Cassazione Penale, Sentenza n. 8286/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Limina impugnava la sentenza di rinvio che lo aveva confermato condannato per i reati previsti dall'art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 285/1992: contestava l'erronea applicazione del comma 7 (omissione di soccorso) per insussistenza dei requisiti oggettivi e del dolo, sostenendo di essersi effettivamente avvicinato alla persona offesa e di aver trovato un soccorritore della Croce Rossa (Banzato Andrea) già intento ad assistere il ferito; deduceva inoltre errori nel trattamento sanzionatorio (rifiuto della sospensione condizionale per una precedente condanna che a suo dire sarebbe stata per furto e non per rapina) e censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato il principio per cui, ai fini dell'omissione di soccorso (art. 189, comma 7), la necessità di soccorso deve essere effettiva e conosciuta dall'investitore prima dell'allontanamento; la presenza di terzi non esonera l'investitore se il loro intervento non risulti adeguato e compiutamente concluso. Nel caso concreto l'imputato si è allontanato immediatamente dopo essersi avvicinato, senza accertare concretamente l'adeguatezza dell'assistenza prestata dal volontario, né ha lasciato le proprie generalità, tant'è che la sua identificazione è avvenuta grazie alla targa rilevata da un motociclista: tale condotta integra anche il reato di fuga (comma 6). La Corte ha ritenuto corretta e non viziosa la motivazione del giudice di merito sul piano della quantificazione della pena (pena base di 1 anno e 4 mesi, aumentata di 4 mesi per continuazione, pena definitiva 1 anno e 8 mesi) e sul diniego dei benefici (anche in ragione di una precedente condanna definitiva, risultante dal casellario, per rapina). Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - art. 189
Comma 7 (omissione di soccorso): richiede che il bisogno di soccorso sia effettivo e che l'investitore, prima di allontanarsi, si accerti obiettivamente che l'assistenza prestata da altri sia adeguata e compiuta; la semplice presenza di terzi non esime se l'intervento non è verificato. Comma 6 (fuga): l'allontanamento senza fornire generalità integra il reato di fuga anche se si è effettuata una sosta momentanea che non consente l'identificazione; per il reato di fuga non è richiesta l'effettiva lesione come condizione di punibilità.
Principio giurisprudenziale della Corte di Cassazione (Sez. 4)
massime e pronunce richiamate nella motivazione (es. sez. 4, n. 34134/2007; n. 18748/2022; n. 711/1969)
Il dolo nell'omissione di soccorso può configurarsi anche come dolo eventuale quando l'agente rifiuta consapevolmente di accertare la sussistenza della necessità di soccorso; l'obbligo di assistenza comprende ogni forma di aiuto morale e materiale, non solo il soccorso sanitario, e grava sull'investitore l'onere di verifica concreta dell'efficacia del soccorso prestato da terzi.
Massime di principio
- La responsabilità per omissione di soccorso sussiste solo se, prima dell'allontanamento, l'investitore non si è concretamente accertato che la necessità di aiuto fosse superata o che l'assistenza prestata da altri fosse adeguata e compiuta.
- La presenza di un soccorritore o di terzi non esonera automaticamente l'investitore: è obbligo dell'investitore verificare l'efficacia dell'intervento altrui e, se necessario, prestare anche assistenza di natura non sanitaria (aiuto morale, materiale, o supporto organizzativo).
- L'allontanamento senza fornire le proprie generalità integra il reato di fuga (art. 189, comma 6) e rende necessario provvedere all'identificazione tramite targa o altri mezzi; perciò, lasciare il luogo rapidamente e senza informazioni è aggravante processuale e sostanziale.
- Il dolo richiesto può essere formale o eventuale: chi accetta consapevolmente di non accertare lo stato della vittima può essere ritenuto responsabile per dolo eventuale.
- In sede sanzionatoria le valutazioni del giudice di merito sono difficilmente rivedibili in Cassazione se sorrette da motivazione non illogica; precedenti penali documentati nel casellario hanno forte rilevanza nel diniego di benefici come la sospensione condizionale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 26 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8134/2024 del 26/02/2024
- Sentenza penale · 26 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8136/2024 del 26/02/2024
- Sentenza penale · 26 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8137/2024 del 26/02/2024
- Sentenza penale · 26 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8138/2024 del 26/02/2024
- Sentenza penale · 26 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8139/2024 del 26/02/2024
- Sentenza penale · 26 feb 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 8140/2024 del 26/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →