Cassazione Penale, Sentenza n. 28813/2023 del 05/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di riconoscimento dell'inefficacia della custodia cautelare per decorrenza dei termini (art. 297, comma 3, c.p.p.), chiedendo la "retrodatazione" della seconda ordinanza cautelare (emessa il 6/12/2022) alla data di esecuzione della prima (24/6/2021). Il ricorrente sosteneva che i due procedimenti, pur distinti, si sarebbero dovuti riallineare perché gli elementi relativi ai fatti della seconda ordinanza erano desumibili dagli atti anteriori alla prima misura e poiché la separazione dei procedimenti non sarebbe stata una scelta del Pubblico Ministero, con conseguente violazione dell'art. 297, comma 3, c.p.p. e vizio motivazionale cumulativo dell'ordinanza di merito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha richiamato l'interpretazione consolidata dell'istituto della retrodatazione: essa opera automaticamente per identità del fatto; per fatti diversi richiede connessione qualificata (concorso formale, continuazione o nesso teleologico) o, se i procedimenti sono diversi ma pendenti davanti alla stessa autorità, la desumibilità dagli atti unita alla prova che la separazione dei procedimenti sia stata frutto di una scelta del Pubblico Ministero. Nel caso di specie il Tribunale aveva escluso la connessione qualificata e, pur valutando possibile la desumibilità dagli atti, aveva ritenuto che la separazione dei procedimenti non fosse frutto di una scelta del PM bensì derivasse da distinti filoni investigativi condotti da diverse forze di polizia; decisione ritenuta coerente e non manifestamente illogica. Il ricorso non ha indicato elementi probatori specifici capaci di travolgere quella motivazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese e dispone l'inoltro della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
"fatti diversi commessi anteriormente all'emissione della prima ordinanza"
Regola la "retrodatazione" della decorrenza dei termini di custodia cautelare: si applica automaticamente in caso di identità del fatto; per fatti diversi richiede connessione qualificata o, se i procedimenti sono diversi ma davanti alla stessa autorità, la desumibilità dagli atti e la prova che la separazione dei procedimenti sia stata scelta dal PM.
art. 12, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Definisce le forme di connessione rilevanti (concorso formale e continuazione/nesso teleologico) che, se presenti, giustificano l'applicazione della retrodatazione tra misure cautelari.
art. 187, comma 2, cod. proc. pen.
Attribuisce l'onere della prova alla parte che invoca l'applicazione della retrodatazione; la prova circa la sussistenza dei presupposti è richiesta a chi ne chiede l'operatività.
art. 291, comma 2, cod. proc. pen.
"sussiste l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall'art.274 c.p.p."
Indica il limite dell'intervento del giudice incompetente nel disporre misure cautelari per fatti di competenza di altro ufficio: la misura può essere disposta solo in caso di urgenza, fattispecie che riduce la possibilità che un magistrato disponga misure per fatti di competenza altrui e giustifica l'assenza di scelta del PM come causa della separazione procedimentale.
art. 94, comma 1-ter e comma 1-bis, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando dalla sentenza non consegue la rimessione in libertà, affinché questi provveda secondo quanto stabilito dalle disposizioni richiamate.
Massime di principio
- La retrodatazione (art. 297, comma 3) si applica automaticamente se le ordinanze cautelari riguardano la stessa identità di fatto, anche se qualificata diversamente.
- Per fatti diversi la retrodatazione è possibile solo se esiste una connessione qualificata (concorso formale, continuazione, connessione teleologica); in mancanza di tale connessione, è richiesto che gli elementi della seconda misura fossero desumibili dagli atti al momento della prima ordinanza e che la separazione dei procedimenti sia stata una scelta del PM quando i procedimenti sono davanti alla stessa autorità.
- Se i procedimenti sono nati da distinti filoni investigativi e/o da differenti organi di polizia giudiziaria, ciò avvalora l'assenza di una scelta del PM nella separazione, ostando all'applicazione della retrodatazione.
- L'onere di provare la sussistenza dei presupposti per la retrodatazione gravita su chi la invoca (art. 187, comma 2): vanno prodotti elementi specifici, non mere affermazioni generiche.
- La desumibilità dagli atti non equivale alla prova definitiva del fatto: è necessario che già esista un quadro che legittimi l'adozione della misura alla data della prima ordinanza, non solo la mera notizia del fatto.
- Il sindacato della legittimità sulla valutazione dei fatti è limitato: la Cassazione verifica la logicità, coerenza e non contraddittorietà dell'apparato motivazionale del giudice di merito, non rifacendo integralmente le valutazioni probatorie.
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