Sentenza n. 1931/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento di annullamento in autotutela della SCIA per la somministrazione prot. CU/44357 del 16/05/2022, notificata in data 17/10/2022, nonché per il risarcimento del danno patito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di annullamento in autotutela della SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato l’annullamento in autotutela della SCIA, deducendo: violazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990 per difetto dei presupposti e carenza di motivazione, sostenendo che il procedimento fosse stato avviato sulla base della sola comunicazione di avvio del procedimento di demolizione dell’abuso edilizio e che la società, estranea alla realizzazione dell’abuso, non potesse subire la cessazione dell’attività; violazione dell’art. 6 d.P.R. 380/2001, assumendo che la struttura fosse una pergotenda riconducibile all’attività edilizia libera; eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità, difetto di motivazione e sviamento, con contestazione della descrizione dello stato dei luoghi contenuta negli atti della Polizia Locale. È stato inoltre domandato il risarcimento dei danni derivanti dall’annullamento della SCIA.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo assorbita l’eccezione di inammissibilità per asserita carenza di interesse derivante dalla presentazione di una nuova SCIA. Il Collegio ha rilevato che, ai sensi dell’art. 3, comma 7, l. 287/1991, l’attività di somministrazione deve rispettare le norme edilizie, urbanistiche e igienico-sanitarie e che la regolarità urbanistico-edilizia dei locali deve sussistere prima dell’utilizzo e permanere nel tempo. Nel caso concreto, la natura abusiva del manufatto era stata già accertata con sentenze del TAR e del Consiglio di Stato, con formazione del giudicato sul punto. La struttura, stabilmente infissa al suolo, chiudibile lateralmente e in copertura e idonea a creare uno spazio stabilmente configurato, alterava la sagoma e il prospetto dell’edificio e non poteva essere qualificata come pergotenda o intervento di edilizia libera. Ne conseguiva la legittimità dell’annullamento della SCIA, indipendentemente dall’individuazione dell’autore dell’abuso e dall’eventuale responsabilità civilistica dei proprietari dell’immobile. È stata respinta anche la domanda risarcitoria, poiché la legittimità del provvedimento escludeva la sussistenza di un danno ingiusto. Il TAR ha inoltre richiamato la necessità, per la responsabilità della PA, della condotta imputabile, del danno ingiusto, del nesso causale e dell’elemento soggettivo, precisando che l’illegittimità dell’atto costituisce soltanto un indice presuntivo della colpa amministrativa. Le vicende successive relative all’utilizzo dell’immobile e alla rimozione dell’abuso non erano idonee a dimostrare uno sviamento riferibile al provvedimento impugnato. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
L’annullamento in autotutela della SCIA è stato ritenuto legittimo in presenza dell’accertata abusività edilizia dei locali e della conseguente carenza di un presupposto necessario per l’esercizio dell’attività di somministrazione.
art. 3, comma 7, l. 287/1991
Tali attività devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché di quelle sulla destinazione d’uso dei locali e degli edifici, fatta salva l’irrogazione delle sanzioni relative alle norme e prescrizioni violate.
La regolarità urbanistico-edilizia dei locali costituisce condizione per l’esercizio dell’attività di somministrazione; deve preesistere all’utilizzo e permanere nel tempo. In sua assenza, il ritiro del titolo commerciale o la chiusura dell’esercizio costituiscono iniziative doverose.
art. 6 d.P.R. 380/2001
La struttura oggetto di contestazione non è stata qualificata come intervento di edilizia libera, poiché stabilmente infissa, chiudibile e idonea ad alterare sagoma e prospetto dell’edificio.
art. 30 c.p.a.
La tutela risarcitoria richiede, oltre alla lesione dell’interesse legittimo, la spettanza del bene della vita, il danno ingiusto, il nesso causale e l’elemento soggettivo della responsabilità amministrativa.
Massime di principio
- L’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato alla regolarità urbanistico-edilizia dei locali, che deve sussistere prima dell’utilizzo e permanere per tutta la durata dell’attività.
- L’accertata abusività edilizia dei locali può giustificare il ritiro del titolo commerciale o l’annullamento della SCIA relativa all’attività di somministrazione, anche quando il gestore non sia l’autore dell’abuso e non siano accertate sue responsabilità civilistiche.
- Una struttura stabilmente infissa al suolo, chiudibile lateralmente e in copertura e idonea a creare uno spazio stabilmente configurato, con alterazione della sagoma o del prospetto dell’edificio, non rientra nella nozione di pergotenda o di attività edilizia libera.
- La responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione richiede una condotta imputabile, un danno ingiusto, il nesso causale materiale e giuridico e l’elemento soggettivo; la mera illegittimità del provvedimento non dimostra da sola la colpa dell’amministrazione.
- La legittimità del provvedimento amministrativo esclude il requisito del danno ingiusto necessario per il risarcimento, anche se il privato deduce pregiudizi economici conseguenti alla cessazione dell’attività.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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