Sentenza n. 5593/2026 - Napoli, Sezione 6
Avverso e per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento/rifiuto formatosi sulla conclusione del procedimento amministrativo di primo ingresso e sottoscrizione del contratto di soggiorno tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia della Prefettura di Caserta nella definizione del procedimento di primo ingresso per lavoro stagionale e nella convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e del modello 209
Esito
La controversia
La ricorrente, dopo la domanda presentata il 27 marzo 2023 per essere assunta presso un’impresa agricola e il rilascio, il 1° gennaio 2024, del nulla osta al lavoro subordinato stagionale, riferiva di essere entrata regolarmente in Italia e di avere chiesto la convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione. A seguito della richiesta dell’asseverazione relativa ai requisiti del datore di lavoro, aveva trasmesso un’integrazione il 31 gennaio 2026; l’11 marzo 2026 aveva poi presentato istanza di accesso agli atti e ulteriore sollecito. All’accesso dell’8 aprile 2026 le era stato comunicato che si attendeva il parere dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Con ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., ha dedotto la violazione degli artt. 1 e 2 della l. 241/1990, della disciplina del d.lgs. 286/1998 e dei principi di imparzialità e buon andamento: il protrarsi dell’istruttoria e la mancata acquisizione tempestiva degli apporti delle altre amministrazioni, secondo la ricorrente, non potevano giustificare un’inerzia indefinita e mantenevano una situazione di incertezza sulla sua posizione lavorativa e di soggiorno. Ha chiesto un ordine di concludere il procedimento entro trenta giorni e la nomina di un commissario ad acta in caso d’inadempimento, oltre all’accertamento della responsabilità per il ritardo e dei danni conseguenti. La Prefettura ha riferito di avere avviato già l’11 luglio 2024 il procedimento di revoca del nulla osta, per mancanza dell’asseverazione prescritta, e di avere acquisito pareri negativi dell’Ispettorato anche dopo le integrazioni. L’Ispettorato aveva ritenuto soddisfatto il fabbisogno occupazionale del datore per il 2026 mediante l’assunzione di cinque lavoratori, sulla base di superfici e colture ed escludendo confezionamento e commercializzazione. Dopo un nuovo avviso di avvio del procedimento del 4 settembre 2026 e le osservazioni difensive, il 15 settembre 2026 la Prefettura ha revocato il nulla osta.
La decisione
La domanda contro il silenzio è stata dichiarata cessata per sopravvenuta definizione espressa del procedimento: il 15 settembre 2026 la Prefettura ha adottato e comunicato la revoca del nulla osta, atto conclusivo e non interlocutorio. La ricorrente ha così conseguito l’utilità specificamente perseguita nel rito sul silenzio, cioè una determinazione espressa; non vi erano più i presupposti per ordinare di provvedere o nominare un commissario ad acta. Il contenuto sfavorevole della determinazione non trasforma il giudizio sul silenzio in un sindacato sulla legittimità della revoca, né comporta il riconoscimento del diritto alla stipula del contratto: la legittimità della revoca e le valutazioni sul fabbisogno occupazionale restano estranee alla decisione. La domanda risarcitoria per il ritardo è stata esaminata separatamente e non accolta, poiché non risultavano specificamente individuati e dimostrati né un pregiudizio risarcibile né il nesso causale; il mero decorso del tempo non è sufficiente. Spese integralmente compensate. La ricorrente è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato e il compenso del difensore è stato liquidato in euro 800, oltre IVA e contributo previdenziale se dovuti, a carico dell’Erario.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
L’art. 34, comma 5, c.p.a. stabilisce che, qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere presuppone che sia stata conseguita l’utilità oggetto della domanda; nel giudizio contro il silenzio, tale utilità consiste nella determinazione espressa sul procedimento, anche se sfavorevole, e non necessariamente nel provvedimento sostanziale favorevole auspicato.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Nel giudizio contro il silenzio, la pretesa immediatamente azionata consiste nell’ottenere una determinazione espressa dell’Amministrazione sul procedimento rimasto privo di conclusione.
L’azione contro il silenzio tutela la pretesa procedimentale a una determinazione espressa; non trasferisce automaticamente nel relativo rito il sindacato sulla legittimità del provvedimento sopravvenuto.
artt. 76 e 79 d.P.R. 115/2002
Quanto al patrocinio a spese dello Stato, valutata l’istanza della ricorrente e verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dagli artt. 76 e 79 del d.P.R. n. 115 del 2002, il Collegio dispone l’ammissione al beneficio.
Il beneficio del patrocinio a spese dello Stato è concesso dopo la verifica dei requisiti prescritti e sulla base dell’istanza e della documentazione reddituale.
artt. 82 e 130 d.P.R. 115/2002
Tenuto conto della natura del rito, dell’attività difensiva svolta e dei criteri applicabili ai sensi degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, il compenso spettante all’avvocato Pietro Nicolò è liquidato in complessivi euro 800,00, comprensivi del rimborso delle spese generali, oltre IVA e contributo previdenziale se dovuti, con pagamento a carico dell’Erario ai sensi dell’art. 131 del medesimo decreto.
La liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio tiene conto della natura del rito, dell’attività difensiva e dei criteri normativi applicabili.
art. 131 d.P.R. 115/2002
Tenuto conto della natura del rito, dell’attività difensiva svolta e dei criteri applicabili ai sensi degli artt. 82 e 130 del d.P.R. n. 115 del 2002, il compenso spettante all’avvocato Pietro Nicolò è liquidato in complessivi euro 800,00, comprensivi del rimborso delle spese generali, oltre IVA e contributo previdenziale se dovuti, con pagamento a carico dell’Erario ai sensi dell’art. 131 del medesimo decreto.
Il compenso liquidato al difensore della parte ammessa al patrocinio è posto a carico dell’Erario secondo la disciplina indicata dal giudice.
Massime di principio
- Nel giudizio contro il silenzio, l’utilità immediatamente azionata consiste nell’ottenere una determinazione espressa dell’amministrazione; se, durante il processo, l’amministrazione adotta e comunica un atto conclusivo, la pretesa procedimentale è soddisfatta e va dichiarata cessata la materia del contendere, anche quando l’atto è sfavorevole.
- La sopravvenuta determinazione espressa nel giudizio sul silenzio non comporta, di per sé, un sindacato sulla legittimità del suo contenuto né l’accertamento del diritto sostanziale al provvedimento favorevole: tali questioni restano estranee al rito, se non sono state autonomamente proposte.
- La domanda risarcitoria per il ritardo è distinta dalla domanda di conclusione del procedimento; la sopravvenuta adozione di un provvedimento non esclude in assoluto conseguenze risarcitorie per l’inerzia pregressa, ma il mero decorso del tempo non basta, occorrendo individuare e dimostrare il pregiudizio risarcibile e il nesso causale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 ott 2026Sentenza n. 2678/2026 - Catania, Sezione 4
- Sentenza · 9 ott 2026Sentenza n. 2679/2026 - Catania, Sezione 4
- Sentenza · 9 ott 2026Sentenza n. 4516/2026 - Milano, Sezione 2
- Sentenza · 9 ott 2026Sentenza n. 5656/2026 - Napoli, Sezione 7
- Sentenza · 9 ott 2026Sentenza n. 1933/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 ott 2026Sentenza n. 1938/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →