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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07190/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato IRPEF, addizionali provinciali e comunali, sanzioni e interessi per l'anno d'imposta 2013 nei confronti di una contribuente che era stata socia al 50% di una società di capitali fino all'11 aprile 2013. L'accertamento si fondava su un precedente avviso emesso nei confronti della società, divenuto definitivo per mancata impugnazione, e sull'applicazione della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili tipica delle società a ristretta base partecipativa. La CTR aveva annullato l'accertamento ritenendo decisivo che la contribuente non fosse più socia alla chiusura dell'esercizio; l'Agenzia ricorreva per cassazione deducendo violazione dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la presunzione di attribuzione pro quota degli utili extracontabili operasse anche nei confronti del socio uscente, salvo prova contraria, non fornita dalla contribuente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondato il motivo, richiamando il principio secondo cui, in caso di mutamento della compagine sociale nel corso dell'esercizio, gli utili extracontabili vanno imputati solo a chi sia socio alla chiusura dell'esercizio, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili, e non anche al socio uscente o al subentrante in ragione della durata della rispettiva partecipazione. Conseguentemente è stata confermata la sentenza di merito favorevole alla contribuente. La Corte ha inoltre posto le spese a carico della ricorrente e ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, trattandosi di impugnazione proposta da un'amministrazione dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    è la norma invocata dall'Amministrazione per giustificare l'accertamento, ma la Corte ritiene infondato il motivo di ricorso alla luce del principio sulla imputazione degli utili extracontabili al socio esistente alla chiusura dell'esercizio

  • art. 2697 c.c.

    richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere della prova, ma non consente di superare il principio per cui l'imputazione degli utili extracontabili segue la qualità di socio al termine dell'esercizio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per le impugnazioni proposte da un'amministrazione dello Stato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    richiamato quale norma che ha introdotto il testo dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nelle società di capitali a ristretta base partecipativa, gli utili extracontabili presunti possono essere imputati solo a chi rivesta la qualità di socio al momento della chiusura dell'esercizio sociale, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.
  • Quando, nel corso dell'esercizio, muta la compagine sociale, non è consentita una ripartizione degli utili extracontabili tra socio uscente e subentrante in funzione della durata della rispettiva partecipazione, perché la maturazione del reddito non è ritenuta continua e uniformemente frazionabile nel tempo.
  • La mera definitività dell'accertamento emesso nei confronti della società non basta, da sola, a legittimare l'imputazione automatica del maggior reddito al socio che non sia più tale alla chiusura dell'esercizio, se manca il presupposto soggettivo della qualità di socio al momento rilevante.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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