Cassazione Penale, Sentenza n. 35217/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello che li aveva condannati: Gentile contestava la qualificazione e la prova dell'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), sostenendo che il suo contributo fosse occasionale, limitato all'intermediazione nella fornitura/assistenza di videopoker e privo della consapevolezza e stabilità richieste; Celenta impugnava la condanna per estorsione (tentata e consumata), denunciando un'irragionevole selezione e valutazione delle prove da parte della Corte territoriale, l'eccessiva fiducia nelle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in contrasto con le dichiarazioni delle vittime (mancato riconoscimento) e la carenza di motivazione circa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi dedotti fossero, nella sostanza, un'inammissibile rivalutazione del merito e delle fonti probatorie senza indicare un manifesto travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione. Quanto a Gentile, la Corte ha ritenuto la motivazione di merito adeguata e coerente, con analisi delle dichiarazioni dei collaboratori, delle intercettazioni e delle prove che mostrano una partecipazione consapevole e stabile all'associazione; quanto a Celenta, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori, congrua la spiegazione sul mancato riconoscimento fotografico delle vittime e adeguatamente motivata la sussistenza dell'aggravante di natura mafiosa. In conseguenza è stata disposta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La Corte d'appello ha ritenuto provata la partecipazione di Gentile all'associazione di tipo mafioso con contributo stabile, organizzato e consapevole; in cassazione si sottolinea che la verifica della sussistenza degli elementi fattuali dell'associazione è espressione del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità salvo manifesto travisamento o manifesta illogicità.
art. 192 cod. proc. pen.
Norma sulla valutazione della prova testimoniale e dei collaboratori di giustizia; la Corte ha ritenuto che i collaboratori fossero stati valutati coerentemente e riscontrati con altre fonti e che non sia stato violato il canone di valutazione previsto dall'art. 192.
art. 533 cod. proc. pen.
Richiama il principio dell'apprezzamento della prova in sede di merito; la Cassazione ricorda che il parametro del 'oltre ogni ragionevole dubbio' è valutabile soprattutto in sede di merito e che in sede di legittimità può incidere solo se emergono vizi di manifesta illogicità.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Citata indirettamente come limite della sindacabilità in cassazione: la Corte precisa che la valutazione delle fonti di prova è rimessa al giudice di merito e la censura in cassazione deve ricondursi ai vizi indicati dalla norma (es. travisamento, nullità, violazione di legge).
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per disporre la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria per ricorso dichiarato inammissibile.
art. 7, n. 203 del 1991 (riferimento normativo richiamato)
Richiamata in relazione a questioni processuali/probatorie (come indicato dai ricorrenti); la Corte non ha ritenuto che la difesa avesse evidenziato un vizio nella valutazione dell'aggravante correlata all'art. 416-bis.
Massime di principio
- La Corte di cassazione non procede a una nuova valutazione delle prove: i ricorsi che si limitano a chiedere la riconsiderazione del materiale probatorio sono inammissibili salvo che venga dimostrato un manifesto travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono legittimamente costituire nucleo probatorio sufficiente se sono state adeguatamente riscontrate con altre fonti o risultano coerenti; la loro valutazione compete al giudice di merito e in sede di legittimità va verificata solo la correttezza formale e logica dell'argomentazione motivazionale.
- Il mancato riconoscimento immediato dell'imputato da parte della vittima non esclude automaticamente la responsabilità se il giudice di merito dà ragionevolmente conto delle circostanze che possono giustificare il mancato riconoscimento (es. assenza dell'effigie nelle raccolte fotografiche, tempo trascorso, modalità dell'indagine).
- Per contestare con successo in cassazione una condanna fondandosi su vizi di motivazione bisogna individuare e documentare specifici errori logici, omissioni decisive o travisamenti della prova, non può bastare un'alternativa ricostruzione dei fatti.
- L'aggravante 'di tipo mafioso' può essere ritenuta sulla base di elementi indiziari combinati (riferimenti a capi, allusione a protezione/tangenti, organizzazione delle riscossioni, richiamo a detenuti/"amici carcerati"); il giudice di merito deve motivare il rapporto tra tali elementi e la qualificazione mafiosa.
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