane, con aggravante mafiosa, nonché delle frequentazioni con soggetti controindicati. Ha sostenuto che la Prefettura avrebbe omesso di considerare la revoca della misura cautelare personale, gli esiti del controesame di un teste e la costituzione della società come parte civile nel procedimento penale. Con un secondo motivo ha dedotto violazione del principio di proporzionalità e difetto di motivazione per la mancata adozione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis d.lgs. 159/2011. Con il ricorso riunito sono state impugnate le ordinanze comunali di divieto di prosecuzione e di successiva cessazione delle attività, deducendo incompetenza del Comune per una delle attività, violazione degli artt. 6, 67, 84 e 91 d.lgs. 159/2011, difetto di definitività dell'interdittiva, sproporzione e difetto di motivazione.
La decisione
Il TAR ha ritenuto infondate le censure rivolte alla sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa. L'interdittiva ha natura preventiva e può fondarsi su un quadro indiziario complessivo e probabilistico, senza necessità di una condanna penale definitiva; la revoca di una misura cautelare e gli elementi emersi nel controesame non escludevano il rischio, dovendo essere valutati nel più ampio mosaico indiziario. Le frequentazioni, specificate dall'amministrazione in giudizio e riferite a un soggetto gravato da rilevanti precedenti e coinvolto in procedimenti per associazione mafiosa, erano idonee a essere valorizzate nonostante il tempo trascorso. Neppure la costituzione di parte civile risultava decisiva, poiché era stato prodotto soltanto il dispositivo della decisione, senza elementi sufficienti a dimostrare una presa di distanza dalla criminalità organizzata. È stata invece accolta la censura relativa al difetto di motivazione sulla mancata applicazione delle misure di prevenzione collaborativa ex art. 94-bis: la Prefettura si era limitata ad affermare che il pericolo di agevolazione mafiosa fosse immanente, sistemico e non occasionale, senza spiegare specificamente gli elementi posti a fondamento della scelta della misura più afflittiva, soprattutto considerando la complessità dei fatti, il tempo trascorso, gli elementi processuali sopravvenuti, la richiesta dell'impresa e la successiva ammissione delle imprese al controllo giudiziario. L'interdittiva è stata quindi annullata in parte qua, con obbligo della Prefettura di riesaminare la posizione e motivare specificamente, ove intenda confermare il provvedimento senza misure collaborative. Il ricorso contro le ordinanze comunali è stato respinto. Le ordinanze erano atti conseguenziali e vincolati rispetto alle interdittive; non sussisteva incompetenza del Comune, poiché l'ordinanza contestata riguardava la vendita al dettaglio di prodotti non alimentari e non la licenza relativa all'attività soggetta alla competenza dell'Amministrazione finanziaria. L'informazione interdittiva produce effetti decadenziali sulle autorizzazioni anche in assenza di un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione e non richiede la definitività di una misura di prevenzione personale. Il Comune aveva inoltre rispettato la proporzionalità adottando dapprima la sospensione e avviando il procedimento di revoca, per poi disporre la cessazione anche in ragione dell'inottemperanza. Spese compensate per il 50%; le amministrazioni sono state condannate in solido al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori, in favore della parte ricorrente.
Norme richiamate
artt. 84 e 91 d.lgs. 159/2011
L'informazione antimafia interdittiva è una misura preventiva, fondata su elementi sintomatici e indiziari valutati complessivamente, senza necessità di un accertamento penale definitivo.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
Quando l'impresa richiede misure meno afflittive, la Prefettura deve motivare in modo comprensibile e specifico le ragioni per cui ritiene non praticabili le misure di prevenzione collaborativa e opta per l'interdittiva.
art. 67 d.lgs. 159/2011
Gli effetti sulle autorizzazioni derivanti dall'interdittiva antimafia operano secondo un meccanismo vincolato e non dipendono dalla definitività di una misura di prevenzione personale.
art. 89-bis d.lgs. 159/2011
L'informazione antimafia produce effetti analoghi a quelli della comunicazione antimafia anche quando manca un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione, incidendo sulle autorizzazioni all'esercizio di attività economiche.
art. 34-bis d.lgs. 159/2011
L'ammissione al controllo giudiziario è stata considerata elemento rilevante nel giudizio sulla necessità di una motivazione specifica circa il rifiuto delle misure collaborative.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione deve consentire di comprendere l'iter logico seguito dall'amministrazione, in particolare nella scelta tra misure interdittive e misure meno invasive.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Il giudizio è stato definito nel merito dopo la fissazione dell'udienza ai sensi della disposizione processuale.
Massime di principio
- L'informazione antimafia interdittiva, avendo natura preventiva, può essere fondata su un quadro indiziario complessivo e su una prognosi probabilistica del rischio di infiltrazione mafiosa, senza che occorra una condanna penale definitiva o un accertamento penale irrevocabile.
- Nel sindacare un'interdittiva antimafia, il giudice amministrativo deve valutare la logicità e la ragionevolezza della valutazione prefettizia considerando unitariamente gli elementi raccolti, e non isolando ciascun indizio; la revoca di una misura cautelare penale o singoli elementi favorevoli non impongono, da soli, il venir meno del rischio.
- Quando l'impresa abbia richiesto misure di prevenzione collaborativa, la Prefettura deve motivare specificamente le ragioni per cui ritiene sussistente un'agevolazione mafiosa immanente, sistemica e non occasionale e, quindi, non praticabili misure meno afflittive; una formula meramente assertiva integra difetto di motivazione.
- L'informazione antimafia interdittiva può produrre effetti decadenziali o impeditivi sulle autorizzazioni all'esercizio di attività economiche private anche in assenza di un rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione; gli atti conseguenti dell'amministrazione competente hanno natura vincolata e non richiedono la definitività di una misura di prevenzione personale.
- In presenza di un'interdittiva antimafia, l'amministrazione competente può adottare dapprima la sospensione dell'attività e avviare il procedimento di revoca, procedendo successivamente alla cessazione quando l'interessato non ottemperi all'ordine impartito.
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