Cassazione Penale, Ordinanza n. 01446/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La precedente condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 resta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto contro la sentenza della Corte di appello di Ancona che aveva confermato la condanna per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduceva: 1) l'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato; 2) l'omessa assoluzione sul presupposto che la sostanza fosse destinata a uso personale e non alla cessione a terzi. La Corte rileva che il primo motivo è privo di specificità perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già affrontato il profilo del dolo/colpevolezza; il secondo motivo è ritenuto meramente riproduttivo di una censura già esaminata e disattesa in appello, sulla base di criteri oggettivi quali il dato ponderale, il principio attivo e le modalità di confezionamento della sostanza, ritenuti indicativi della destinazione a terzi.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Disposizione incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello; la Corte non ne ridefinisce la portata, ma rileva che la motivazione di merito aveva correttamente valorizzato elementi oggettivi per ritenere la destinazione della sostanza a terzi.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata; è inammissibile la censura generica o non correlata ai passaggi argomentativi decisivi della decisione di merito.
- In tema di detenzione di stupefacenti, la destinazione della sostanza a terzi può essere desunta da plurimi elementi fattuali, tra cui il peso complessivo, il principio attivo e le modalità di confezionamento, che possono valere a escludere l'uso personale.
- La riproposizione in cassazione di censure già valutate e disattese dal giudice di merito non è sufficiente se non si indica uno specifico vizio della motivazione o un errore di diritto della decisione impugnata.
- La contestazione dell'elemento soggettivo del reato deve misurarsi con la ricostruzione fattuale e motivazionale compiuta nei gradi di merito; in difetto di tale confronto, il motivo difetta di specificità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01257/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01258/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01259/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01260/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01261/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_penale · 13 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01262/2025 del 13/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →