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Sentenza

Sentenza n. 2384/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del decreto rettorale n. 135/2025 del 14.01.2025 con cui la Rettrice dell’Università La Sapienza di Roma ha approvato gli atti della procedura selettiva di chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4 ter, legge n. 240/2010 per n. 1 posto di professore di I fascia per il Settore scientifico disciplinare presso il Dipartimento di Matematica Guido Castelnuovo - Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, indetta con bando pubblicato con D.R. n. 1604/2024 del 13.07.2024, nonché di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi i verbali della Commissione nominata per la procedura di valutazione (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: verbale n. 1 della “riunione preliminare della Commissione”; verbale n. 2, “valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica e clinica (se prevista”), la relazione finale e il provvedimento di nomina e presa in servizio del prof. Andrea Davini, dagli estremi non noti, eventualmente intervenuto. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Claudia Pinzari il 12 luglio 2025 Per l’annullamento del Verbale del Consiglio di Dipartimento Matematica Guido Castelnuovo chiamata prof. Andrea Davini a professore di ruolo di I fascia

Giustizia amministrativa202503791

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura selettiva per la chiamata di un professore di prima fascia, unitamente agli atti della Commissione e al successivo verbale del Consiglio di Dipartimento relativo alla chiamata del candidato vincitore

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (università e controinteressato)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti della procedura selettiva bandita ai sensi dell’art. 18, comma 4-ter, l. n. 240/2010 per un posto di professore di prima fascia nel settore dell’analisi matematica, contestando la dichiarazione di tre vincitori ex aequo e la successiva chiamata di uno di essi. Con il primo motivo ha dedotto eccesso di potere per travisamento, erronea applicazione dei criteri del bando, illogicità, irragionevolezza, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà e violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 e degli artt. 3 e 97 Cost., sostenendo che la Commissione avesse sottovalutato il suo curriculum, la lunga esperienza didattica, le pubblicazioni, le citazioni, i titoli internazionali, i periodi di ricerca all’estero, gli inviti e le attività istituzionali, attribuendo invece un peso eccessivo alla produzione scientifica recente, alla continuità temporale e agli indicatori bibliometrici dei candidati vincitori. Ha inoltre contestato la valutazione della continuità della propria ricerca e il ridimensionamento di alcuni titoli. Con il secondo motivo, articolato in due parti, ha dedotto la violazione dell’art. 5 del bando, dell’art. 18 e seguenti l. n. 240/2010 e degli artt. 3 e 97 Cost., sostenendo, da un lato, che la Commissione, nella riunione preliminare, avesse ristretto o modificato i criteri del bando, invertendone l’ordine di rilevanza e limitando il criterio relativo alle pubblicazioni riconosciute; dall’altro, che il Consiglio di Dipartimento fosse privo di adeguata competenza tecnica e avesse illegittimamente esercitato una scelta valutativa nella fase di chiamata. Con i motivi aggiunti ha impugnato il verbale del Consiglio di Dipartimento, riproponendo le censure relative all’inversione dei criteri e all’illegittima attribuzione al Consiglio della scelta del candidato.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente ritenuto procedibile il ricorso, accertando che l’integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri due vincitori ex aequo era stata notificata entro il termine assegnato. Quanto al deposito dell’atto di integrazione, il Collegio ha applicato d’ufficio la rimessione in termini per errore scusabile ai sensi dell’art. 37 c.p.a., rilevando che l’ordinanza aveva fissato il termine di notifica ma non quello di deposito, che la ricorrente si era attenuta al termine testuale e che la documentazione prodotta escludeva una lesione del contraddittorio. Nel merito, il primo motivo è stato respinto. Il giudice ha ritenuto che il bando, pur non sempre di immediata leggibilità, avesse predisposto criteri ampi e dettagliati e che la Commissione avesse svolto una valutazione globale e sintetica, valorizzando in particolare qualità, quantità, continuità della produzione scientifica e impatto bibliometrico in rapporto all’età accademica dei candidati. La Commissione non era tenuta a confrontare analiticamente ogni singolo titolo, poiché una simile impostazione avrebbe sostituito alla valutazione complessiva un confronto atomistico. Il TAR ha rilevato che la ricorrente aveva una produzione e un curriculum di livello molto buono, ma che i verbali esponevano un ragionamento ricostruibile e non irragionevole a favore dei vincitori, qualificati come ottimi o ottimi/eccellenti. Le contestazioni relative al maggior numero di conferenze, alla complessità dei settori di ricerca e alla diversa valorizzazione dei titoli sono state ritenute dirette a sostituire il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione, senza dimostrazione di errori di fatto, travisamenti o manifesta irragionevolezza. È stata respinta anche la parte II.A del secondo motivo: la Commissione aveva precisato i criteri del bando senza modificarli, limitandosi a esplicitazioni ricavabili dalla lex specialis. La parte II.B del secondo motivo e i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse. La ricorrente non era stata sottoposta alla valutazione del Consiglio di Dipartimento, poiché la precedente Commissione l’aveva esclusa dalla rosa dei vincitori dichiarando vincitori ex aequo altri candidati. Pertanto, anche l’eventuale annullamento della fase di chiamata non avrebbe procurato alla ricorrente un’utilità concreta e immediata, imponendo eventualmente la rinnovazione di una fase alla quale la sua candidatura non era stata ammessa. Il ricorso principale è stato quindi respinto per il resto e dichiarato inammissibile limitatamente alla censura II.B; i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in euro 1.500 oltre oneri di legge in favore dell’Università e in euro 1.500 oltre oneri di legge in favore del controinteressato.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 4-ter, l. 240/2010

