Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-749/16

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) dell'8 maggio 2019. — Stemcor London Ltd e Samac Steel Supplies Ltd contro Commissione europea. — Dumping – Importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Cina e della Russia – Dazio antidumping definitivo – Registrazione delle importazioni – Applicazione retroattiva del dazio antidumping definitivo – Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1329 – Informazione dell’importatore quanto alle pratiche di dumping e al pregiudizio – Ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni che potrebbe gravemente compromettere l’effetto riparatore del dazio antidumping definitivo – Articolo 10, paragrafo 4, lettere c) e d), del regolamento (UE) 2016/1036. — Causa T-749/16

Giurisprudenza europea62016TJ0749

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di due importatori di acciaio contro il regolamento che disponeva la riscossione retroattiva del dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate dalla Cina e dalla Russia. La sentenza chiarisce l’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 4, del regolamento antidumping: la conoscenza richiesta agli importatori può risultare dalla denuncia non riservata e dall’avviso di apertura dell’inchiesta, e l’aumento sostanziale delle importazioni va valutato in modo globale. È stata inoltre esclusa la necessità di un esame individuale per ciascun importatore ai fini della grave compromissione dell’effetto riparatore.

Riscossione retroattiva del dazio antidumping definitivo su importazioni registrate di acciaio laminato a freddo dalla Cina e dalla Russia: interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 4, lettere c) e d), del regolamento (UE) 2016/1036

La questione giuridica

Se la Commissione abbia correttamente applicato l’articolo 10, paragrafo 4, lettere c) e d), del regolamento (UE) 2016/1036 nel disporre la riscossione retroattiva del dazio antidumping definitivo: in particolare, se gli importatori fossero stati sufficientemente "informati" della portata del dumping e del pregiudizio già con la denuncia non riservata e l’avviso di apertura dell’inchiesta; quale sia il periodo pertinente per verificare un "ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni"; e se la valutazione del rischio di grave compromissione dell’effetto riparatore debba essere effettuata globalmente o individualmente per ciascun importatore.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che la Commissione può disporre la riscossione retroattiva di un dazio antidumping definitivo quando, prima delle misure provvisorie, gli importatori siano stati sufficientemente informati della portata del dumping e del pregiudizio mediante la denuncia non riservata e l’avviso di apertura dell’inchiesta, senza che sia necessario provare una conoscenza "effettiva" o un dumping già definitivamente accertato; inoltre, l’"ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni" va valutato globalmente, considerando le importazioni successive all’apertura dell’inchiesta e non solo quelle del periodo di registrazione, e la verifica della possibile grave compromissione dell’effetto riparatore delle misure definitive non richiede un’analisi individuale di ciascun importatore. Ne consegue la legittimità del regolamento che ha imposto la riscossione retroattiva sui prodotti registrati.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 10, paragrafo 4, lettere c) e d), del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Articolo 5, paragrafi 2, 3 e 7, del regolamento (UE) 2016/1036
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2325
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2016/181
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328

Riscossione retroattiva del dazio antidumping definitivo su importazioni registrate di acciaio laminato a freddo dalla Cina e dalla Russia

La causa riguarda un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE proposto da due importatori contro il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1329, con cui la Commissione ha disposto la riscossione retroattiva del dazio antidumping definitivo sulle importazioni registrate di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Cina e della Russia. Il Tribunale è stato chiamato a interpretare l’articolo 10, paragrafo 4, lettere c) e d), del regolamento (UE) 2016/1036.

Fatti e procedimento

Le ricorrenti, Stemcor London Ltd e Samac Steel Supplies Ltd, importano e commercializzano nell’Unione i prodotti interessati. A seguito della denuncia dell’Eurofer, la Commissione ha aperto un’inchiesta antidumping, poi ha disposto la registrazione delle importazioni con regolamento di esecuzione (UE) 2015/2325 e, successivamente, ha adottato un dazio provvisorio con regolamento di esecuzione (UE) 2016/181.

Dopo aver raccolto osservazioni dagli importatori e averli sentiti, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1328, istitutivo del dazio definitivo, e il regolamento impugnato, con cui ha ordinato la riscossione retroattiva del dazio sulle importazioni registrate.

Motivi di ricorso

Le ricorrenti hanno dedotto tre motivi principali:

  • errata interpretazione della condizione secondo cui l’importatore deve essere "informato" della portata del dumping e del pregiudizio, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera c);
  • errata individuazione del periodo di riferimento per accertare un "ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni" ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera d);
  • errata valutazione della condizione secondo cui tale aumento deve poter "gravemente compromettere l’effetto riparatore" del dazio definitivo.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036, che sancisce il principio di irretroattività;
  • l’articolo 10, paragrafo 4, lettere b), c) e d), del medesimo regolamento, che disciplina le condizioni per la riscossione retroattiva;
  • l’articolo 14, paragrafo 5, sul meccanismo di registrazione delle importazioni;
  • l’articolo 5, paragrafi 2, 3 e 7, sugli elementi di prova nella denuncia e sull’esame preliminare della Commissione;
  • l’articolo 10, paragrafo 3, relativo al limite del dazio definitivo rispetto al provvisorio;
  • l’articolo 11, paragrafo 2, sul riesame intermedio.

Primo motivo: la nozione di importatore "informato"

Il Tribunale ha osservato che il tenore letterale dell’articolo 10, paragrafo 4, lettera c), presenta divergenze linguistiche, ma che l’interpretazione va ricostruita in base alla struttura e alla finalità del regolamento di base. La norma mira a evitare che l’effetto riparatore delle misure definitive sia vanificato da importazioni effettuate dopo che gli operatori sono stati avvertiti dell’inchiesta e della possibilità di una riscossione retroattiva.

