Cassazione Penale, Sentenza n. 30392/2025 del 08/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla bancarotta documentale (art. 216, comma 1, n.2 legge fall.) e alla bancarotta patrimoniale, lamentando travisamento dei fatti, presunzione del dolo, mancata considerazione che parte della documentazione mancata si riferiva a epoca in cui l'imputato non era amministratore e che alcuni estratti conto potevano essere reperiti dal curatore; mancata valutazione delle dichiarazioni di testimoni e consulenti tecnici rilevanti; (2) violazione dell'art. 603 c.p.p. per il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria mediante confronto fra consulenti tecnici; censura ritenuta generica; (3) doglianza sulla determinazione del trattamento sanzionatorio e delle pene accessorie.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo in parte, ritenendolo fondato: ha censurato la motivazione della Corte d'appello per automatismi nel ritenere che la mancata esazione di un credito costituisca di per sé dissipazione e per aver omesso di valutare concretamente gli indici di fraudolenza e la specificità delle fattispecie di bancarotta documentale (distinguendo occultamento/omessa tenuta da tenuta irregolare). Ha altresì rilevato criticità nella qualificazione e nella motivazione relativa alla mancata produzione di alcune scritture contabili. Il secondo motivo (rinnovazione istruttoria) è stato dichiarato inammissibile. Le questioni relative al trattamento sanzionatorio sono state ritenute assorbite. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio, con specifico esame delle censure concernenti la bancarotta patrimoniale e documentale.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare
art. 216, comma primo, n.2, legge fall.
Riferimento alle ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale: la Cassazione richiama la distinzione tra occultamento/omessa tenuta (dolo specifico, finalità di recare danno ai creditori o procurare ingiusto profitto) e la tenuta irregolare o parziale delle scritture (dolo generico). Occorre motivazione specifica sugli indici di fraudolenza.
art. 217, legge fallimentare
art. 217, comma secondo, legge fall.
Citato come riferimento alla bancarotta semplice documentale: la Corte segnala la necessità di distinguere tra diverse fattispecie documentali e il diverso rilievo dell'elemento soggettivo.
art. 220, legge fallimentare
Richiamato tra le norme che regolano l'obbligo di deposito delle scritture contabili e le relative sanzioni; la sua invocazione compete alla valutazione della fattispecie concreta e della tipologia di violazione.
art. 16, legge fallimentare (n.3 richiamato)
art. 16, n. 3 legge fall.
Citato assieme ad altre norme come possibile riferimento per l'inosservanza degli obblighi di deposito delle scritture contabili; va valutato in relazione alle specifiche condotte contestate.
art. 603 cod. proc. pen.
Norma sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello: la Corte ricorda che la valutazione del giudice di merito circa la necessità di integrazione probatoria è sindacabile in cassazione solo nella motivazione; la richiesta del ricorrente è stata ritenuta generica e quindi inammissibile.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite di enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; indica i vincoli di specificazione dei motivi di impugnazione.
Massime di principio
- La sola mancata esazione di un credito non costituisce automaticamente dissipation patrimoniale: il giudice deve valutare gli indici di fraudolenza e la pericolosità concreta dell'operato, non operare con automatismi.
- Nelle ipotesi di bancarotta documentale è essenziale distinguere tra occultamento/omessa tenuta (dolo specifico) e tenuta irregolare o parziale delle scritture (dolo generico); la qualificazione richiede motivazione dettagliata sui fatti e sugli elementi soggettivi.
- In appello la rinnovazione dell'istruttoria può essere negata se il giudice ritiene di poter decidere sulla base degli atti: il sindacato di legittimità sulla decisione di merito è limitato al controllo della motivazione, non alla valutazione del merito probatorio.
- Se l'appellante formula censure mirate e circostanziate sulla ricostruzione probatoria e sulla qualificazione giuridica delle condotte, la Corte d'appello è tenuta a rispondere puntualmente; l'omessa o generica replica può determinare l'annullamento in cassazione e il rinvio.
- Quando documenti contestati risultano riconducibili ad epoche in cui l'imputato non era amministratore o possono essere reperiti da terzi (es. istituti di credito), il giudice deve valutare la reale incidenza sulla ricostruzione patrimoniale e sul dolo, prima di affermare responsabilità per bancarotta.
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