    Costituisce la base normativa della procedura selettiva per la chiamata di professori di prima fascia.

  • art. 3 l. 241/1990

    È richiamato con riferimento all’obbligo di motivazione degli atti della procedura selettiva; il TAR ha ritenuto sufficiente e ricostruibile la motivazione complessiva dei giudizi della Commissione.

  • art. 97 Cost.

    È richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa; non sono state ravvisate violazioni.

  • art. 45 c.p.a.

    Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario.

    La disposizione è stata considerata potenzialmente applicabile al deposito dell’atto di integrazione del contraddittorio quando l’ordinanza non abbia fissato uno specifico termine di deposito.

  • art. 49, comma 3, c.p.a.

    Prevede l’improcedibilità quando l’atto di integrazione del contraddittorio non sia tempestivamente notificato e depositato; nella fattispecie il TAR ha escluso tale esito applicando la rimessione in termini.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    È richiamato quale disposizione applicabile per la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

  • art. 37 c.p.a.

    Ha consentito la rimessione in termini per errore scusabile, ravvisato nell’incertezza oggettiva derivante dalla mancata fissazione, nell’ordinanza, del termine per il deposito dell’atto di integrazione.

  • art. 73 c.p.a.

    È richiamato in relazione agli scritti difensivi depositati dalle parti prima dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive per il reclutamento di professori universitari, la valutazione comparativa della Commissione ha carattere globale e sintetico: i titoli, le pubblicazioni e le attività dei candidati devono essere apprezzati nel loro complesso, senza necessità di un confronto analitico e atomistico per ciascun titolo, salvo che emergano manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento o errore di fatto.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire il proprio giudizio tecnico-discrezionale a quello della Commissione di concorso, né accogliere censure fondate su una diversa e soggettiva ponderazione dei titoli, quando la valutazione impugnata sia coerente, ricostruibile e non manifestamente illogica.
  • La Commissione giudicatrice può specificare e rendere più analitici i criteri di valutazione già previsti dal bando, purché tali precisazioni non introducano criteri nuovi né modifichino l’ordine o il contenuto sostanziale dei parametri fissati dalla lex specialis.
  • La contestazione autonoma della fase di chiamata è inammissibile per carenza di interesse quando la candidatura del ricorrente non sia stata previamente inclusa tra quelle sottoposte alla valutazione dell’organo competente alla chiamata: l’eventuale annullamento di tale segmento non procurerebbe infatti un’utilità concreta e immediata al ricorrente.
  • Quando l’ordinanza di integrazione del contraddittorio fissa espressamente il termine per la notificazione ma non quello per il deposito dell’atto, l’incertezza oggettiva sul termine di deposito, unita alla tempestiva notificazione e all’assenza di lesioni del contraddittorio, può giustificare d’ufficio la rimessione in termini per errore scusabile.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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