Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30392/2025 del 08/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla bancarotta documentale (art. 216, comma 1, n.2 legge fall.) e alla bancarotta patrimoniale, lamentando travisamento dei fatti, presunzione del dolo, mancata considerazione che parte della documentazione mancata si riferiva a epoca in cui l'imputato non era amministratore e che alcuni estratti conto potevano essere reperiti dal curatore; mancata valutazione delle dichiarazioni di testimoni e consulenti tecnici rilevanti; (2) violazione dell'art. 603 c.p.p. per il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria mediante confronto fra consulenti tecnici; censura ritenuta generica; (3) doglianza sulla determinazione del trattamento sanzionatorio e delle pene accessorie.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo in parte, ritenendolo fondato: ha censurato la motivazione della Corte d'appello per automatismi nel ritenere che la mancata esazione di un credito costituisca di per sé dissipazione e per aver omesso di valutare concretamente gli indici di fraudolenza e la specificità delle fattispecie di bancarotta documentale (distinguendo occultamento/omessa tenuta da tenuta irregolare). Ha altresì rilevato criticità nella qualificazione e nella motivazione relativa alla mancata produzione di alcune scritture contabili. Il secondo motivo (rinnovazione istruttoria) è stato dichiarato inammissibile. Le questioni relative al trattamento sanzionatorio sono state ritenute assorbite. Conseguentemente la sentenza impugnata è annullata e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio, con specifico esame delle censure concernenti la bancarotta patrimoniale e documentale.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare

    art. 216, comma primo, n.2, legge fall.

    Riferimento alle ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale: la Cassazione richiama la distinzione tra occultamento/omessa tenuta (dolo specifico, finalità di recare danno ai creditori o procurare ingiusto profitto) e la tenuta irregolare o parziale delle scritture (dolo generico). Occorre motivazione specifica sugli indici di fraudolenza.

  • art. 217, legge fallimentare

    art. 217, comma secondo, legge fall.

    Citato come riferimento alla bancarotta semplice documentale: la Corte segnala la necessità di distinguere tra diverse fattispecie documentali e il diverso rilievo dell'elemento soggettivo.

  • art. 220, legge fallimentare

    Richiamato tra le norme che regolano l'obbligo di deposito delle scritture contabili e le relative sanzioni; la sua invocazione compete alla valutazione della fattispecie concreta e della tipologia di violazione.

  • art. 16, legge fallimentare (n.3 richiamato)

    art. 16, n. 3 legge fall.

    Citato assieme ad altre norme come possibile riferimento per l'inosservanza degli obblighi di deposito delle scritture contabili; va valutato in relazione alle specifiche condotte contestate.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Norma sulla rinnovazione dell'istruttoria in appello: la Corte ricorda che la valutazione del giudice di merito circa la necessità di integrazione probatoria è sindacabile in cassazione solo nella motivazione; la richiesta del ricorrente è stata ritenuta generica e quindi inammissibile.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato come limite di enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; indica i vincoli di specificazione dei motivi di impugnazione.

Massime di principio

  • La sola mancata esazione di un credito non costituisce automaticamente dissipation patrimoniale: il giudice deve valutare gli indici di fraudolenza e la pericolosità concreta dell'operato, non operare con automatismi.
  • Nelle ipotesi di bancarotta documentale è essenziale distinguere tra occultamento/omessa tenuta (dolo specifico) e tenuta irregolare o parziale delle scritture (dolo generico); la qualificazione richiede motivazione dettagliata sui fatti e sugli elementi soggettivi.
  • In appello la rinnovazione dell'istruttoria può essere negata se il giudice ritiene di poter decidere sulla base degli atti: il sindacato di legittimità sulla decisione di merito è limitato al controllo della motivazione, non alla valutazione del merito probatorio.
  • Se l'appellante formula censure mirate e circostanziate sulla ricostruzione probatoria e sulla qualificazione giuridica delle condotte, la Corte d'appello è tenuta a rispondere puntualmente; l'omessa o generica replica può determinare l'annullamento in cassazione e il rinvio.
  • Quando documenti contestati risultano riconducibili ad epoche in cui l'imputato non era amministratore o possono essere reperiti da terzi (es. istituti di credito), il giudice deve valutare la reale incidenza sulla ricostruzione patrimoniale e sul dolo, prima di affermare responsabilità per bancarotta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.