Sentenza del 12/04/2024 n. 117 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio contestava l'omessa contabilizzazione di interessi attivi relativi a finanziamenti erogati da XX srl alla controllata albanese YY, applicando la disciplina del transfer pricing (art.110, comma 7 TUIR) e imputando interessi sulla base del valore normale (TAEG). XX impugnò l'avviso sostenendo che occorreva valutare la sostanza economica delle operazioni e la comparabilità con transazioni tra soggetti indipendenti; rilevante era il fallimento successivo della partecipata straniera, che rendeva la controparte non creditworthy e che portava a qualificare gli apporti come in conto capitale anziché come finanziamenti fruttiferi.
La decisione
La Corte d'appello (sez. 1) ha accolto l'appello, annullando l'avviso di accertamento n. TI9030404007/2018. Il giudice ha ritenuto che l'Amministrazione non avesse assolto l'onere probatorio richiesto per una rettifica da transfer pricing e non avesse considerato in modo adeguato il fatto del fallimento della partecipata, che dimostra l'assenza di capacità di accesso al credito sul mercato e giustifica la qualificazione degli apporti come apporto in conto capitale. Le spese di lite di entrambi i gradi sono state compensate.
Norme richiamate
art. 110, comma 7 TUIR
Disciplina che può essere applicata alle operazioni infragruppo, inclusi finanziamenti, per imputare componenti reddituali se i termini non rispecchiano il valore normale; la sua applicazione richiede prova della non conformità alle condizioni di mercato.
art. 9, comma 3 TUIR
[per valore normale , salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati, si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo piu? prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini ed alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio ed alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore]
Definisce il criterio del valore normale (arm's length principle) e i criteri di riferimento per determinare la comparabilità e il prezzo di mercato nelle operazioni infragruppo.
OECD Guidelines (Linee guida OCSE sul transfer pricing)
Rappresentano le linee di indirizzo per individuare i metodi di comparazione e l'analisi della sostanza economica nelle verifiche di transfer pricing; sono richiamate come parametro interpretativo nella determinazione del valore normale.
Cass. civ., sent. n. 18206/2023 (giurisprudenza)
Chiarisce i criteri applicabili dall'Amministrazione per la disamina del transfer pricing e conferma che l'onere probatorio circa la fondatezza della rettifica grava sull'Amministrazione, che deve valutare la sostanza economica e la comparabilità delle operazioni.
Cass. civ., sent. n. 13850/2021 (giurisprudenza)
Conferma l'orientamento secondo cui l'Amministrazione deve provare la non conformità alle condizioni di libero mercato per applicare rettifiche da transfer pricing.
Massime di principio
- L'onere di provare la fondatezza di una rettifica da transfer pricing incombe sull'Amministrazione finanziaria: deve dimostrare la non conformità alle condizioni di mercato e la comparabilità con operazioni tra soggetti indipendenti.
- La valutazione della sostanza economica prevale sulla forma contabile: fatti quali la mancanza di credito della controllata o il suo successivo fallimento sono elementi rilevanti per qualificare finanziamenti come apporti in conto capitale invece che come operazioni fruttifere.
- Per determinare il valore normale occorre applicare i criteri del TUIR (art.9) e le OECD Guidelines; l'Amministrazione deve indicare i metodi comparativi e i dati di mercato utilizzati.
- Se le caratteristiche della transazione non risultano confrontabili con operazioni di mercato (es. controparte non creditworthy), non è automatico procedere a ricostruzioni di interessi: serve prova specifica della differenza rispetto all'arm's length principle.
- In presenza di questioni giuridiche nuove o decise successivamente da giurisprudenza di legittimità, il giudice può compensare le spese di lite per ragioni di particolare novità e complessità.
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