Ordinanza n. 446/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alla fase valutativa di una domanda di contributo nell’ambito dell’avviso pubblico “Fare Impresa in Sicilia - FAInSicilia”
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la propria domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la concessione di contributi in conto capitale in regime de minimis è stata dichiarata non ammissibile alla fase valutativa, nonché i verbali della commissione che avevano espresso parere negativo. La questione cautelare concerneva la qualificazione dell’intervento edilizio proposto: secondo il giudice, l’intervento è riconducibile alla ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001, con volumetria invariata e rispetto delle caratteristiche planivolumetriche esistenti, pur comportando un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante da garage a casa vacanze di lusso. La ricorrente deduceva quindi l’ammissibilità dell’intervento tra le “Opere edili” agevolabili previste dall’avviso. È stata inoltre chiesta l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami nei confronti dei soggetti indicati nell’elenco del provvedimento impugnato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ritenendo sussistenti apprezzabili profili di fumus boni iuris. In particolare, ha ritenuto che l’intervento, a volumetria invariata e nel rispetto delle caratteristiche planivolumetriche esistenti, sia qualificabile come ristrutturazione edilizia e quindi riconducibile alle “Opere edili” ammesse a finanziamento dal punto 7.1, lett. a), dell’avviso. Il mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante non esclude, allo stato cautelare, tale qualificazione, fermo restando che esso può richiedere il permesso di costruire ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001. Quanto al periculum in mora, il giudice ha ravvisato il concreto rischio della perdita definitiva del finanziamento e dell’impossibilità di realizzare il programma di investimenti. Ha pertanto sospeso il provvedimento impugnato nella parte relativa all’inammissibilità e ordinato l’ammissione con riserva della domanda alla fase di valutazione, entro quindici giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. L’istanza di notifica per pubblici proclami è stata disattesa, perché, fino all’approvazione dell’elenco dei soggetti ammissibili a contributo nei limiti delle risorse disponibili, non sussistono controinteressati in senso tecnico. È stata fissata l’udienza pubblica per il merito al giorno 11 febbraio 2027. L’Assessorato e IRFIS sono stati condannati in solido al pagamento di € 1.000,00, oltre accessori, per la fase cautelare; spese irripetibili nei confronti della controinteressata non costituita.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare incidentale e consente l’adozione della sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato quando ricorrono fumus boni iuris e periculum in mora.
art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001
L’intervento è stato ritenuto qualificabile, allo stato cautelare, come ristrutturazione edilizia, essendo realizzato a volumetria invariata e nel rispetto delle caratteristiche planivolumetriche esistenti.
art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001
Il mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante può richiedere il permesso di costruire, senza che ciò trasformi necessariamente l’intervento in una nuova costruzione o ne escluda l’astratta riconducibilità alle opere edili agevolabili.
punto 7.1, lett. a), dell’Avviso “Fare Impresa in Sicilia - FAInSicilia”
La categoria delle “Opere edili” agevolabili comprende, secondo la valutazione cautelare del TAR, anche un intervento di ristrutturazione edilizia a volumetria invariata, pur se accompagnato da un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante.
punto 12.3 dell’Avviso “Fare Impresa in Sicilia - FAInSicilia”
Consente la prosecuzione dell’iter mediante ammissione con riserva alla fase di valutazione, nelle more dell’approvazione dell’elenco dei soggetti ammissibili entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili.
Massime di principio
- In sede cautelare, un intervento edilizio a volumetria invariata e nel rispetto delle caratteristiche planivolumetriche esistenti può essere qualificato come ristrutturazione edilizia e ricondotto alla categoria delle opere edili agevolabili, anche quando comporti un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante.
- La necessità del permesso di costruire per un mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante non implica, di per sé, che l’intervento debba essere qualificato come nuova costruzione né ne esclude automaticamente l’ammissibilità a un contributo previsto per opere edili.
- Quando l’esclusione da una procedura di finanziamento presenta apprezzabili profili di illegittimità e l’esclusione può determinare la perdita definitiva del contributo e l’impossibilità di realizzare il programma d’investimento, sussistono fumus boni iuris e periculum in mora per la sospensione dell’atto e l’ammissione con riserva alla fase valutativa.
- Nelle procedure di concessione di contributi, prima dell’approvazione dell’elenco dei soggetti ammissibili entro i limiti delle risorse disponibili, i soggetti indicati in un elenco non hanno necessariamente la qualità di controinteressati tecnici; pertanto non occorre estendere loro il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.
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