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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3089/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva riconosciuto responsabile di estorsione sostenendo la violazione e falsa applicazione della legge penale e vizio di motivazione per mancata riqualificazione della condotta nel delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. In sostanza la difesa riteneva che la pretesa avanzata dall'imputato avesse una base di diritto tale da configurare l'esercizio delle proprie ragioni e non l'estorsione, mentre la Corte territoriale aveva ritenuto che l'agente fosse consapevole del difetto di credito reale e avesse usato minacce/violenza, anche nei confronti di terzi, per ottenere un profitto indebito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e natura meramente reiterativa del motivo, ritenendo la doglianza aspecifica perché riproponeva ragioni già esaminate e respinte in appello. La Corte ha confermato la ricostruzione del giudice d'appello secondo la quale la pretesa dell'imputato era priva di fondamento reale e che l'uso di minacce/violenza in danno di terzi integra l'estorsione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.

    Richiamato come criterio per valutare i motivi di ricorso (violazione e falsa applicazione della legge penale e vizio di motivazione). La Corte rileva che il motivo era aspecifico e meramente reiterativo rispetto alle argomentazioni già valutate in appello, giustificando l'inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000.

Massime di principio

  • Per distinguere estorsione da esercizio arbitrario delle proprie ragioni occorre valutare il profilo soggettivo: se l'agente è consapevole dell'assenza di un credito reale o la pretesa è meramente immaginaria tende a configurarsi l'estorsione.
  • Se la pretesa viene avanzata con violenza o minaccia nei confronti di un terzo estraneo al rapporto obbligatorio per costringere il debitore o il terzo al pagamento, i comportamenti sono generalmente qualificati come estorsione e non come esercizio delle proprie ragioni.
  • Un motivo di ricorso in Cassazione deve essere specifico e confrontarsi direttamente con la motivazione della decisione impugnata; ragioni già esaminate e respinte o formulate in modo generico possono essere dichiarate inammissibili per aspecificità o ripetizione.
  • Chi impugna dovrebbe dimostrare in maniera puntuale come la valutazione del giudice di merito abbia travisato i fatti o la prova e non limitarsi a enunciare contrasti giurisprudenziali senza collegamento con le argomentazioni del provvedimento censurato.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare non solo il rigetto, ma anche condanne alle spese e sanzioni patrimoniali (versamento alla Cassa delle ammende) se emergono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Testo integrale

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