Sentenza del 20/11/2015 n. 23762 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato in Cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia che aveva ritenuto legittimi gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2006-2008, con recupero di maggior reddito ai fini IRPEF, maggior volume d'affari ai fini IVA e maggior valore della produzione ai fini IRAP. Le contestazioni riguardavano, tra l'altro, l'asserita genericità dell'appello dell'Ufficio, la valutazione delle movimentazioni bancarie, l'efficacia probatoria della documentazione prodotta, la ripartizione dell'onere della prova e l'omesso esame dei documenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto ammissibile e sufficientemente specifico l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ha confermato l'applicazione delle presunzioni legali derivanti dalle movimentazioni bancarie non giustificate e ha considerato inidonea o non adeguatamente individuata la documentazione prodotta dal contribuente. Gli assegni recanti la causale "a me medesimo" non identificavano i beneficiari né dimostravano l'inerenza dei prelievi all'attività d'impresa. Le censure fondate sul vizio di motivazione sono state in parte dichiarate inammissibili, anche perché miravano a ottenere una nuova valutazione del merito e non indicavano specificamente fatti storici decisivi omessi. Il contribuente è stato condannato a rifondere all'Agenzia delle Entrate 10.000 euro per compensi, oltre alle spese prenotate a debito, con applicazione del raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
i motivi specifici dell'impugnazione
Nel processo tributario l'appello è a devoluzione piena. L'onere di specificità può essere assolto anche mediante la riproposizione delle ragioni già svolte in primo grado, purché siano contestate le argomentazioni essenziali della sentenza impugnata; non è necessario formulare motivi completamente nuovi.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, n. 2
Le movimentazioni bancarie del contribuente possono fondare una presunzione legale relativa di maggiori ricavi o compensi non dichiarati. Spetta al contribuente fornire una prova analitica e specifica che dimostri la natura non reddituale delle singole operazioni.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 2
Le risultanze dei conti bancari possono essere utilizzate per gli accertamenti IVA. Anche in questo ambito il contribuente deve giustificare puntualmente versamenti e prelievi contestati.
Codice civile, art. 2697
L'Amministrazione deve provare i fatti costitutivi della pretesa, anche mediante le presunzioni legali previste dalla normativa tributaria; una volta fornita tale base probatoria, il contribuente deve dimostrare specificamente i fatti contrari.
Codice civile, artt. 2727 e 2729
Disciplinano le presunzioni. Nel caso esaminato, tuttavia, la presunzione derivava direttamente dalla legge e non da una libera inferenza del giudice.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 23, 24 e 57
Le eccezioni in senso stretto devono essere tempestivamente dedotte, ma la contestazione dell'efficacia probatoria dei documenti prodotti dalla controparte costituisce una mera difesa, proponibile anche successivamente, perché non introduce una nuova domanda o un nuovo fatto costitutivo.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5, nel testo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, convertito dalla L. 7 agosto 2012, n. 134
omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti
Il ricorso per cassazione non può mirare a una nuova valutazione delle prove o alla contestazione della sufficienza della motivazione. È censurabile soltanto l'omesso esame di uno specifico fatto storico, controverso e decisivo, oppure una motivazione inesistente, apparente o radicalmente incomprensibile.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
In caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando l'accertamento fiscale si fonda su movimentazioni bancarie, non è sufficiente una spiegazione generica o globale: il contribuente deve collegare ogni singolo accredito o addebito a un documento, a una causale e a un'operazione concretamente verificabile.
- Assegni intestati a "me medesimo", fotocopie non adeguatamente autentiche o documenti privi dell'identificazione del beneficiario difficilmente dimostrano che i prelievi costituiscono costi inerenti all'attività d'impresa.
- Se una documentazione è stata già esaminata nell'accertamento con adesione e ha determinato una riduzione della pretesa, il contribuente deve dimostrare con precisione quali ulteriori documenti siano stati prodotti successivamente e quale specifico movimento giustifichino.
- Nel giudizio tributario l'Amministrazione può riproporre in appello le proprie ragioni già dedotte in primo grado, purché contesti la decisione impugnata; non è sempre necessario trascrivere integralmente tutti gli atti già presenti nel fascicolo.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio. Occorre indicare una precisa violazione di legge, un errore processuale oppure un fatto storico decisivo effettivamente omesso e specificamente documentato.
- La mera contestazione dell'efficacia probatoria dei documenti avversari è una difesa di merito e non un'eccezione nuova soggetta necessariamente alle preclusioni previste per le eccezioni in senso stretto.
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