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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42589/2023 del 18/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva confermato l'aggravamento delle misure cautelari da obbligo di dimora e presentazione alla polizia giudiziaria agli arresti domiciliari, deciso a seguito di un controllo effettuato l'8 febbraio a Torvajanica. La difesa ha dedotto violazione dell'art. 276 c.p.p. per mancata valutazione della gravità della trasgressione e per omessa considerazione della documentazione prodotta, sostenendo che l'imputato si stava recando in una pescheria indicata dal navigatore nel comune di Roma (e non consapevole di trovarsi in Pomezia), e che elementi rilevanti (dichiarazioni immediate non verbalizzate) non potevano essere utilizzati; ha inoltre contestato che il Tribunale non abbia valutato correttamente la somma di denaro rinvenuta.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che le censure fossero, in sostanza, una richiesta di rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto congrua la motivazione del Tribunale del riesame, che ha valorizzato l'oggettività della violazione (controllo effettuato nel comune di Pomezia), l'incongruenza della somma contante di 700 euro con lo stato di disoccupazione dell'imputato e la mancata giustificazione dell'essere nel comune di Pomezia, elementi ritenuti indicativi della gravità della trasgressione idonea a giustificare l'aggravamento. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 276 cod. proc. pen.

    Il primo comma dell'art. 276 cod. proc. pen. rimette al potere discrezionale del giudice la sostituzione della misura in atto con altra più grave, "tenuto conto dell'entità, dei motivi e delle circostanze della violazione"

    La norma è stata interpretata come attribuente al giudice un potere discrezionale di adeguamento della misura cautelare in ragione della gravità della violazione; non riguarda i presupposti dell'applicazione della misura (gravi indizi, esigenze cautelari) ma l'adeguatezza della misura stessa rispetto alle trasgressioni sopravvenute.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Richiamato come parametro formale per i vizi deducibili in cassazione: la Corte ha rilevato che le censure formulate erano in realtà contestazioni di merito e quindi non idonee a configurare un vizio di legittimità ai sensi dell'art. 606.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. U., n. 6402/1997; Sez. 5, n. 489/2014; Sez. 5, n. 36060/2020)

    Principi consolidati richiamati: la Corte non sindaca rivalutazioni di merito; l'aggravamento è consentito ove la condotta trasgressiva dimostri l'inadeguatezza della misura; la motivazione del giudice del merito, se adeguata e logica, esclude sindacato in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Il sindacato della Corte di legittimità non può consistere in una rinnovata valutazione di merito: le contestazioni che chiedono una diversa valutazione delle prove sono inammissibili in cassazione.
  • L'art. 276 c.p.p. attribuisce al giudice del merito un potere discrezionale di aggravamento della misura cautelare, da esercitarsi valutando entità, motivi e circostanze della violazione.
  • Per giustificare l'aggravamento non è necessario rimettere in discussione i presupposti iniziali della custodia cautelare (gravi indizi, esigenze cautelari), ma dimostrare che la misura originaria è divenuta inadeguata per le caratteristiche della trasgressione.
  • Elementi materiali obiettivi (es. luogo accertato del controllo, consistenza e modalità di detenzione di somme di denaro non giustificate) possono legittimamente essere valutati come indicatori della gravità della violazione.
  • Argomentazioni difensive basate su ricostruzioni alternative (es. malfunzionamento del navigatore) devono essere supportate da elementi probatori forti per superare la valutazione del giudice di merito; altrimenti restano mere questioni di fatto non sindacabili in cassazione.
  • Dichiarazioni rese nell'immediatezza ma non verbalizzate possono avere limitata efficacia probatoria; la loro esclusione può essere compensata da annotazioni di servizio e altri riscontri oggettivi.
  • Quando il giudice del merito fornisce una motivazione chiara, logica e coerente circa la gravità della trasgressione e le ragioni dell'aggravamento, la decisione è difficilmente annullabile per vizio di legittimità.

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