Cassazione Penale, Sentenza n. 18112/2024 del 08/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava: (i) la utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee annotate dalla Polizia Giudiziaria; (ii) l'inutilizzabilità dell'esito della perquisizione/sequestro sostenendo che i pacchi fossero "corrispondenza" soggetta al regime speciale (art.254 e art.350 c.p.p.); (iii) la illegittima utilizzazione degli elaborati e della deposizione degli ausiliari di Polizia Giudiziaria, ritenuti incompatibili con l'ufficio di testimone e contenenti valutazioni personali; (iv) la mancata motivazione circa la finalità della detenzione (destinazione alla vendita vs uso personale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati. Sul punto principale, ha ritenuto non applicabile la disciplina della corrispondenza (art.254 c.p.p.) poiché i pacchi erano giunti al destinatario (o alla persona designata) e non risultava che fossero sigillati o diretti a terzi; pertanto si applica la disciplina ordinaria del sequestro. La regolarità della perquisizione e del sequestro ha reso ammissibili anche le dichiarazioni spontanee dell'imputato come elementi giustificativi dell'operato della P.G.. Quanto agli ausiliari di P.G., la Cassazione ha ritenuto non sussistente incompatibilità a testi quando si tratti di soggetti estranei all'amministrazione giudiziaria che svolgono funzioni tecniche: inoltre le osservazioni valutative di testimoni particolarmente qualificati sono ammissibili se inerenti a fatti sotto la loro diretta percezione. L'ultima doglianza, sulla destinazione alla vendita, è stata considerata questione di merito non riapribile in sede di legittimità se non per manifesta illogicità; la valutazione del giudice di merito che la quantità fosse incompatibile con l'uso personale è stata ritenuta logica. Conseguentemente il ricorso viene rigettato, la condanna sostanziale viene confermata e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art.254 c.p.p.
presso coloro che forniscono servizi postali, telegrafici, telematici o di telecomunicazioni
La norma sulla tutela della corrispondenza non si applica quando i plichi sono giunti al destinatario; in tal caso si applica la disciplina ordinaria del sequestro
art.350 c.p.p.
Richiamato in connessione con la disciplina sulla corrispondenza; non applicabile alla fattispecie in cui i pacchi sono giunti al destinatario
art.197, comma 1, lett. d), c.p.p.
Il divieto di incompatibilità previsto per ausiliari del giudice o del P.M. non si estende per analogia agli ausiliari di polizia giudiziaria estranei all'amministrazione giudiziaria che svolgono funzioni tecniche occasionali
art.194, comma terzo, c.p.p.
Il divieto generale di esprimere apprezzamenti personali da parte del testimone non opera quando il testimone è persona particolarmente qualificata e l'apprezzamento è inscindibile dalla descrizione di fatti percepiti nell'ambito della sua attività
art.606, lett. e), c.p.p.
Limita la possibilità di sindacare in Cassazione questioni di merito salvo il vizio di manifesta illogicità nella motivazione
art.616 c.p.p.
Prevede le conseguenze per il ricorso inammissibile, incluse le spese processuali e la possibile imposizione di una somma alla cassa delle ammende
Massime di principio
- I pacchi giunti al destinatario non rientrano nella nozione di "corrispondenza" tutelata dall'art.254 c.p.p.; per essi si applicano le norme ordinarie sul sequestro
- La regolarità di una perquisizione/sequestro, se accertata, giustifica l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato come elementi a conforto dell'operato delle forze di polizia
- Gli ausiliari di polizia giudiziaria possono essere escussi come testimoni anche se hanno fornito rilevazioni tecniche; l'incompatibilità prevista per gli ausiliari interni all'ufficio giudiziario non si estende automaticamente a soggetti esterni che svolgono funzioni tecniche
- Le osservazioni valutative di testimoni particolarmente qualificati sono ammissibili quando siano inestricabilmente connesse alla descrizione di fatti direttamente percepiti nell'ambito della loro attività
- Questioni sostanziali di merito (es. destinazione alla vendita vs uso personale) non sono rivedibili in Cassazione se non per manifesta illogicità della motivazione; scarse quantità possono giustificare l'uso personale, grande quantità suggerisce destinazione commerciale
- Se il ricorso appare manifestamente infondato, la Cassazione può dichiararlo inammissibile e imporre spese e sanzioni (es. contributo alla cassa delle ammende)
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