Cassazione Penale, Sentenza n. 25796/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma, in appello, delle condanne per rissa e lesioni aggravate. Dedicono quattro motivi principali: 1) violazione delle garanzie costituzionali e di riti (artt. 3, 24, 111 Cost., art.34 comma 2 c.p.p.) per presunta incompatibilità del giudice che aveva già valutato l'istanza di messa alla prova e non si era astenuto nel giudizio abbreviato; 2) illegittimità e carenza di motivazione del rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova, anche dopo riproposizione in appello; 3) vizio della motivazione rispetto alla dichiarazione di responsabilità, errata ricostruzione dei fatti e omissione di valutazione di dichiarazioni favorevoli ai ricorrenti (sommarie informazioni del dott. Cigna), non aver riconosciuto l'ipotesi di legittima difesa; 4) nullità per difformità tra il dispositivo letto in udienza e quello riportato nella sentenza depositata, con omissione della specificazione delle spese processuali e degli importi dovuti alle parti civili, generando incertezza del contenuto della decisione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo all'incompatibilità del giudice (che, in ogni caso, è perseguibile mediante ricusazione non mediante censura in cassazione). Tuttavia i ricorsi sono stati accolti per l'assorbente motivo che la Corte d'appello avrebbe dovuto pronunciarsi sul gravame relativo al rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova: il diniego della messa alla prova è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado anche quando, dopo il rigetto, l'imputato abbia optato per il rito abbreviato. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Caltanissetta. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
Costituzione
Richiamate nella doglianza sull'equità del procedimento e sulle garanzie di difesa; la Corte ha ritenuto la questione di incompatibilità manifestamente infondata e ha precisato che la ricusazione è la sede corretta per far valere l'incompatibilità del giudice
Codice di procedura penale
art. 34, comma 2; art. 586; art. 464-quater, comma 7
Art.34 c.p.p. richiamato nella lamentela sulle forme del giudizio. La Corte ha richiamato l'art.464-quater c.p.p. e l'art.586 c.p.p. per affermare che l'ordinanza di rigetto della messa alla prova non è impugnabile autonomamente in Cassazione ma è appellabile con la sentenza di primo grado; tale possibilità rimane anche se il rito si è definito con abbreviato
Disposizioni attuative codice di procedura penale
art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai limiti di impugnazione e alla formulazione dei motivi ammessi in Cassazione
Norme emergenziali e regolamentari
art. 23, comma 8, d.l. n.137/2020 conv. con legge n.176/2020; art. 94 d.lgs. n.150/22
Richiamate per la disciplina del rito camerale e del trattamento dei ricorsi durante il periodo emergenziale; la Corte ha trattato i ricorsi senza udienza pubblica ai sensi delle norme citate
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. Un. sent. n.33216 del 31/03/2016 e varie sezioni (es. Sez.5 n.4259/2021; Sez.3 n.29622/2018)
Richiamati come precedenti autorevoli per il principio secondo cui il rigetto della messa alla prova è appellabile con la sentenza di primo grado e che tale possibilità non viene meno se il processo è poi definito con rito abbreviato
Massime di principio
- Il diniego della sospensione del procedimento con messa alla prova, pur non impugnabile autonomamente in cassazione, può essere dedotto in sede di appello unitamente alla sentenza di primo grado e può comportare l'annullamento se rilevante per l'esito del giudizio
- L'incompatibilità del giudice deve essere fatta valere mediante ricusazione e non costituisce, di per sé, un motivo di nullità deducibile in cassazione
- La scelta del rito abbreviato dopo il rigetto della messa alla prova non impedisce di contestare il diniego in sede di impugnazione: la valutazione della Corte deve comunque esaminare il motivo relativo alla messa alla prova
- Le censure sulla motivazione (contraddittorietà, non valutazione di dichiarazioni favorevoli, ricostruzione errata dei fatti) possono essere assorbite se la Corte ritiene necessario annullare la sentenza per altra questione principale; tuttavia restano criticità che il giudice di rinvio dovrà affrontare nel nuovo giudizio
- Le difformità tra il dispositivo letto in udienza e quello depositato possono determinare incertezza della decisione e, se rilevanti, viziare la pronuncia, ma la loro incidenza va valutata caso per caso
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