Ne consegue che non è necessario provare che il dumping fosse già definitivamente accertato: è sufficiente che l’importatore fosse, o avrebbe dovuto essere, informato della portata del dumping presunto e del pregiudizio presunto o accertato. La Corte respinge quindi la tesi secondo cui occorrerebbe una conoscenza "reale" di un dumping effettivo.

Valutazione degli elementi informativi

Il Tribunale ha ritenuto che, nel caso concreto, la versione non riservata della denuncia e l’avviso di apertura dell’inchiesta contenessero elementi sufficienti a informare gli importatori della portata del dumping e del pregiudizio:

  • per la Cina, la denuncia indicava un margine di dumping medio ponderato del 28%;
  • per la Russia, indicava margini compresi tra il 10-15% e il 20-25%;
  • l’avviso di apertura segnalava margini rilevanti e un impatto negativo su prezzi, quantità vendute, quota di mercato, situazione finanziaria e occupazionale dell’industria dell’Unione.

Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti, per professionisti accorti, a farli considerare informati o comunque in condizione di esserlo. Il Tribunale ha precisato che non si tratta di una presunzione assoluta: la Commissione deve comunque fondarsi su elementi oggettivi, e la sufficienza va verificata caso per caso.

Certezza del diritto e legittimo affidamento

Le ricorrenti invocavano anche la certezza del diritto e il legittimo affidamento, sostenendo di non poter prevedere l’importo del dazio definitivo. Il Tribunale ha respinto la censura, rilevando che:

  • la registrazione avverte formalmente dell’eventualità di una riscossione retroattiva;
  • il dazio definitivo non può superare quello provvisorio;
  • il regolamento di registrazione forniva già una stima degli importi potenzialmente riscossi.

Secondo motivo: periodo pertinente per l’aumento delle importazioni

Quanto al secondo motivo, il Tribunale ha stabilito che l’articolo 10, paragrafo 4, lettera d), non impone di limitare il confronto al solo periodo di registrazione. La disposizione richiede di verificare se, oltre alle importazioni che hanno causato il pregiudizio durante il periodo dell’inchiesta, vi sia stato un ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni dopo che gli importatori sono stati informati dell’inchiesta e della possibilità di dazi retroattivi.

Pertanto, è legittimo confrontare le importazioni del periodo dell’inchiesta con quelle effettuate dall’apertura dell’inchiesta fino all’adozione delle misure provvisorie, includendo quindi anche il periodo anteriore alla registrazione. Tale lettura evita di svuotare di contenuto il meccanismo dell’articolo 10, paragrafo 4.

Terzo motivo: grave compromissione dell’effetto riparatore

Sul terzo motivo, il Tribunale ha escluso che la valutazione debba essere compiuta individualmente per ciascun importatore. L’effetto riparatore delle misure antidumping e il pregiudizio all’industria dell’Unione vanno apprezzati globalmente, come già affermato nella giurisprudenza richiamata, senza attribuire a ciascun operatore una responsabilità personale per la compromissione dell’effetto riparatore.

Il Tribunale ha inoltre respinto l’idea che la Commissione avesse applicato un criterio diverso, di semplice "differimento" dell’effetto riparatore. La valutazione effettuata dalla Commissione si è basata su più fattori convergenti:

  • aumento del volume delle importazioni dopo l’apertura dell’inchiesta;
  • diminuzione dei prezzi di importazione;
  • aumento delle scorte;
  • ulteriore perdita di quota di mercato dell’industria dell’Unione.

Dati economici valorizzati dalla Commissione

La sentenza valorizza i dati richiamati nei considerando del regolamento impugnato:

  • aumento del volume medio mensile delle importazioni del 37% rispetto al periodo dell’inchiesta in un determinato segmento temporale, e del 27% in un altro segmento considerato;
  • diminuzione dei prezzi medi mensili all’importazione del 13% per la Cina e del 12% per la Russia dopo il periodo dell’inchiesta;
  • ulteriori ribassi durante il periodo di registrazione, con una sottoquotazione media prossima al 20%;
  • incremento complessivo delle scorte del 22% presso gli operatori cooperanti;
  • diminuzione della quota di mercato dell’industria dell’Unione dal 71% al 64%.

Sulla base di tali elementi, la Commissione poteva ragionevolmente concludere che l’aumento delle importazioni, per volume, tempistica e circostanze, era idoneo a compromettere gravemente l’effetto riparatore del dazio definitivo.

Decisione e spese

Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Le ricorrenti sono state condannate a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione e dell’Eurofer.

Principi affermati

La pronuncia chiarisce tre punti centrali per la pratica antidumping:

  • la nozione di importatore "informato" ex articolo 10, paragrafo 4, lettera c), può essere soddisfatta da denuncia non riservata e avviso di apertura dell’inchiesta, senza attendere l’accertamento definitivo del dumping;
  • l’"ulteriore e sostanziale aumento delle importazioni" può essere valutato considerando il periodo successivo all’apertura dell’inchiesta, non solo quello di registrazione;
  • la verifica della grave compromissione dell’effetto riparatore si svolge su base globale, non individuale, e tiene conto dell’insieme di volume, prezzi, scorte e impatto sulla quota di mercato dell’industria dell’Unione.

Come è indicizzato

Materieantidumpingdifesa commercialeimportazioni di acciaioriscossione retroattiva dei dazidiritto doganale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.