Sentenza del 12/04/2024 n. 268 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Ires - rapporti infragruppo - transfer price - scelta del metodo di valutazione congruità prezzi - legittimazione dell'amministrazione finanziaria di scegliere il metodo - sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia in materia di transfer pricing (artt. 109 e 110 TUIR): l'Ufficio contestava che la società avesse subìto condizionamenti dalla controllante nel pricing degli acquisti infragruppo, non avesse predisposto documentazione TP né compilato il rigo RS106, e pertanto rideterminava il reddito applicando il metodo del margine netto della transazione (TNMM). L'Ufficio selezionò 63 comparables, determinò il margine ante imposte/ricavi mediano pari all'1,91% e lo applicò ai ricavi 2015, eliminando la perdita dichiarata e determinando maggiori imposte, sanzioni e interessi. La società deduceva inoltre vizi procedurali (decadenza/tardività della notifica, nullità per parzialità dell'atto) e criticava la scelta e l'applicazione del metodo, la selezione dei comparables e l'uso del margine mediano.
La decisione
La Corte d'appello ha respinto l'appello della società e confermato gli accertamenti. Motivazioni principali: la notifica dell'atto è tempestiva alla luce della proroga emergenziale prevista dall'art. 157 D.L. 34/2020; l'accertamento 'parziale' è legittimo perché fondato su attività istruttorie/accessi (art. 32 DPR 600/73); l'omessa predisposizione da parte della contribuente della documentazione TP e della compilazione del rigo RS106 ha autorizzato l'Ufficio a verificare la coerenza con il principio di libera concorrenza e a scegliere uno dei metodi indicati dal Decreto 14 maggio 2018 (commi 1-5); la scelta del TNMM e l'applicazione del margine di profitto mediano dello 1,91% risultano corretti in quanto la marginalità dichiarata della società (-4,42%) era ben al di sotto della mediana ed è conforme alle linee guida OCSE (par. 3.62). I finanziamenti successivi della controllante non sono stati ritenuti idonei a giustificare i prezzi. Spese di giudizio a carico della società per euro 3.750,00.
Norme richiamate
art. 110, comma 7, D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Disciplina il transfer pricing e la possibilità di rettificare componenti di reddito relativi a operazioni infragruppo; la Corte ha ritenuto legittimo l'accertamento operato in base a questa disposizione.
art. 109, D.P.R. 917/1986 (TUIR)
Richiamato dall'Ufficio come disciplina generale delle operazioni infragruppo; utilizzato unitamente all'art. 110 per giustificare la rettifica dei costi/ricavi.
DECRETO 14 maggio 2018 (commi 1-5)
Stabilisce i metodi ammissibili per la determinazione dei prezzi di trasferimento; la Corte ha ritenuto che la mancata utilizzazione da parte della società di un metodo conforme ai commi 1-5 autorizzi l'Ufficio a scegliere uno dei metodi ivi indicati e a verificarne la coerenza.
Linee guida OCSE (par. 3.62)
Richiamate come parametro interpretativo per l'applicazione del TNMM e per l'uso della mediana dei margini di profitto; la Corte ha ritenuto corretta la ricostruzione fondata sulle indicazioni OCSE.
art. 43, D.P.R. 29.9.1973, n. 600
Termine di decadenza per l'esercizio dell'azione accertatrice; la Corte ha ritenuto che la proroga prevista dall'art. 157 D.L. 34/2020 renda tempestiva la notifica effettuata nel periodo emergenziale.
art. 157, D.L. 19.5.2020, n. 34 (convertito)
Norma emergenziale che ha prorogato i termini di notifica degli atti impositivi; la Corte ha escluso la tardività dell'atto impugnato richiamando tale deroga e la tempestiva emissione dell'atto nel 2020.
art. 41-bis, D.P.R. 29.9.1973, n. 600
Regola l'accertamento parziale; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di un avviso parziale quando fondato su verifiche/attività istruttorie effettuate dall'Ufficio.
art. 32, c.1, n. 1), D.P.R. 29.9.1973, n. 600
Prevede accessi, ispezioni e verifiche come attività istruttorie; la Corte ha considerato tali attività poste alla base dell'accertamento parziale.
DECRETO 10 marzo 2014, n. 55
Norma citata per la liquidazione delle spese di giudizio; la Corte l'ha applicata per determinare le spese a carico della soccombente.
Massime di principio
- Se il contribuente non predispone la documentazione sul transfer pricing (incluso l'eventuale rigo RS106) o non utilizza un metodo conforme ai decreti nazionali, l'Amministrazione finanziaria è legittimata a selezionare e applicare uno dei metodi previsti dalla normativa (es. Decreto 14/05/2018) per verificare la coerenza con il principio di libera concorrenza.
- L'Ufficio può applicare il TNMM e utilizzare la mediana dei margini di profitto desunta da un paniere di comparables quando la marginalità del soggetto controllato risulta significativamente inferiore ai comparables: l'orientamento OCSE (par. 3.62) supporta l'uso della mediana come riferimento neutrale.
- La mancata compilazione degli spazi dichiarativi specifici sul transfer pricing (es. rigo RS106) e l'assenza di un TP study indeboliscono la posizione del contribuente in sede di verifica.
- Gli accertamenti parziali sono ammissibili se fondati su attività istruttorie (accessi, ispezioni, verifiche); la parzialità dell'atto non ne determina in automatico la nullità quando sussistono istruttorie rilevanti.
- In situazioni emergenziali sono possibili proroghe dei termini di decadenza (es. art. 157 D.L. 34/2020): contestare la tempestività della notifica richiede attenzione alle norme di proroga e ai provvedimenti attuativi pubblicati.
- In sede difensiva è strategico: (a) predisporre e conservare un TP study completo e la compilazione corretta degli obblighi dichiarativi; (b) contestare la selezione dei comparables e la pertinenza del raggruppamento geografico/settoriale; (c) dimostrare l'effetto di elementi eccezionali (ad esempio finanziamenti o eventi non ricorrenti) sul risultato ivi rilevato; (d) valutare la possibilità di fornire dati alternativi al metodo applicato dall'Ufficio.
- La prova documentale e la motivazione tecnica (analisi comparabile, scelta del metodo, giustificazione delle esclusioni) sono decisive per contrastare le rettifiche fondate su metodologie statistiche (mediana, percentile).
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