Sentenza n. 1075/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento previa sospensione cautelare del D.D. n. 328 del 26 gennaio 2026, con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina ha disposto l’annullamento d’ufficio della deliberazione n. 4999/DG del 16 ottobre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di annullamento d’ufficio della deliberazione con cui l’Azienda sanitaria aveva liquidato somme per adeguamento delle rette RSA
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La struttura sanitaria privata ha impugnato il decreto con cui l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina aveva annullato d’ufficio la precedente deliberazione di liquidazione di una fattura relativa all’adeguamento delle rette RSA per l’anno 2024, disponendo in sostanza il recupero della somma già corrisposta. La ricorrente ha dedotto: violazione e falsa applicazione dell’art. 21-nonies l. 241/1990, per erronea presupposizione, difetto di motivazione e sviamento; eccesso di potere per contraddittorietà manifesta e violazione del principio del venire contra factum proprium; violazione dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, sostenendo la non annullabilità per vizi non invalidanti. La controversia traeva origine dall’applicazione di una disposizione regionale che prevedeva un adeguamento tariffario del 7 per cento per determinate strutture sanitarie, successivamente abrogata. La ricorrente aveva inoltre promosso davanti al Tribunale civile un giudizio volto ad accertare l’insussistenza del diritto dell’Azienda alla restituzione della somma e a disapplicare il procedimento di recupero. Il TAR ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., il possibile difetto di giurisdizione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice ordinario. Sebbene i rapporti tra aziende sanitarie e strutture private accreditate abbiano natura di concessione di pubblico servizio e rientrino, in linea generale, nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, l’art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a. sottrae a tale giurisdizione le controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi quando abbiano contenuto meramente patrimoniale. Nel caso concreto, l’Azienda sanitaria aveva liquidato la fattura senza esercizio di discrezionalità e, dopo l’abrogazione della norma regionale, aveva avviato il recupero e accertato la non debenza della somma. La controversia riguardava quindi esclusivamente l’effettiva debenza dell’adeguamento tariffario e il rapporto patrimoniale tra le parti, secondo lo schema obbligo-pretesa, senza contestare l’esistenza o il contenuto del rapporto pubblicistico presupposto né l’esercizio di poteri autoritativi o discrezionali sull’economia del rapporto concessorio. La domanda potrà essere riproposta davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della natura formale della pronuncia.
Norme richiamate
art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a.
“le controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi”
Nell’ambito delle concessioni di pubblico servizio, le controversie sui corrispettivi spettano al giudice ordinario quando abbiano contenuto meramente patrimoniale e non coinvolgano l’esercizio di poteri autoritativi dell’amministrazione.
art. 11 c.p.a.
In caso di declinatoria della giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice munito di giurisdizione, con conservazione degli effetti processuali nei limiti previsti dalla norma.
art. 21-nonies l. 241/1990
La questione relativa ai presupposti dell’annullamento d’ufficio non è stata esaminata nel merito per difetto di giurisdizione.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La censura relativa ai vizi non invalidanti non è stata esaminata nel merito per difetto di giurisdizione.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Ha consentito al giudice di sottoporre alle parti il possibile profilo di difetto di giurisdizione prima della decisione.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- Nelle controversie relative ai rapporti tra aziende sanitarie e strutture private accreditate, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non comprende le domande aventi contenuto meramente patrimoniale concernenti la debenza di indennità, canoni o altri corrispettivi.
- La controversia sulla spettanza o restituzione di somme corrisposte in applicazione di una tariffa prevista dalla legge, quando non implichi valutazioni discrezionali né l’esercizio di poteri autoritativi sull’economia del rapporto concessorio, appartiene alla giurisdizione ordinaria.
- Il criterio distintivo tra giurisdizione amministrativa e ordinaria nei rapporti concessori è dato dalla contrapposizione potere-interesse, propria dell’esercizio di potestà autoritativa, rispetto alla contrapposizione obbligo-pretesa, propria delle controversie patrimoniali paritetiche.
- La qualificazione formale dell’atto come annullamento d’ufficio non determina di per sé la giurisdizione amministrativa: occorre verificare in concreto se la controversia investa l’esercizio di un potere autoritativo oppure soltanto l’accertamento della debenza di somme nell’ambito del rapporto patrimoniale.
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