Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29107/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha rettificato il reddito d'impresa di un contribuente relativamente all'anno d'imposta 2005, contestando la sottofatturazione di tre immobili e recuperando a tassazione IRPEF, IRAP, IVA e contributi previdenziali non versati. Il giudice d'appello ha ritenuto legittimo l'accertamento analitico-induttivo valorizzando una gestione antieconomica dell'impresa, desunta dall'utile dichiarato inferiore al costo del personale e dal fatto che gli immobili venduti nel 2005 non risultavano compresi tra le rimanenze del 2004. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, sostenendo l'insussistenza della gestione antieconomica; con il secondo ha dedotto vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando l'insufficienza ed erroneità degli elementi presuntivi posti a base dell'accertamento.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la CTR avesse correttamente applicato i principi sull'accertamento induttivo/analitico-induttivo fondato su presunzioni semplici gravi, precise e concordanti. Ha osservato che, in presenza di contabilità ritenuta intrinsecamente inattendibile per antieconomicità, l'Ufficio può procedere alla rettifica anche senza prove certe e che, una volta valorizzati gli elementi presuntivi, grava sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria. Ha inoltre rilevato che i motivi di ricorso tendevano in sostanza a sollecitare una nuova valutazione del merito degli indizi già esaminati dal giudice tributario, senza dimostrare l'adempimento dell'onere probatorio. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Consente l'accertamento del reddito d'impresa anche in via induttiva quando la contabilità risulti inattendibile, potendo l'inesistenza di passività o l'inattendibilità dei dati emergere da presunzioni semplici gravi, precise e concordanti.

  • art. 54, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Per l'IVA, le false indicazioni possono essere desunte anche da presunzioni semplici purché dotate dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, senza necessità di prova certa dell'Ufficio.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato per il principio delle presunzioni semplici e per il relativo meccanismo probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    Una volta ritenuti gravi, precisi e concordanti gli indizi dell'Ufficio, l'onere della prova contraria grava sul contribuente.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale della censura di violazione di legge dedotta dal ricorrente.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È il parametro formale della censura di vizio motivazionale dedotta dal ricorrente.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, che prevede il raddoppio del contributo unificato nei casi previsti.

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario, l'Amministrazione può fondare la rettifica del reddito su presunzioni semplici, purché gli elementi indiziari siano gravi, precisi e concordanti, senza necessità di prova piena o certa.
  • Quando la contabilità del contribuente appaia intrinsecamente inattendibile per antieconomicità della gestione, è legittimo l'accertamento analitico-induttivo anche in presenza di contabilità formalmente regolare.
  • Una volta che il giudice di merito abbia ritenuto logicamente attendibili gli indizi addotti dall'Ufficio, grava sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria della correttezza del proprio operato.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione nel merito degli elementi presuntivi già scrutinati dal giudice tributario, se la motivazione impugnata è logicamente coerente e non incongrua.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.